Nessun trattamento di favore per gli spacciatori particolarmente “forniti”: stupefacenti diversi, reato unico, pena più alta

A seguito della soppressione della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti operata dalla l. n. 49/2006, la contestuale detenzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti integra un unico reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro. Di conseguenza, il giudice non può applicare aumenti di pena a titolo di continuazione.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15483 del 7 aprile 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Ancona riteneva un uomo colpevole di detenzione di stupefacenti cocaina e hashish e lo condannava, riconosciute l’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 e le attenenti generiche, ritenuta la continuazione tra la detenzione delle due diverse sostanze, applicata la diminuente del rito, alla pena di due anni di reclusione e 6000 euro di multa. L’uomo ricorre per cassazione. Promemoria la Fini-Giovanardi” è stata bocciata dalla Consulta. Il ricorrente ricorda che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 73, l. n. 49/2006, che ha ricondotto sotto un’unica tabella le diverse sostanze aventi effetto stupefacente e ha così assoggettato le relative condotte ad un’unica previsione sanzionatoria, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare la contestuale detenzione di diverse tipologie di droga e, quindi, l’integrazione di un unico reato, con conseguente irrogazione di una pena unica e con esclusione di qualsiasi ipotesi di reato continuato e dei conseguenti aumenti di pena. Stupefacenti diversi, reato unico. Il ricorso merita di essere accolto a seguito della soppressione della distinzione tra droghe leggere” e droghe pesanti” operata dalla l. n. 49/2006, la contestuale detenzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti integra un reato unico e non, come prima di detta legge, una pluralità di reati in continuazione tra loro. Non c’è continuazione. Ne consegue che il giudice non può applicare aumenti di pena a titolo di continuazione se, come nel caso di specie, la condotta delittuosa si caratterizzi per la contestuale detenzione di stupefacenti d diversa tipologia, consistendo ciò, nella commissione di un unico reato. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio, eliminando la frazione di pena inflitta a titolo di continuazione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 dicembre 2013 – 7 aprile 2014, n. 15483 Presidente Romis – Relatore Foti Ritenuto in fatto K. K. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, del 12 aprile 2012, che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Fermo, del 12 dicembre 2003, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 73 del d.p.r. n. 309/90 per avere detenuto circa 13 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina e circa l ,5 kg. di hashish e lo ha condannato, riconosciute l'ipotesi lieve di cui al 5° comma dell'art. 73 nonché le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra la detenzione delle due diverse sostanze, applicata la diminuente del rito, alla pena di due anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa. Deduce il ricorrente violazione di legge in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione alla ritenuta continuazione tra la detenzione delle due diverse sostanze nel cui possesso l'imputato è stato sorpreso. Si sostiene nel ricorso che, a seguito delle modifiche apportate al richiamato art. 73 dalla legge n. 49 del 2006, che ha ricondotto sotto un'unica tabella le diverse sostanze aventi effetto stupefacente, in tal guisa avendo assoggettato le relative condotte ad un'unica previsione sanzionatoria, la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della contestuale detenzione delle diverse tipologie di droga e quindi della integrazione di un unico reato, con conseguente irrogazione di una pena unica e con esclusione di qualsiasi ipotesi di reato continuato e dei conseguenti aumenti di pena. Considerato in diritto. Il ricorso è fondato. Come ha giustamente rilevato il ricorrente, questa Corte ha condivisibilmente e costantemente affermato che, a seguito della soppressione della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere operata dalla legge n. 49/2006, la contestuale detenzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti integra un unico reato, non più, come ritenuto prima di detta legge, una pluralità di reati in continuazione tra loro Cass. nn.l735/08 rv 238391, 34789/08, 37993/08, 42485/09 . Da ciò evidentemente consegue che il giudice non può applicare aumenti di pena a titolo di continuazione allorché, come nel caso di specie, la condotta delittuosa si caratterizzi per la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, consista, cioè, nella commissione di un unico reato. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, limitatamente all'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione, con conseguente rideterminazione della stessa alla quale, ai sensi dell'art. 620 lett. l cod. proc. pen., può provvedere questa Corte. Eliminata, quindi, la frazione di pena inflitta a titolo di continuazione, la stessa deve essere determinata in un anno, otto mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena, che ridetermina in complessivi anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 quattromila di multa.