Prima di aprire bocca meglio essere sicuri di dire il vero

In presenza di un travalicamento dei limiti del proprio mandato e di quelli di legittimità della comunicazione, è esclusa la sussistenza della scriminante dell’adempimento di un dovere e dell’errore ai sensi dell’art. 59 c.p. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte .

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15377 del 3 aprile Il fatto. Un uomo veniva condannato dal Tribunale di Viterbo alla pena di 300 euro di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di diffamazione, commesso nella qualità di segretario generale di un sindacato laziale. A mezzo del suo difensore propone ricorso per cassazione. Travisamento della prova. L’imputato lamenta travisamento della prova, avendo il Tribunale ritenuto sussistente la divulgazione della notizia in quanto diffusa ai dirigenti di un sindacato al quale la parte offesa p.o. non era iscritta ma a cui, sempre a detta del ricorrente, si sarebbe dovuta iscrivere. Natura diffamatoria delle informazioni. La censura è infondata la natura diffamatoria delle informazioni fornite non può essere esclusa, essendo state attribuite all’imputato condotte scorrette o illecite e comunicandole al sindacato, al quale la p.o. non apparteneva, indipendentemente dal fatto della sua imminente iscrizione o meno. Si tratta, comunque, di dati e informazioni che riguardano il funzionamento di un altro soggetto giuridico quello cui appartiene la p.o. , la cui veridicità, peraltro, non risulta provata. Nessuna giustificazione valida. Né sussiste una scriminante, reale o putativa, per aver agito, l’imputato in adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o, comunque, per errore scusabile di aver operato nell’ambito delle proprie competenze in presenza di un travalicamento dei limiti del proprio mandato e di quelli di legittimità della comunicazione, è esclusa la sussistenza della scriminante dell’adempimento di un dovere e dell’errore ai sensi dell’art. 59 c.p. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte . Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 marzo – 3 aprile 2014, n. 15377 Presidente lombardi – Relatore Positano Ritenuto in fatto 1. Il difensore di C.P.I. propone ricorso per cassazione, unitamente al proprio cliente, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo, in grado d'Appello, in data 21 settembre 2012 che confermava la decisione adottata dal Giudice di Pace di Viterbo in data 13 dicembre 2011 con la quale C.P.I. è stato condannato alla pena di Euro 300 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, O.M. . L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di diffamazione commesso nella qualità di segretario generale della Filca CISL Lazio. 2. Davanti al giudice di legittimità C.P.I. propone i seguenti motivi 3. travisamento della prova, evidenziando, che la parte offesa avrebbe dovuto iscriversi al sindacato e le contestazioni erano proprio in funzione della successiva iscrizione di O. al sindacato Filca 4. avere agito nell'esercizio di uno specifico dovere, nella qualità di segretario generale della FILCA 5. violazione di legge con riferimento agli artt. 51 e 59 del codice penale, deducendo la sussistenza della relativa scriminante, reale o putativa. Considerato in diritto La sentenza impugnata non merita censura. 1. Con il primo motivo C.P.I. lamenta travisamento della prova avendo il Tribunale ritenuto sussistente la divulgazione della notizia in quanto diffusa ai dirigenti di un sindacato al quale la parte offesa, O. , non era iscritta. Il ricorrente non contesta tale circostanza, evidenziando, però che la parte offesa avrebbe dovuto iscriversi al sindacato e le contestazioni scritte del 6 giugno 2007 inviate dal C. , erano proprio finalizzate ad impedire l'iscrizione di O. al sindacato Filca. Tale travisamento avrebbe caratteri di decisività poiché il Tribunale ha ritenuto che le informazioni oggetto di imputazione non avrebbero dovuto essere divulgate a soggetti componenti della segreteria di Filca non tenuti istituzionalmente a conoscerli, in quanto la parte offesa, O. , non era iscritta a quel sindacato. 2. Con il secondo motivo C. deduce di avere agito nell'esercizio di uno specifico dovere, nella qualità di segretario generale della FILCA. 3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge con riferimento all'articolo 51 e 59 del codice penale, deducendo la sussistenza della relativa scriminante, reale o putativa, per avere agito in adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o, comunque, ritenendo, per errore scusabile di avere operato nell'ambito delle proprie competenze. 4. Le censure sono infondate. Il Tribunale ha correttamente fondato la natura diffamatoria delle informazioni, per avere l'imputato attribuito alla persona offesa condotte scorrette o illecite, che sarebbero state tenute dallo stesso, nell'espletamento dell'attività di dipendente Edilcassa, comunicando tali informazioni ai componenti della segreteria della sindacato Filca Cisl, al quale non apparteneva la persona offesa. Rispetto a tale assunto risulta del tutto irrilevante la circostanza che O. avesse manifestato l'intenzione di iscriversi a tale sindacato, poiché ciò non esclude l'evidente inconferenza della divulgazione di notizie diffamatorie che riguardano il funzionamento interno di un altro soggetto giuridico, Edilcassa. A ciò occorre aggiungere che, nella decisione di primo grado, è puntualizzato che non è provato che le condotte addebitate alla persona offesa fossero vere. L'imputato, al fine di rendere rilevante la circostanza dedotta in ricorso con il primo motivo, avrebbe dovuto fornire la prova della veridicità dei fatti addebitati all'O. accettazione di assegni irregolari, senza alcuna autorizzazione da parte di Edilcassa e collettore di informazioni riservate tra tale soggetto e il sindacato . La circostanza di avere chiaramente travalicato i limiti del proprio mandato e quelli della legittimità della comunicazione, esclude la sussistenza della scriminante dell'adempimento di un dovere e dell'errore ai sensi dell'articolo 59 del codice penale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in Euro 1.000 oltre accessori di legge.