Irrigazione per le piante, ma l’acqua bagna anche la condomina del piano di sotto: condannato

Tutto nasce da un malfunzionamento dell’impianto allestito da un uomo per riuscire a fornire innaffiamento adeguato alla flora che abbellisce il suo terrazzo. Ma ciò non esclude la sua responsabilità per i disagi subiti dalla donna che vive nell’appartamento sottostante al suo terrazzo. Il problema gli era stato segnalato, ma lui non ha mai provveduto a porvi rimedio.

Terrazzo ‘principesco’, con fiori e piante in abbondanza ecco spiegato l’ingegnoso allestimento di un sistema automatico per l’innaffiamento del proprio giardino privato. Ma quel sistema – da ’10 e lode’, secondo il proprietario – rivela anche enormi difetti, subiti, quotidianamente, dalla donna che vive nell’appartamento del piano di sotto e che si vede ‘donare’, giorno dopo giorno, acqua mista a terriccio. Conseguenziale la condanna del pollice verde – per getto pericoloso di cose” – per avere arrecato molestia alla donna Cassazione, sent. n. 15956/2014, Terza Sezione Penale, depositata oggi . Piove, anzi no Semplice ammenda a corredo della condanna dell’uomo per getto pericoloso di cose , perché innaffiando i fiori del suo appartamento, gettava acqua mista a terriccio nell’appartamento sottostante, imbrattandone il davanzale, i vetri e altre suppellettili . Nessun dubbio, per il Giudice per le indagini preliminari, sulla colpevolezza dell’uomo, alla luce della ricostruzione della vicenda, collocata nel contesto di un condominio a Roma. Ma proprio la granitica certezza del Gip viene messa in discussione Ciò alla luce di un elemento il problema – ossia la caduta di acqua e terriccio –, spiega il legale dell’uomo, è nato dal malfunzionamento dell’impianto automatico di irrigazione . Manca, di conseguenza, il dolo specifico , sostiene ancora il legale. Molestia. Il ‘castello’ difensivo, però, si rivela assai fragile, agli occhi dei giudici del Palazzaccio, i quali, difatti, confermano la condanna per l’uomo dal pollice verde, mostrando di condividere in pieno l’ottica adottata dal Gip. Acclarata, come detto, la ricostruzione della vicenda, ciò che emerge è che la condomina – invasa dall’acqua – aveva ripetutamente segnalato l’esistenza del problema , come confermato anche dall’amministratore del condominio, senza, però, mai ottenere una concreta risposta Di conseguenza, non solo la ‘pioggia’ subita dalla donna è da valutare come versamento tale da provocare ‘imbrattamento’ e ‘molestia’ , ma, allo stesso tempo, è evidente la colpa dell’uomo per non avere mai posto rimedio al problema segnalatogli. Quadro chiarissimo, quindi, anche perché, come appare evidente dalla ricostruzione della vicenda, i versamenti si erano protratti nel tempo ed erano proseguiti nonostante le lamentele della donna e le segnalazioni dell’amministratore del condominio. Nessun dubbio è possibile, per questo, sulla piena consapevolezza dell’uomo in merito alle conseguenze derivanti dall’attivazione del suo impianto di irrigazione automatica .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 marzo – 10 aprile 2014, numero 15956 Presidente Teresi – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con sentenza del 14.1.2011, emessa a seguito di opposizione a decreto penale, ha condannato V.C. alla pena dell'ammenda, ritenendolo responsabile dei reato di cui all'art. 674 cod. penumero perché, innaffiando i fiori del suo appartamento, gettava acqua mista a terriccio nell'appartamento sottostante imbrattandone il davanzale, i vetri ed altre suppellettili Roma, maggio 2006 . Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione. 2. Con un unico motivo deduce che quanto contestatogli era il risultato del malfunzionamento di un impianto automatico di irrigazione, cosicché difetterebbe, nella fattispecie, l'elemento soggettivo del reato, da individuarsi nel dolo specifico, non avendo egli posto in essere un'azione deliberata con lo scopo di recare danno o molestia ad altri. Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile. Dalla sentenza impugnata emerge che il giudice del merito, a seguito dell'istruzione dibattimentale, ha accertato in fatto che le infiltrazioni di acqua nell'appartamento della parte offesa erano provocate dall'impianto automatico per l'innaffiamento delle piante predisposto dall'imputato. Ricorda il giudice del merito che tali circostanze, riferite dalla persona offesa nel corso della sua deposizione, avevano trovato conferma nelle dichiarazioni dell'amministratore del condominio, il quale aveva dichiarato di aver personalmente constato le infiltrazioni di acqua e la loro provenienza dal sovrastante terrazzo e la caduta di un pezzo di intonaco su un divano posto all'interno dell'appartamento e di aver inviato una o due raccomandate all'imputato, il quale rispondeva di aver eliminato il problema, anche se poi la persona offesa aveva continuato a lamentare danni. Aggiunge, inoltre, che sia l'imputato che la sua convivente avevano riconosciuto l'esistenza del problema segnalato dalla condomina, al quale dichiaravano di aver posto rimedio. 4. Tale essendo, dunque, la ricostruzione della vicenda fattuale da parte del giudice del merito, che, essendo assistita da tenuta logica e coerenza strutturale, non risulta censurabile in questa sede di legittimità, osserva il Collegio che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale risultano giuridicamente corrette ed adeguatamente giustificate. Come è noto, con la contravvenzione prevista dall'articolo 674 cod. penumero viene punito il gettare o versare, in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone, ovvero il provocare, nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare gli effetti predetti. La condotta esaminata dal Tribunale nel caso in esame è, ovviamente, riconducibile alla prima parte dell'articolo, poiché, concretandosi l'elemento materiale del reato nel gettare o versare le cose di cui si è detto in precedenza, è ipotizzabile tale ultima azione, chiaramente riferita ai liquidi ed alle sostanze ad essi assimilabili sabbie, polveri etc. che possono comunque essere versate, mentre il gettare riguarda invece le cose solide o, in ogni caso, aventi diversa consistenza. Va rilevato, inoltre, come i concetti di getto e versamento contemplati dalla prima parte dell'art. 674 cod. penumero abbiano un significato molto ampio, anche in considerazione del fatto che la norma non specifica le modalità con le quali debbano essere effettuati né, tanto meno, sulla base di quali principi fisici debba avvenire l'azione ad esempio, caduta per gravità, spinta meccanica, lancio manuale, etc. né sulla traiettoria che la cosa deve compiere. L'ambito di efficacia della disposizione in esame è peraltro ulteriormente ampliato dall'utilizzazione, da parte del legislatore, del termine cosa , volutamente generico ed evidentemente finalizzato a rendere più ampio possibile l'oggetto del versamento o del getto. E' pure noto che tale indeterminatezza ha indotto la giurisprudenza di questa Corte a ritenere che possano rientrare nella fattispecie tipica della contravvenzione in esame eventi diversi, fino a ricomprendervi l'emissione di onde elettromagnetiche attraverso elettrodotti, impianti di radiotrasmissione o altri impianti. 5. Da ciò consegue che una condotta quale quella oggetto di contestazione può essere certamente qualificata come versamento nei termini delineati dall'art. 674 cod. penumero e che l'esito di tale azione possa altrettanto pacificamente risolversi nell'altrui offesa , imbrattamento o molestia , essendo pacificamente dotata di quella capacità offensiva che la disposizione richiede. Occorre inoltre ricordare come la giurisprudenza di questa Corte Sez. III numero 16286, 17 aprile 2009 abbia già avuto modo di rilevare, motivatamente disattendendo, peraltro, un diverso orientamento risalente nel tempo, che il reato in esame è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione cosiddetto reato omissivo improprio ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo. In un precedente occasione, proprio con riferimento ad una ipotesi di getto di acqua con una pompa all'interno dell'abitazione altrui, si era precisato come il versamento possa avvenire direttamente per mano dell'agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione e va posto in relazione con l'effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si sia verificato Sez. I numero 8386, 24 luglio 1992 . 6. Resta da osservare che, nella fattispecie, il giudice del merito ha accertato in fatto che i versamenti si erano protratti nel tempo ed erano proseguiti nonostante le lamentele della persona offesa e le segnalazioni dell'amministratore del condominio e ne ha, inoltre, indicato gli esiti, così escludendo, seppure implicitamente, che la condotta posta in essere potesse ritenersi priva di concreta offensività, ponendo altresì in luce la evidente consapevolezza, in capo all'imputato, delle conseguenze derivanti dall'attivazione del suo impianto di irrigazione automatica. Ne consegue che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale debbono ritenersi immuni da censure. 7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente Corte Cost. 7-13 giugno 2000, numero 186 - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.