Immobili bloccati: valori di mercato battono quelli catastali. Corretta la riduzione del sequestro

Definitivo, e non più discutibile, il ‘taglio’ del provvedimento originariamente dettato dal pubblico ministero. Giusta la decisione di limitare il sequestro preventivo, legato a reati tributari, sugli immobili del contribuente. Valori di mercato alla mano, difatti, era stata superata la soglia prevista del sequestro.

Reati tributari contestati al contribuente conseguenziale è il sequestro preventivo per equivalente, per un valore superiore ai 2milioni di euro. Ma il provvedimento, fondato sul ‘blocco’ di diverse proprietà immobiliari, va rivisto fatale la scelta di utilizzare come riferimento i valori catastali degli immobili, ignorando il – più alto – valore di mercato, desunto dalla ‘banca dati’ dell’Agenzia del Territorio. Cass., sent. n. 15417/2014, Terza Sezione Penale, depositata oggi Mercato. Ad ampio raggio il provvedimento del pubblico ministero , che ha dato il ‘via libera’ ad un sequestro preventivo per equivalente per diversi beni immobili di proprietà di un contribuente, e relativo a reati tributari . Obiettivo raggiungere, alla luce del valore degli immobili, la soglia prevista, ossia 2 milioni e 111mila euro. Ma, secondo i giudici del Tribunale, vi è un errore di fondo nel sequestro esso è stato basato sui valori catastali degli immobili e non sul valore di mercato . Di conseguenza, alla luce dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari reali , viene limitato il sequestro preventivo ai beni il cui valore, secondo i dati forniti dalla Agenzia del Territorio, sia corrispondente al valore di riferimento stabilito per il sequestro , superiore, come detto, ai 2milioni di euro. Ebbene, questa visione, favorevole al contribuente, viene condivisa anche dai giudici del ‘Palazzaccio’ questi ultimi, difatti, respingono le obiezioni mosse dal Procuratore della Repubblica, il quale aveva sostenuto che il valore catastale ha requisiti di certezza più saldi rispetto al valore commerciale che è suscettibile di variare nel tempo . La visione proposta dal Procuratore della Repubblica, in sostanza, viene ritenuta non corretta dai giudici di terzo grado, anche alla luce della necessità di evitare la sproporzione della misura rispetto al profitto reale e di conseguire il medesimo risultato attraverso un minore sacrificio della sfera patrimoniale dell’indagato . In questa vicenda, quindi, è legittima – e ‘cristallizzata’ in maniera definitiva – la scelta del giudice del merito di ancorare la sua valutazione del compendio immobiliare sequestrato a parametri che non sono i valori catastali , a maggior ragione perché, evidenziano i giudici, i parametri utilizzati in questo caso sono le stime dell’Agenzia del Territorio , ossia dati elaborati e utilizzati da soggetti pubblici estranei alle parti processuali . E poi, concludono i giudici, non è mai stato affermato il principio secondo cui la valutazione del compendio immobiliare sequestrato deve necessariamente essere effettuata sulla base dei valori catastali .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 gennaio – 4 aprile 2014, n. 15417 Presidente Squassoni – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 28 maggio 2013, il Tribunale di Foggia ha accolto l'appello dell'indagato avverso il provvedimento del pubblico ministero di Foggia del 22 gennaio 2013, con il quale veniva rigettata l'istanza diretta alla limitazione del disposto sequestro preventivo per equivalente solo ad alcuni dei beni sottoposti alla misura cautelare, in relazione a reati tributari. Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto fondata la doglianza del ricorrente secondo cui il provvedimento del pubblico ministero sarebbe illegittimo perché basato sui valori catastali degli immobili e non sul valore di mercato degli stessi, come desunto dalla banca dati dell'Agenzia del territorio. Richiamando i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelar reali, i giudici di merito hanno limitato il sequestro preventivo ai beni il cui valore, secondo i dati forniti dalla Agenzia del territorio, sia corrispondente al valore di riferimento stabilito per il sequestro euro 2.111.766,00 hanno disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché proceda all'individuazione di detti beni, assumendo come parametri di riferimento il valore di mercato delle proprietà dell'indagato hanno annullato il provvedimento del pubblico ministero, nella parte eccedente il valore di mercato determinato sulla base dei più recenti parametri stabiliti dalla banca dati dell'Agenzia del territorio, disponendo il sequestro dei beni gravati della misura cautelare in atto, limitatamente a quelli il cui valore eccede il valore di mercato degli stessi, determinato sulla base dei recenti parametri stabiliti dalla banca dati dell'Agenzia del territorio e mandando gli atti al pubblico ministero per l'individuazione del beni da sottoporre a sequestro. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, lamentando, in primo luogo, che il giudice d'appello cautelare avrebbe esercitato poteri istruttori, per di più ponendo a carico dello stesso pubblico ministero l'onere di acquisire le più recenti stime dell'Agenzia del territorio al fine di ridurre il numero dei beni oggetto di vicolo cautelare reale. Nel fare ciò, i giudici di merito avrebbero violato il combinato disposto degli arti. 322 bis e 310 cod. proc. pen., che non prevedono la titolarità di poteri istruttori in capo al giudice dell'appello cautelare. Non si sarebbe considerato, in secondo luogo, che il valore catastale ha requisiti di certezza più saldi rispetto al valore commerciale, perché quest'ultimo è suscettibile di variare nel tempo. Inoltre, i rilievi che sostanzialmente mirano a dimostrare la sproporzione della misura rispetto al profitto reale possono essere presi in considerazione, se del caso, solo al momento della confisca. Considerato in diritto 3. - Il ricorso non è fondato. 3.1. - Il primo motivo di doglianza - con cui si lamenta che il giudice dell'appello cautelare avrebbe illegittimamente esercitato poteri istruttori, per di più ponendo a carico della stesso pubblico ministero l'onere di acquisire le più recenti stime dell'Agenzia del territorio al fine di ridurre il numero dei beni oggetto di vincolo cautelare reale - non è fondato. Non vi è dubbio che dal combinato disposto degli arti. 322 bis e 310 cod. proc. pen. e, più in generale, dal complesso delle nonne che disciplinano le impugnazioni delle misure cautelare, si debba desumere l'inesistenza di poteri istruttori in capo al giudice del riesame o dell'appello cautelare. Ne consegue che essa, pur dovendo decidere anche in base agli atti eventualmente prodotti dalle parti, non pub svolgere attività istruttorie nuove , potendo però procedere, ad esempio, all'esame di consulenze tecniche di parte anche prodotte dopo l'applicazione della misura cautelare oggetto di contestazione e, dunque, non valutate dal giudice della cautela, perché non presenti nel fascicolo del pubblica ministero sez. 2, 14 novembre 2007, n. 6815, rv. 239432 sez. 3 27 aprile 2012, n. 33340 in senso analoga, sez. 3, 27 aprile 2011, n. 21533, rv. 250016 . Nondimeno, nel caso in esame, il Tribunale non ha autonomamente esercitato alcun potere istruttorio in senso stretto - diretta cioè alla ricerca della prova al di fuori degli elementi forniti dalle parti - perché si é limitato a valutare comparativamente i valori catastali forniti dal pubblico ministero e le stime della Agenzia del territorio fornite della difesa e ha ritenuto queste ultime più adatte a rappresentare la situazione nel caso di specie. Né si può condividere il rilievo del ricorrente secondo cui Io stesso `tribunale avrebbe rimessa al pubblico ministero una valutazione istruttoria. Deve infatti osservarsi che, a prescindere dalla formulazione letterale non chiarissima, la motivazione e il dispositiva del provvedimento impugnato devono essere intese nel senso che, in accoglimento del ricorso dell'interessata, fermo restando l'importo di euro 2.111.766,00 aggetto del sequestra per equivalente, il sequestro stesso deve essere ridotto a beni per un valore dl mercato, determinato sulla base dei più recenti parametri stabiliti dalla banca dati dell'Agenzia del territorio, corrispondente a tale importa. L'individuazione del beni da sottoporre a sequestro cui si fa riferimento nella parte finale di dispositivo - al di là della formulazione letterale dell'espressione che potrebbe far pensare ad una sottoposizione ex novo di beni a sequestro - deve essere intesa corre individuazione di quei beni già sequestrati per i quali la misura cautelare permane, essendo venuta mena per gli altri, limitatamente all'eccedenza rispetto all'importo del sequestra eccedenza determinata sulla base del valore di mercato degli immobili. Il Tribunale ha, in sostanza, ridotta la misura del sequestro lasciando al pubblico ministero di individuare in concreto quali siano i beni ancora sottoposti a sequestro e quali quelli dissequestrati, senza che quest'ultimo debba, a tal fine, svolgere un'autonoma attività istruttoria, essendo anch'egli in possesso delle stime dell'Agenzia del territorio già versate in atti. Così provvedendo, del resto, lo stesso Tribunale non ha fatta altro che accogliere l'istanza originariamente proposta dalla difesa al pubblico ministero, che era proprio diretta ad ottenere la limitazione del sequestra preventivo per equivalente ad alcuni soli dei beni aggetto di cautela. 3.2. - Del pari infondato é il secondo motivo di ricorsa, con cui il pubblico ministero sostiene che il valore catastale ha requisiti di certezza più saldi rispetto al valore commerciale, perché quest'ultimo è suscettibile di variare nel tempo, con la conseguenza che il giudice dell'appello cautelare potrebbe prendere in considerazione sola il valore catastale al fine di valutare la corrispondenza tra i beni sequestrati e l'importa oggetto del sequestro. Deve preliminarmente affermarsi che - contrariamente a quanto assunto dal ricorrente - il giudice del riesame o dell'appello cautelare è tenuto a prendere in considerazione anche i rilievi che sostanzialmente mirano a dimostrare la sproporzione della misura rispetto al profitta reale. Infatti, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'ari. 275 cod. proc. peni per le misure cautelare personali, sono applicabili anche alle misure cautelare reali, costituendo aggetto di valutazione preventiva non eludibile da parte del giudice, il quale deve motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso un minore sacrificio della sfera patrimoniale dell'indagato sez. 3, 15 dicembre 2011, n. 12500/2012, rv. 252223 sez. 3, 16 maggio 2012, n. 21931, rv. 253143 sez. 5, 16 gennaio 2013, n. 8382, rv. 254712 . Più in particolare, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché si impone, da parte del giudice di merito, la valutazione relativa all'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto, come in sede di confisca ex plurimis, sez. 5, 9 ottobre 2009, n. 2101/10 sez. 3, 7 ottobre 2010, n. 41731, rv. 248697 sez. 3, 19 luglio 2011, n. 30388 sez. 3, 15 novembre 2011, n. 11147 sez. 3, 22 marzo 2012, n, 17465, rv. 252380 sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 24824 . Ai fini della determinazione dell'ammontare del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non vi ò, però, la necessità di accertare l'esatta corrispondenza fra profitto e quantum sequestrato, essendo sufficiente che il giudice motivi, in linea di massima, sulla non esorbitanza del quantum, salvi, ovviamente, gli eventuali più approfonditi accertamenti da svolgersi nel giudizio di merito sez. 3, 23 aprile 2013, n. 39091 . Ne consegue che, laddove la valutazione del giudice risponda a tali criteri, essa é insindacabile in sede di legittimità. Il provvedimento del Tribunale del riesame che conferma il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere, infatti, ritenuto illegittimo nel solo caso in cui non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati valutazione necessaria al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca ex multis, sez. 3, 7 ottobre 2010, n, 41731 sez. 3, 26 settembre 2013, n. 42639 . Né questa Corte ha mai affermato il principio secondo cui la valutazione del compendio immobiliare sequestrato deve necessariamente essere effettuata sulla base dei valori catastali. Nella sentenza sez. 3, 6 marzo 2013, n. 19099, rv. 255328, citata dal pubblico ministero ricorrente a sostegno della sua tesi, si afferma, infatti, che il giudice dell'impugnazione cautelare può, nell'esercizio del suo sindacato di merito, determinare il valore economico dei beni immobili da assoggettare a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sulla base della rendita catastale, che costituisce un parametro maggiormente oggettivo rispetto all'andamento del mercato immobiliare. Non si esclude però che, sempre fornendo un'adeguata motivazione, il giudice di merito possa ancorare la sua valutazione del compendio immobiliare sequestrato ad altri parametri, specialmente se tali parametri, come avviene per le stime della Agenzia del territorio, sono elaborati e utilizzati da soggetti pubblici estranei alle parti processuali. L'esercizio di un tale potere discrezionale, ove la scelta del criterio di valutazione adottato nel caso concreto sia adeguatamente motivata, à - lo si ribadisce - insindacabile in sede di legittimità, non potendosi configurare vizi di violazione di legge deducibili ai sensi dell'ari. 325, comma 1, cod. proc. pen. 4. - Il ricorso del pubblico ministero deve, conseguentemente, essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso del pubblico ministero.