Per la determinazione della pena è questione di quantità e di tabelle

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo, in milligrammi valore-soglia , determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14948 del 1° aprile 2014. Il fatto. La Corte d’Appello di Napoli, esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta agli imputati in cinque anni e quattro mesi di reclusione e ventimila euro di multa. Quantità ritenuta non ingente. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello partenopea ricorre per cassazione, dolendosi dell’esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità, essendo stata contestata agli imputati la detenzione illecita di 2183 grammi di cocaina con una percentuale di principio attivo del 72,8% pari a 1435 grammi netti. Pericolo per la salute pubblica. Inoltre, dato l’elevatissimo grado di purezza della sostanza sequestrata e l’ambito territoriale di destinazione, non sarebbe stato considerato il pericolo per la salute pubblica, derivante dal c.d. allargamento delle piazze di spaccio dovuto alla elevazione del livello di offerta e al conseguente calo del prezzo di acquisto che lo smercio di tale quantitativo avrebbe comportato. Aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso è inammissibile ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo, in milligrammi valore-soglia , determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Criteri tabellari. L’introduzione dei criteri tabellari ha, infatti, dato predominante risalto al dato quantitativo, concludendo che è necessario individuare un parametro numerico anche per la determinazione del concetto di ingente quantità. Solo così sarà possibile stabilire una soglia al di sotto della quale si presume l’uso personale, sia per la individuazione dell’ipotesi lieve di cui al comma 5, art. 73, sia per la configurabilità dell’ipotesi aggravata di cui al comma 2, art. 80. Decisive le dosi-soglia. Alla luce di quanto appena detto e avuto riguardo alle singole sostanze indicate nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, non può certo ritenersi ingente” un quantitativo di sostanza stupefacente che non superi 2000 volte il predetto valore-soglia. Proprio le dosi-soglia sono decisive, pur non determinando, di per sé, la configurabilità dell’aggravante 2000 è il limite al di sotto del quale essa non potrà essere di norma contestata e ritenuta al di sopra, viceversa, deve comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice di merito. Tutto nelle mani del giudice di merito. Spetta al giudice di merito motivare in modo preciso e specifico in merito alla configurabilità dell’aggravante, soprattutto in presenza di una quantità inferiore a 2000 volte il valore massimo. A tal proposito, non basta il puro e semplice riferimento all’allargamento della piazza di spaccio. Nella specie, la Corte territoriale si è uniformata a tali principi, non invertendo il rapporto tra regola ed eccezione stimando la configurabilità dell’aggravante in presenza di una quantità che superi di 2000 volte il valore massimo, in milligrammi – valore-soglia – della soglia ed escludendola nel caso inverso .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 gennaio – 1° aprile 2014, n. 14948 Presidente Teresi – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 5 aprile 2013, in riforma della sentenza pronunciata in data 19 novembre 2012 dal Gup presso il Tribunale della medesima città, appellata da C.P. , B.S. e S.G.L. , esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e concesse le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla residua contestata aggravante ed alla recidiva per il solo B. , rideterminava la pena loro inflitta in quella di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa ciascuno, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, affidando il gravame ad un unico motivo con il quale si duole dell'erronea esclusione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sul rilievo che, essendo stata contestata agli imputati la detenzione illecita di gr. 2.183 di sostanza stupefacente del tipo cocaina con una percentuale di principio attivo del 72,8% pari a grammi 1.435 netti, il giudice ha ritenuto di escludere l'aggravante dell'ingente quantità, ritenuta al contrario sussistente dal primo giudice, applicando il criterio determinativo sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 36358 del 2012. Tuttavia, si osserva come si sarebbe dovuto attentamente considerare come il dato ponderale che, nel caso di specie, risulta superiore ai due chilogrammi, dovesse, nella specie, valutarsi unitamente all'elevatissimo grado di purezza, della sostanza sequestrata ed all'ambito territoriale di destinazione, dovendosi infatti avere riguardo, secondo il ricorrente, al grave pericolo per la salute pubblica, derivante dal c.d. allargamento delle piazze di spaccio dovuto alla elevazione del livello di offerta ed al conseguente calo del prezzo di acquisto che lo smercio di tale quantitativo di cocaina avrebbe comportato per la possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi, soprattutto giovani, consumatori in ambito territoriale ristretto, apparendo la sostanza, prelevata in zona ” di omissis , notoria piazza di spaccio, verosimilmente destinata al luogo di residenza degli imputati, Città di Castello, cittadina in cui tale quantitativo di cocaina particolarmente pura avrebbe saturato l'illecito mercato di sostanze stupefacenti. Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'aggravante andava configurata, derivando da ciò l'annullamento dell'impugnata sentenza. 3. In data 13 gennaio 2014, il difensore di S.G.L. ha fatto pervenire memoria con la quale eccepisce l'inammissibilità in quanto fondato su censure di mero fatto e l'infondatezza in quanto in controtendenza rispetto ai principi affermati dalle Sezioni Unite penali dell'avverso ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto dal P.G. è inammissibile nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. 2. Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi valore - soglia , determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata Sez. U, 24/05/2012, n. 36258, P.G. e Biondi, Rv. 253150 . Si tratta di un orientamento che fonda sul presupposto che proprio il dettato del comma I-bis, lett. a , dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rinviando alla apposita tabella, attribuisce un ruolo di primario rilievo alle soglie , al di sotto delle quali il possesso delle sostanze stupefacenti si presume per uso esclusivamente personale fermo restando che, vertendosi in tema di presunzione relativa, essa può essere vinta quando, per altre circostanze sintomatiche, quali le modalità di presentazione, il confezionamento frazionato o altro, l'accusi provi la destinazione allo spaccio di dette sostanze . L'introduzione dei criteri tabellari ha dunque consentito di assegnare predominante risalto al dato quantitativo, in relazione alle dosi ricavabili con la conseguenza che proprio dal riferimento al sistema tabellare e dal rilievo diretto e riflesso che esso ha nel sistema, si può e si deve, secondo la rario decidendi delle Sezioni Unite del 2012, trarre la conclusione che è necessario individuare un parametro numerico anche per la determinazione del concetto di ingente quantità. Infatti, se il legislatore ha positivamente determinato la soglia -quantitativa, di punibilità dunque un limite verso il basso , consegue che l'interprete ha il compito di individuare una soglia al di sotto della quale, secondo i dati offerti dalla fenomenologia del traffico di sostanze stupefacenti, non possa parlarsi di ingente quantità un limite, quindi, verso l'alto . Il dato quantitativo costituisce dunque un parametro determinante ed ineludibile sia per stabilire ai sensi del comma I-bis, lett. a, dell'art. 73 la soglia al di sotto della quale si presume l'uso personale, sia per la individuazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 unitamente ad altri dati, parimenti valutabili da parte del giudice , sia per la configurabilità dell'ipotesi aggravata di cui ai comma 2 dell'art. 80. Esaminato compiutamente il panorama rispetto al quale, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, la giurisprudenza di legittimità si era in precedenza espressa, le Sezioni Unite del 2012 hanno ribadito come i valori numerici, in quanto misuratori di grandezza , costituiscano necessariamente l'oggetto dell'attività valutativa del giudice che sia chiamato a pronunziarsi sulla conformità di tali grandezze rispetto ad elastici parametri normativi, cui occorre dare concretezza, giungendo alla conclusione che, avuto riguardo alle singole sostanze indicate nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, non può certo ritenersi ingente , un quantitativo di sostanza stupefacente che non superi di 2000 volte il predetto valore-soglia espresso in mg nella tabella , dovendo il riferimento essere operato, piuttosto che al valore ponderale globale, alle dosi-soglia, individuando in 2000 il limite al di sotto del quale non potrà essere di norma contestata e ritenuta l'aggravante della ingente quantità, atteso che a tale limite corrispondono, in linea di massima, i valori ponderali individuati come medi rectius non eccezionali dalla giurisprudenza di merito. Le Sezioni Unite hanno tuttavia precisato come non si tratti di una rigorosa valutazione statistica, ma di una valutazione operata su dati processuali essendo, peraltro, la verità processuale l'unica conoscibile dal giudice , che, pur con inevitabili margini di approssimazione, possono e devono essere assunti. La soglia così stabilita definisce perciò tendenzialmente il limite quantitativo minimo, nel senso che, al di sotto di essa, la ingente quantità non potrà essere di regola ritenuta al di sopra, viceversa, deve comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice del merito. In altre parole, i parametri sopra enunciati non determinano - di per sé e automaticamente - se superati, la configurabilità dell'aggravante. Essi, invero,valgono solo in negativo, nel senso che, al di sotto degli accennati valori quantitativi, l'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 deve ritenersi, in via di massima, non sussistente e su questa linea si è assestata anche la successiva giurisprudenza di legittimità Sez. 4, 20/12/2012, n. 6369 dep. 08/02/2013 , Casale, Rv. 255098 Sez. 4, 18/01/2013, n. 10618, Grasso ed altro,Rv. 254913 Sez. 2, del 18/10/2013, n. 44220, Lizzio ed altri, Rv. 257666 alla quale occorre dare continuità al fine di attribuire senso e ragione all'attività nomofilattica, perseguendo principi di certezza del diritto e di pari trattamento delle regiudicande, in applicazione del principio di uguaglianza, attraverso la ragionata osservanza dei precedenti, quali casi regolati simili. 3. Consegue da ciò come, al di sotto del limite quantitativo, al Giudice del merito non sia affatto interdetto di ritenere la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità delle sostanze stupefacenti detenute come, allo stesso modo, non sia interdetto, nel caso di superamento del predetto limite, al medesimo Giudice di escluderla. In entrambi i casi, tuttavia, occorre, una precisa e specifica motivazione al riguardo, che deve essere maggiormente rigorosa nel primo caso, qualora dovesse ritenersi la configurabilità dell'aggravante de qua pur in presenza di una quantità inferiore a 2.000 volte il valore massimo, invertendosi, in tal caso, il rapporto tra regola che esclude la configurabilità dell'aggravante ed eccezione che solo in casi eccezionali consente di ritenerla . Ed è di tutta evidenza che, ai fini del ribaltamento di tale condivisibile logica, tratta dalla giurisprudenza di legittimità attraverso una rigorosa interpretazione del sistema positivo, il puro e semplice riferimento all'allargamento della piazza di spaccio , come elemento fattuale, che possa far ritenere la configurabilità dell'aggravante non può essere ritenuto unico criterio valido per predicarne la sussistenza, in quanto una tale conseguenza è insita nella commercializzazione illecita di cospicue e rilevanti quantità di stupefacenti, non necessariamente ingenti, sicché l'onere motivazionale al riguardo deve investire ulteriori elementi aggiuntivi che, di volta in volta, caratterizzano la fattispecie concreta in modo da consentire al Giudice del merito di sussumerla, cognita causa, nella fattispecie astratta delineata dal legislatore nell'art. 80, comma 2, T.U. stup. Nella specie, la Corte territoriale, avendo escluso la configurabilità dell'aggravante per essere la quantità detenuta inferiore al valore soglia come in precedenza determinato, si è uniformata a tali principi, dovendosi sottolineare come l'obbligo di motivazione debba ritenersi implicito e pienamente assolto qualora il giudice del merito non inverta il rapporto tra regola ed eccezione stimando la configurabilità dell'aggravante in presenza di una quantità che superi di 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi valore - soglia della soglia ed escludendola nel caso inverso , laddove la doglianza del ricorrente, Procuratore generale, fonda su un rischio di allargamento della piazza di spaccio dovuto al numero delle dosi ricavabili, criterio che, da un lato, è insufficiente da solo per ritenere l'ingente quantità e che, dall'altro, introduce elementi fattuali calo del prezzo di acquisto, elevazione del livello di offerta che non ammettono il sindacato di legittimità e che sono peraltro insiti nel generico concetto di allargamento della piazza di spaccio . Ne consegue, in conformità al parere espresso dal Procuratore generale di udienza, l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G