La Cassazione elegge l’offesa generica ed abituale a forma di realismo artistico, non è sempre reato

Per divenire punibile occorre pregiudicare le specifiche ed individuate qualità personali della persona offesa.

Il fatto. Screzi fra condomini per un parcheggio occupato, l’uno all’altro Mi hai cacato il cazzo, la prossima volta non suono più e rompo qualsiasi auto che trovo davanti . La persona offesa propone ricorso al giudice di pace ex art. 21, d.lgs n. 274/2000, l’imputato viene assolto, le dichiarazioni della persona offesa vengono ritenute poco attendibili. La parte civile propone ricorso di legittimità, adducendo ad una motivazione illogica ed alla forte offensività delle parole pronunciate. La Cassazione, Quinta sezione Penale, n. 15710 depositata l’8 aprile 2014, chiarisce in punto di reato di minaccia, in caso di offese d’impeto, annullando e rinviando al giudice di pace. L’offesa va contestualizzata. L’offensività è criterio mobile, va relazionata alla personalità dell’offeso e dell’offensore nonché allo stato ambientale in cui le parole sono state prodotte. Non va ritenuto offensivo l’intercalare abituale o l’uso di espressioni comuni benché astrattamente portatrici di discredito. La Cassazione ha ritenuto ormai siffatte espressioni facenti parte di un realismo artistico e cinematografico inarrestabile, il quale impone una nuova definizione dei criteri di offensività. La diffusione di forme di comunicazione più disinvolte ed aggressive ha rimodulato, arretrandone la soglia, la percepibilità di un messaggio offensivo. Solo quando la carica offensiva è in grado di ledere il giudizio di specifiche qualità personali, ben determinate ed individuate, il bene giuridico protetto dall’art. 594 c.p. va ritenuto pregiudicato. L’indagine sull’offensività della condotta è materia per il giudice di legittimità. L’individuazione dell’offensività di un insieme di espressioni costituisce operazione di qualificazione giuridica e non di giudizio di fatto, siccome va indagata la capacità lesiva del comportamento sugli interessi meritevoli di tutela e protetti dalla norma speciale. Alle dichiarazioni della persona offesa non occorrono riscontri ex art. 192, comma 3, c.p.p. per verificarne la fondatezza. Evidente il vizio motivazionale del giudice di pace, che aveva sconfessato sul punto le recentissime Sezioni Unite n. 41461/12 non occorrono ulteriori elementi di prova a corroborare le dichiarazioni della persona offesa – come nel caso dei coimputati -, basta verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del narrato, da sostenere in modo più sicuro e penetrante che per altri testimoni. Esperibile solo il ricorso per Cassazione per la parte civile che intende impugnare il proscioglimento del giudice di pace. In relazione alla responsabilità penale dell’imputato, l’art. 38 del d. lgs n. 274 cit. ammette l’impugnabilità della sentenza della persona offesa, quando agisce in veste di accusatore privato ex art. 21 cit., nei soli casi in cui è ammessa quella del pubblico ministero. Questa è limitata, ex art. 36, comma 2, d.lgs. cit, al solo ricorso per Cassazione, in caso di proscioglimento dell’imputato. L’esclusione della ricorribilità in appello ex art. 576 c.p. trova ragione nelle esigenze di economia processuale e di favor per l’imputato per i meno gravi reati di competenza del giudice di pace.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 gennaio – 8 aprile 2014, n. 15710 Presidente Oldi – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del giudice di pace di San Pietro Vernotico, in data 12 novembre 2012, G.V. era assolto dalle accuse di ingiuria, minaccia e danneggiamento in danno di M.A.M. , perché il fatto non sussiste, in relazione alla frase oggi mi hai cacato il cazzo, la prossima volta non suono più e rompo qualsiasi auto che trovo davanti ed al danneggiamento dell'auto di proprietà della M. , avvenuto il giorno successivo. 2. Il giudice di pace ha escluso in punto di fatto il dissidio del 9 giugno 2010 tra l'imputato e la parte civile, alla luce della deposizione dei testi addotti dalla persona offesa, la cui deposizione è stata ritenuta inattendibile, poiché smentita dalle persone indicate dalla stessa come presenti ai fatti. 2.1 In punto di diritto il giudice di primo grado ha poi escluso che la frase pronunciata potesse integrare il reato di ingiuria, mentre in relazione all'espressione minacciosa ha escluso la sussistenza del reato per il suo carattere impersonale, essendo la prospettazione del danneggiamento rivolta a chiunque avesse ostruito la porta d'ingresso della sua abitazione e non specificamente alla persona offesa. 3. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione la parte civile, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Michele Cuppone, affidato a quattro motivi. 3.1 Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità dell'imputato per i reati di ingiuria e minaccia, non avendo il giudicante argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la parte civile ed attendibili gli altri testimoni. 3.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 606, lettera B ed E, cod. proc. pen., in relazione all'art. 594 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di ingiuria, poiché a suo giudizio l'espressione oggi mi hai cacato il cazzo incide sul decoro della persona, costituendo manifestazione di disistima verso l'individuo nei cui confronti è diretta, trasudando disprezzo la ricorrente indica alcune circostanze concrete, che a suo giudizio qualificano la situazione concreta l'assoluta mancanza di confidenza tra le parti l'essere destinataria della frase una donna l'aver pronunciato l'espressione in una strada pubblica, alla presenza di altre persone di sesso maschile l'avere posto l'espressione a corredo di una lamentela relativa a problemi di parcheggio, in grado di indicare la parte civile quale persona maleducata, incivile ed irrispettosa dei diritti altrui. 3.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 606, lettera E, cod. proc. pen., in relazione al reato di minaccia, poiché anche a ritenere che l'espressione la prossima volta non suono più e rompo qualsiasi auto che trovo davanti fosse rivolta a chiunque avesse ostruito il passaggio, tra i suoi destinatari andava ricompresa comunque anche la M. . 3.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 606, lettera E, cod. proc. pen., in relazione al reato di danneggiamento, avendo il giudice di pace escluso la prova del reato, pur in presenza di una serie di circostanze che consentivano di desumere la commissione del reato da parte del G. in maniera logica, quali le continue richieste di spostare l'auto fino al giorno della minaccia la minaccia stessa le caratteristiche peculiari dei danni provocati all'auto la loro compatibilità con le manovre e con le misure ed altezza dei mezzi di trasporto di proprietà del G. la situazione di quasi flagranza dell'imputato. 4. Con memoria depositata il 13 gennaio 2014, il difensore dell'imputato eccepisce la violazione dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., poiché in caso di ricorso per Cassazione per saltum il ricorrente non può dedurre la violazione dell'art. 606, lettera D ed E,cod. proc. pen ed il ricorso si converte in appello. Si chiede pertanto la conversione del ricorso in appello, ma poiché l'impugnazione attiene alla responsabilità penale e non all'azione civile, se ne chiede la dichiarazione di inammissibilità. 4.1 Nel merito si evidenzia l'infondatezza delle doglianze, poiché la sentenza impugnata non è affetta da vizi di contraddittorietà o illogicità manifesta secondo la difesa dell'imputato viene chiarita in maniera adeguata la ragione della ritenuta inattendibilità della deposizione della parte civile. 4.2 Il secondo motivo è ritenuto irrilevante ed infondato come anche il terzo, alla luce della motivazione della decisione del giudice di pace. 4.3 Il quarto motivo è ritenuto pretestuoso, illegittimo ed infondato, poiché il reato di danneggiamento è escluso già sulla base delle parole della persona offesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso può accogliersi nei limiti che seguono. 1.1 Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa dell'imputato, nella memoria di cui si è dato conto, con la quale si evidenziava che, poiché il ricorso della parte civile è da qualificare immediato , ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., per cui, essendo incentrato tutto sulla denuncia di vizi motivazionali, ai sensi del comma 3 della disposizione, si converte in appello ed in quanto tale è inammissibile. 1.2 L'eccezione è infondata, poiché è errata la premessa dalla quale parte il difensore dell'imputato. Infatti il ricorso proposto dalla parte civile contro una sentenza di assoluzione del giudice di pace, nel giudizio introdotto con ricorso immediato, a norma dell'art. 21 del D. Lgs. 274/2000, non va qualificato come ricorso per saltum , ai sensi dell'art. 569, ma come ricorso ordinario, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen Ed invero, è indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice - maturato sulla scia di una pronuncia delle Sezioni Unite Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 - che, pur dopo le modificazioni introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 6, all'art. 576 cod. proc. pen., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. Tale facoltà le deriva dalla regola generale dettata dall'art. 576 cod. proc. pen., in tema di impugnazione della parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento norma, certamente, applicabile al processo davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 Sez. 5, n. 38699 del 18/06/2008, Buratti, Rv. 242021 . 1.3 Con riferimento però alla responsabilità penale, la parte civile è legittimata a proporre il solo ricorso per cassazione, qualora il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice Sez. 5, n. 4695 del 05/12/2008 - dep. 03/02/2009, Simoni, Rv. 242605 . La fattispecie è disciplinata dall'art. 38 del D. Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero. Poiché l'art. 36, comma 2, della legge istitutiva della competenza penale del giudice di pace, consente al pubblico ministero di proporre esclusivamente ricorso per Cassazione contro le sentenze di proscioglimento, analoga limitazione subisce, di riflesso, la persona offesa che agisca in veste di accusatore privato, mediante ricorso immediato al giudice, di cui al cit. L. n. 274 del 2000, art. 21. 2. Venendo al contenuto del ricorso, deve rilevarsi che il primo motivo è fondato, poiché effettivamente la sentenza impugnata, lungi dall'apprezzare l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, secondo i consueti canoni della spontaneità e precisione del narrato, dell'esistenza di elementi sintomatici di intenti calunniatori o ritorsivi, ne deduce l'inattendibilità dalla circostanza che gli altri testi, senza smentire direttamente la versione accusatoria, affermano di non aver assistito ad alcun diverbio tra l'imputato e la persona offesa. 2.1 Risulta quindi evidente il vizio di motivazione sull'attendibilità della M. , in quanto secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, confermata recentemente nella sua composizione più prestigiosa Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Orbene, anche se la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, laddove il giudice sia incorso - come in questo caso - in manifeste contraddizioni Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342 , il giudice di legittimità può sindacare il giudizio. Di conseguenza la sentenza va annullata con rinvio al giudice di pace di San Pietro Vernotico perché rinnovi, eventualmente previa nuova escussione, la valutazione dell'attendibilità della teste. 3. L'annullamento va però limitato al reato di minaccia, rispetto al quale è fondato anche il terzo motivo di ricorso appare evidente, infatti, che la prospettazione del danneggiamento di un'auto, laddove mal parcheggiata la prossima volta non suono più e rompo qualsiasi auto che trovo davanti integra un danno ingiusto, che non è escluso dall'apparente genericità del destinatario. Come pacificamente affermato da questa Sezione Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pagano, Rv. 247762 l'integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima nella persona o nel patrimonio Sez. 5, n. 8275 del 23/04/1986, Sorgon, Rv. 173578 , mentre non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, bastando - poiché si tratta di reato di pericolo - la sola attitudine ad intimorire, quando il male ingiusto può essere dedotto dalla situazione contingente Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pagano, Rv. 247762 . 3.1 Con riferimento al caso di specie, non può dubitarsi che il danneggiamento di qualunque auto trovata come ostacolo al trattore rappresentava sicuramente una intimidazione, in grado di limitare la libertà psichica della destinataria della affermazione, poiché l'imputato contestava in quel frangente proprio la presenza dell'autovettura della M. . 4. Quanto al reato di danneggiamento, oggetto del quarto motivo di ricorso, correttamente il giudice di merito ne ha escluso la sussistenza proprio sulla base delle parole della parte civile, riportate in sentenza Non posso dire con assoluta certezza che sia stato il G. , ma non escludo che tali danneggiamene siano stati causati dallo stesso nel tentativo di uscire il trattore dall'abitazione , che si limita ad ipotizzare un danneggiamento meramente colposo, in quanto tale non rientrante nell'art. 635 cod. pen Di conseguenza il quarto di motivo di ricorso va rigettato. 5. Venendo infine al delitto di ingiuria, oggetto del secondo motivo di ricorso, correttamente è stata esclusa la portata offensiva dell'espressione incriminata. 5.1 Il giudice di merito ha plausibilmente ritenuto che la frase pronunciata dall'imputato fosse espressione di un fastidio e non di disprezzo per la M. , valutazione che risulta ragionevole e razionale. Non è infatti il significato in sé della frase oggi mi hai cacato il cazzo a venire in discussione, perché, come dimostra la casistica giurisprudenziale, quel tipo di espressione può essere utilizzato in funzione di azioni ed in contesti variabili. Né viene in discussione l'accettabilità sociale di un tale linguaggio, perché l'art. 594 cod. pen. non punisce la volgarità in sé. 5.2 Ciò che rileva è il significato dell'azione compiuta con quelle parole in tema di tutela penale dell'onore, infatti, la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa o comunque scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilità, deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, Rv. 250941 così, ad esempio, è stata ritenuta adeguatamente motivata la condanna per ingiuria in relazione all'espressione non rompere le palle sostanzialmente equivalente a quella oggetto della decisione impugnata , rivolta dal direttore di una comunità di recupero per tossicodipendenti ai carabinieri intervenuti per effettuare un controllo Sez. 5, n. 35548 del 19/09/2007, Grosso, Rv. 237729 perché si è ritenuto che l'imputato avesse inteso contrastare l'operazione dei militari, qualificandola come inutilmente vessatoria e, pertanto, attribuendo loro la responsabilità di un abuso. 5.3 Nella decisione da ultimo citata si è ribadito un principio costantemente affermato da questa Sezione, per il quale al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale Sez. 5, n. 39454 del 03/06/2005, Braconi, Rv. 232339 Sez. 5, n. 21264 del 19/02/2010, Saroli, Rv. 247473 Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, Rv. 250941 . Infatti il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono se è vero infatti che in linea di principio l'uso abituale di espressioni volgari non può togliere alle stesse l'obiettiva capacità di ledere l'altrui prestigio, ve ne sono alcune di uso talmente diffuso, anche quali intercalari, che in relazione proprio al contesto comunicativo perdono la loro potenzialità lesiva. 5.4 È innegabile che l'evoluzione del costume e la progressiva decadenza del lessico adoperato dai consociati nei rapporti interpersonali, unitamente ad una sempre maggiore valorizzazione delle espressioni scurrili come forme di realismo nelle arti contemporanee si pensi soprattutto al cinema e tradizionali quali ad esempio la letteratura o il teatro ha reso alcune parolacce di uso sempre più frequente, soprattutto negli strati sociali a più bassa scolarizzazione, attenuandone fortemente la portata offensiva, con riferimento alla sensibilità dell'uomo medio. La riduzione del novero dei lemmi utilizzati nel linguaggio corrente, scelti peraltro di norma nella cerchia delle espressioni di più aspra volgarità, sintomo evidente di un incrudelimento vieppiù scoraggiante per i puristi della lingua, rappresenta ormai un inevitabile ed inarrestabile dato culturale, in ambienti in cui troneggia a mò di moderno totem lo strumento televisivo, purtroppo mezzo di diffusione dilagante di pratiche linguistiche sconvenienti. 5.5 Come rilevato dalla Suprema Corte anche recentemente rispetto ad un caso di specie molto simile a quello in esame l'imputato aveva pronunciato nei confronti del contraddittore l'espressione mi hai rotto i coglioni , nel contesto di una discussione animata Sez. 5, n. 19223 del 14/12/2012 - dep. 03/05/2013, Fracasso, Rv. 256240 , l'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra i cittadini, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato se non sopportato dalla maggioranza dei cittadini. 5.6 L'indubbia volgarità dei termini utilizzati dal G. , allora, non determina automaticamente la lesione del bene protetto dalla fattispecie di cui all'art. 594, cod. pen., proprio perché la frase incriminata non si è tradotta in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali della M. , ma ha rappresentato -secondo la decisione impugnata - una reazione, sicuramente scomposta e non giustificabile sul piano della ordinaria educazione, al parcheggio dell'auto della parte civile, evidentemente vissuto dall'imputato a sua volta come forma di prevaricazione. 5.7 Il giudice di merito ha ritenuto che la frase incriminata, nello specifico contesto di rapporti di vicinato di non elevata scolarizzazione emblematico l'errore grammaticale della teste che utilizza il verbo intransitivo uscire in maniera errata, in relazione al trattore , fosse da intendere come espressione di fastidio e non di disprezzo tale giudizio risulta ragionevolmente giustificato, per cui deve ritenersi incensurabile in questa sede. 5.8 In una delle decisioni prima citate Sez. 5, n. 35548 del 19/09/2007, cit. si distingue il caso in cui venga in discussione solo il significato di una comunicazione testuale, come può accadere ad esempio in materia di diffamazione a mezzo stampa, da quello in cui si discute il significato di un comportamento comunicativo nel suo complesso, come avviene appunto in tema di ingiuria. Più precisamente occorre stabilire se rileva solo ciò che si è voluto dire ovvero anche ciò che si è voluto fare con le parole controverse nel primo caso si tratta così di accertare se un determinato enunciato sia effettivamente offensivo della reputazione altrui, per cui viene in rilievo una questione di qualificazione giuridica, che può essere risolta direttamente anche dal giudice di legittimità nel secondo caso si tratta di stabilire quale fu l'effettivo comportamento in discussione e quindi si pone una questione di fatto, estranea al sindacato di legittimità. Per questa ragione, quando il giudizio penale richiede l'interpretazione di comportamenti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza premessa maggiore che, muovendo dal gesto comunicativo premessa minore , consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili difetto della giustificazione esterna ovvero applichino scorrettamente tali criteri difetto della giustificazione interna . La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un comportamento comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione, come nel caso di specie, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità. 5.9 In definitiva - allora - il secondo motivo di ricorso proposto dalla parte civile è infondato. 6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio a giudice di pace di San Pietro Vernotico, limitatamente al reato di minaccia, per nuovo esame. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di minaccia, con rinvio a giudice di pace di San Pietro Vernotico per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.