Richiesta di trasferimento: i giudici d’appello chiedono “la accendiamo?”

In tema di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, la richiesta del condannato di trasferimento, ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 21/3/1983, diversamente dal consenso alla consegna per l’esecuzione della pena in uno Stato estero, può essere revocata fino alla deliberazione della Corte d’appello. L’ipotesi del consenso, in cui l’iniziativa è dello Stato, rimane distinta, infatti, da quella della richiesta, in cui, al contrario, è il soggetto a proporla.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16022, depositata l’11 febbraio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Milano deliberava favorevolmente in merito all’esecuzione, da parte di un condannato di nazionalità rumena, della pena residua nel suo Paese d’origine. L’imputato ricorreva in Cassazione, chiedendo la revoca dell’esecuzione di trasferimento in Romania, con espiazione della pena residua in Italia, affermando che erano venuti meno i motivi che lo avevano indotto a prestare consenso al proprio trasferimento in Romania per l’esecuzione della pena. Infatti, aveva acconsentito poiché i propri parenti, all’epoca, si trovavano in Romania, mentre, successivamente, si erano trasferiti in Italia. Cosa stabilisce la Convenzione. Analizzando la questione, la Corte di Cassazione ricordava che, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 21/3/1983, una persona condannata sul territorio di uno Stato può essere trasferita nel territorio di un altro per espiare la condanna subita. A tal fine, può esprimere, in entrambi gli Stati, il desiderio di essere trasferito. Lo Stato di condanna deve garantire che il soggetto, il quale dia il proprio consenso, lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, mentre lo Stato di esecuzione deve avere la possibilità di verificare che il consenso sia stato prestato in conformità a quanto previsto dalla Convenzione. In Italia, la l. n. 334/2008 stabilisce che il consenso del condannato viene prestato davanti al magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova il condannato, oppure davanti alla corte d’appello procedente. L’art. 205- bis disp. att. c.p.p. afferma, inoltre, che il consenso espresso non possa essere revocato, salvo che l’interessato ignori delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione. Richiesta è diversa da assenso. Recentemente, la sentenza n. 19774/2013 della Cassazione affermava che, in tema di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, la richiesta del condannato di trasferimento, ai sensi della Convenzione, diversamente dal consenso alla consegna per l’esecuzione della pena in uno Stato estero, può essere revocata fino alla deliberazione della Corte d’appello. In questa decisione, si rilevava che l’ipotesi del consenso, in cui l’iniziativa è dello Stato, rimane distinta da quella della richiesta, in cui, al contrario, è il soggetto a proporla. Alla luce di queste affermazioni, la manifestazione di desiderio , prevista dalla Convenzione, non sarebbe un vero consenso, ma si sostanzierebbe in una richiesta, che dà impulso all’intera procedura, per cui l’eventuale successivo accordo tra gli Stati sarebbe solo uno sviluppo facoltativo. Comunque, in entrambi i casi, sono, da seguire le avvertenze riguardo le implicazioni e le conseguenze della consegna. Richiesta non irrevocabile. La Corte di Cassazione continuava, affermando che, in base a tali valutazioni, quando la procedura di cooperazione giudiziaria trae origine, da una richiesta specifica dell’interessato, non si può desumere l’irrevocabilità della richiesta dalla regola generale prevista dall’art. 205- bis disp. att. c.p.p Limite di tempo. Tuttavia, un’eventuale revoca della richiesta rimane soggetta ad una valutazione di compatibilità con i tempi propri della singola procedura, da ciò derivandone l’impossibilità di proporla, come nel caso di specie, dopo che su di essa sia intervenuta la decisione giurisdizionale che ha accertato la sussistenza delle condizioni di legittimità. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 febbraio – 11 aprile 2014, n. 16022 Presidente Teresi – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell' odierno ricorrente S.V., con sentenza del 4/2/2013 depositata il 6/2/2013, nel procedimento di esecuzione in Romania della pena residua relativa alla condanna a 14 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, deliberava favorevolmente in merito all'esecuzione in Romania della residua pena da espiare, inflitta all'imputato per effetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 4798/07 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano per concorso in violenza sessuale, rapina, atti osceni in luogo pubblico e lesioni personali. 2. L'imputato, in uno con il proprio difensore, il 6.3.2013 proponeva ricorso per Cassazione chiedendo la revoca della esecuzione della sentenza di trasferimento in Romania n. 11/13 con espiazione della residua pena in Italia, possibilmente in Milano. Il ricorrente deduceva di versare in un precario stato di salute per essere affetto da diabete mellito e da una gravissima depressione. Aggiungeva che erano venuti meno dei motivi che lo avevano indotto a prestare consenso al proprio trasferimento in Romania per l'esecuzione di pene concorrenti. Comunicava di avere prestato il proprio consenso in quanto i propri parenti all'epoca si trovavano in Romania. Ad oggi, invece, tutti i suoi parenti, compresa la moglie e i figli sarebbero residenti in Milano. Considerato in diritto 1. Il proposto ricorso non può trovare accoglimento. 2. Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo dei 21.3.1983 Una persona condannata sul territorio di una parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, essere trasferita nel territorio di un'altra parte per subirvi la condanna inflittale. A tal fine può esprimere, sia presso lo Stato di condanna, sia presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in virtù della presente Convenzione . Il successivo art. 7 prevede che lo Stato di condanna garantisca che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo - recita ancora la Convenzione - sarà regolata dalla legge dello Stato di condanna e quest'ultimo dovrà dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un console o di un altro funzionario designato d'accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso sia stato prestato conformemente a quanto previsto. La legislazione nazionale che ha dato attuazione a tale Convenzione ha perciò previsto leggi 334/2008 e 257/1989, art. 5 che il consenso del condannato fosse prestato davanti al magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il condannato si trovasse, ovvero davanti alla corte di appello procedente. e che l'autorità giudiziaria accertasse che il consenso fosse stato prestato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. 3. Ci si domanda, allora, se e fino a quando tale prestato consenso sia revocabile, alla luce del fatto che neanche il decreto legislativo 161/2010 in materia di reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea o dalla stessa Decisione quadro 2008/909/GAT ha inteso disciplinare la possibilità di revocare il consenso prestato. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato per anni, in materia estradizionale e di mandato d'arresto europeo, il principio dell'irrevocabilità del consenso alla consegna per l'esecuzione della pena in uno Stato estero così sez. 6 sentenze 4375/2000, 10684/2003 e 45055/2010 . L'art. 205bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 16 l. 5.10.2001 n. 367, ha poi generalizzato il principio a tutte le procedure di cooperazione giudiziaria, con il limite della permanenza delle condizioni di fatto conosciute e rilevanti Recita la norma 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate . Di recente, in una condivisibile pronuncia di questa Corte è stato affermato il principio che in tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, la richiesta del condannato di trasferimento dell'esecuzione della pena ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, diversamente dal consenso alla consegna per l'esecuzione della pena in uno Stato estero, può essere revocata sino alla deliberazione della Corte d'appello Cass. sez. 6, n. 19774 del 21.3.2013, P.G. in proc. Eniquez Callejon, rv. 255166 . In tale pronuncia si è rilevato come l'ipotesi del consenso ad una volontà o ad una decisione di altri perché intrinseco al significato del consentire è l'adesione positiva a iniziativa o proposta di 'un altro' andasse tenuta distinta da quella della 'richiesta', che non può essere sussunta nella prima, per la radicale differenza strutturale nell'un caso l'iniziativa è dello Stato e l'interessato può o meno aderirvi nel secondo caso l'iniziativa nasce dalla volontà dell'interessato e lo Stato può o meno assecondarla . La manifestazione di desiderio di cui al citato articolo 2 della convenzione, in tale ottica, non sarebbe un consenso, ma si sostanzierebbe in una richiesta, in quanto tale atto che dà impulso all'intera procedura, e il successivo accordo tra gli Stati quando intervenga ne costituirebbe solo un eventuale sviluppo. E anche le previste avvertenze in ordine alle implicazioni e alle conseguenze della consegna non muterebbero, ovviamente, da richiesta in consenso/adesione a volontà di altri l'atto che ha dato impulso alla procedura, svolgendo la diversa funzione di rendere colui che ha manifestato il desiderio consapevole delle conseguenze della propria richiesta. Tale argomentazione pare condivisibile. Quando pertanto la procedura di cooperazione giudiziaria trae origine, come nel caso che ci occupa, da una richiesta specifica dell'interessato, l'irrevocabilità della richiesta non può essere desunta dalla regola generale ora posta dall'art. 205 bis disp. att. Cod. proc. pen. Un'eventuale revoca della richiesta rimane tuttavia strutturalmente soggetta ad una valutazione di compatibilità con i tempi propri della singola procedura, da ciò derivandone l'impossibilità di proporla dopo che su di essa sia intervenuta la decisione giurisdizionale che ha accertato la sussistenza delle condizioni di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.