Falsifica assegni ma non li usa, resta comunque colpevole

In tema di falsità documentali, ricorre il cosiddetto falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione o l’alterazione siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15653 del 7 aprile 2014. Proscioglimento, nessun interesse giuridico leso. Il gup del Tribunale di Cagliari dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di un uomo per il delitto di falsità materiale in assegno bancario, con riferimento alla data e al luogo di emissione. Il proscioglimento era intervenuto perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, poiché il giudice qualificava la condotta contestata in termini di falso innocuo”, non avendo avuto la falsificazione concreta idoneità a ledere un interesse giuridico protetto dalla norma, infatti il modulo d’assegno non era stato utilizzato quale titolo di credito, ma come promessa di pagamento ed allora la data apposta sulla promessa di pagamento era del tutto irrilevante, in quanto non mutava i rapporti contrattuali tra l’imputato e la persona offesa. Assegno contraffatto spiega i suoi effetti. Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il Procuratore presso la Corte d’appello, deducendo l’erronea applicazione della legge penale, in quanto secondo la giurisprudenza alla quale ha aderito anche il gup l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto”. Nel caso specifico il ricorrente contestava l’apposizione della data e del luogo di emissione sull’assegno, in quanto sarebbero stati tali da far sì che la promessa di pagamento diventasse un titolo di credito idoneo a dispiegare i suoi effetti e il suo scopo antigiuridico. Quando il ‘falso’ è ‘innocuo’. La S.C. accoglie il ricorso ricordando che la lesività del falso va valutata con riferimento all’interesse protetto, che è la fede pubblica e non un interesse economico o di altra natura materiale”, eventualmente collegato all’utilizzo dell’atto falso è quindi innocua solo la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità dei documenti, cioè quella che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico e che non ha conseguenze attinenti alla funzione documentale che l’atto è chiamato a svolgere . Nel caso in esame, l’assegno è diventato un titolo di credito vero e proprio, idoneo a dispiegare i suoi effetti, poco conta infatti che non sia stato utilizzato in concreto come tale, proprio perché, come è stato detto, l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto. In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 febbraio – 7 aprile 2014, n. 15653 Presidente Fumo – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. Il G.U.P. presso il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 18 dicembre 2012, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di F.P. per il delitto di falsità materiale in assegno bancario, con riferimento al luogo ed alla data di emissione. 1.1. Il proscioglimento è intervenuto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, poiché il giudice qualificava la condotta contestata in termini di falso innocuo , non avendo avuto la falsificazione concreta idoneità a ledere l'interesse giuridico protetto dalla norma il modulo di assegno non era stato utilizzato quale titolo di credito l'imputato non l'aveva girato né posto all'incasso presso istituti di credito , ma come promessa di pagamento ed allora la data apposta sulla promessa di pagamento era dei tutto irrilevante, in quanto non mutava i rapporti contrattuali tra l'imputato la persona offesa. 2. Contro la sentenza ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, deducendo erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, poiché, secondo la giurisprudenza alla quale anche il giudice dell'udienza preliminare ha aderito, l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto Sez. 5, n. 3564 del 07/11/2007 - dep. 23/01/2008, De Mori, Rv. 238875 . 2.1. A seguito dell'apposizione della data e del luogo di emissione, la promessa di pagamento tale essendo il titolo di credito nullo, secondo la giurisprudenza prevalente è artificiosamente diventata un titolo di credito idoneo a dispiegare i suoi effetti, ancorché contraffatto pertanto appare evidente che l'atto oggetto di falsificazione era in grado di conseguire uno scopo antigiuridico. In ogni caso, osserva il Procuratore ricorrente, il comportamento del F. integra il meno grave reato previsto dall'articolo 485 cod. pen., in relazione al quale è stata proposta valida e tempestiva querela. Considerato in diritto 1. Il ricorso del Procuratore di Cagliari è fondato. 2. Il ricorrente contesta l'applicazione dei principi giurisprudenziali sul falso innocuo all'apposizione della data e del luogo su un modulo di assegno da considerarsi come promessa di pagamento, ritenendo che attraverso tale alterazione non sia mutata la funzione documentale dell'atto stesso, né il significato dell'atto, utilizzato infatti come promessa di pagamento e non come titolo di credito. 2.1. Proprio la massima richiamata, però, a ben vedere conduceva ad una conclusione opposta, come sottolineato dal Procuratore ricorrente. Questa Sezione ha infatti affermato che in tema di falsità documentali, ricorre il cosiddetto falso innocuo nei casi in cui l'infedele attestazione nel falso ideologico o l'alterazione nel falso di falso materiale siano del tutto irrilevanti ai fini de! significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395 . In altri termini va ricordato che la lesività del falso va valutata con riferimento all'interesse protetto, che è la fede pubblica e non un interesse economico o di altra natura materiale , eventualmente collegato all'utilizzo dell'atto falso è quindi innocua solo la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti, cioè quella che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico e che non ha conseguenze attinenti alla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere Sez. 5, n. 3564 del 07/11/2007 - dep. 23/01/2008, De Mori, Rv. 238875 . Questo è il senso dei principio per il quale l'innocuità non deve essere giudicata con riferimento all'uso che dell'atto falso è stato fatto o avrebbe potuto esser fatto. Nel caso in esame, invece, attraverso l'apposizione della data e del luogo di emissione, il modulo di assegno - promessa di pagamento è diventato un titolo di credito pienamente valido ed idoneo a dispiegare i suoi effetti benchè contraffatto poco conta che in concreto non sia stato usato come tale, proprio perché, come si è detto, l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto . 3. In conclusione il ricorso del Procuratore di Cagliari deve essere accolto la sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari, per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cagliari.