Anziana scippata, cade a terra in malo modo: ladro condannato anche per lesioni

Fatale il blitz tentato da un giovane, che strappa la borsetta alla donna, provocandone anche la caduta a terra. Pesanti lesioni per la signora indiscutibile la responsabilità del ladro, il cui comportamento è indicativo del ‘dolo eventuale’ assunto rispetto alle possibili ripercussioni della condotta tenuta sulla vittima.

Scena da ‘Far West’ moderno un’anziana signora a passeggio, un motorino che si avvicina rapido, il passeggero che allunga la mano e strappa, con uno strattone, la borsetta alla donna, che cade malamente a terra. Ma questa volta il ‘colpo’ va a vuoto il ragazzo alla guida del motorino riesce a fuggire, mentre il giovane ladro viene beccato, e poi condannato. A suo carico la responsabilità non solo per lo ‘scippo’, ma anche per le lesioni personali subite dall’anziana donna. Cass., sent. n. 15022/2014, Quarta Sezione Penale, depositata oggi Scippo con violenza. Tranchant le valutazioni compiute dai giudici di merito evidente sia la responsabilità del giovane ladro per il furto con strappo , provato senza successo, sia la responsabilità per il delitto di lesioni personali volontarie, cagionate alla donna rimasta vittima dello ‘scippo’. Conseguenziale, e logica, la condanna. Contestata, però, dal legale del giovane il difensore, in sostanza, sostiene che la condotta ‘incriminata’ si sarebbe concentrata esclusivamente sull’impossessamento della borsetta , senza alcuna previsione o alcuna volizione delle successive lesioni patite dalla vittima dello ‘scippo’. Dolo. Ma l’obiezione difensiva non può reggere, di fronte alla logica e di fronte all’esperienza. Perché, spiegano i giudici del ‘Palazzaccio’ – condividendo l’ottica adottata in Corte d’Appello – è prevedibile, pertanto accettata , per la persona che si appresti a strappare la borsetta ad una donna, specie se molto anziana , la conseguente caduta a terra della vittima . Peraltro, tale conseguenza è ancor più probabile ove , come in questa vicenda, la borsetta venga strappata da una persona a bordo di un motociclo per la maggior forza che il movimento del veicolo può imprimere allo strappo , senza trascurare, poi, che la vittima è una persona di età avanzata, e quindi, all’evidenza, in condizioni di equilibrio precario . Nessun dubbio, quindi, è possibile sul dolo eventuale , da parte del giovane ladro, in merito alle lesioni subite dall’anziana donna. Egli, in sostanza, ha accettato, consapevolmente, il rischio di verificazione dell’evento , tenendo una condotta tale da determinare poi l’evento , ossia, in questo caso, le caduta dell’anziana donna.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 gennaio – 1 aprile 2014, n. 15022 Presidente Zecca – Relatore Romis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 7 aprile 2009 il Tribunale di Milano condannava R.E. alla pena ritenuta di giustizia in quanto dichiarato colpevole del delitto di furto con strappo in danno di S.T. ai sensi dell'art. 624 bis c.p. e del delitto di lesioni personali volontarie cagionate alla stessa S. in occasione del furto reati commessi il 29 novembre 2011, in concorso con persona rimasta ignota . 2. La Corte d'Appello di Milano, a seguito di gravame dell'imputato, confermava l'impugnata decisione, disattendendo, per la parte che in questa sede rileva, la tesi difensiva secondo cui non vi sarebbe stato dolo in capo al R. quale cosciente volontà di cagionare alla vittima le lesioni descritte nel capo di imputazione. 3. Ricorre per cassazione il R., tramite il difensore, denunciando violazione di legge e reiterando la tesi secondo cui non sarebbe stata raggiunta la prova della previsione e dell'accettazione dell'evento consistito nelle lesioni riportate dalla S., non avendo la Corte territoriale indicato gli elementi concreti al riguardo la condotta del R. si sarebbe concentrata esclusivamente sull'impossessamento della borsetta della parte lesa, e non sarebbero emerse circostanze atte a corroborare la previsione e la volizione da parte del medesimo delle successive lesioni patite dalla S. 3.1. Sono pervenute in data 23 gennaio 2014 conclusioni scritte dell'avv. G.F., difensore della parte civile V.G. erede della defunta S.T., con allegata nota spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte. 1.1. Come precisato dalla Corte territoriale, la dinamica dei fatto è stata così accertata il R. si era avvicinato all'anziana vittima nata nel 1922 a bordo di un motoveicolo guidato da un complice rimasto ignoto e le aveva strappato la borsetta facendola cadere a terra la donna aveva quindi riportato lesioni personali. Muovendo da tali presupposti fattuali, i giudici di seconda istanza hanno ritenuto il comportamento dell'imputato indicativo senza ombra di dubbio della sussistenza di un dolo eventuale di lesioni, osservando testualmente che deve ritenersi conseguenza del tutto prevedibile - e pertanto soggettivamente accettata - per colui che si appresti a strappare la borsetta ad una donna, specie se molto anziana, la conseguente possibile caduta a terra della vittima, anche con esito analogo a quello in concreto verificatosi la Corte distrettuale ha inoltre sottolineato che tale tipo di conseguenza è ancor più probabile ove la borsetta, come nel caso di specie, venga strappata da una persona a bordo di un motorino, per la maggior forza che il movimento del veicolo può imprimere allo strappo . 1.2. Orbene trattasi di argomentazioni e considerazioni pienamente condivisibili sul piano logico e giuridico, e del tutto in linea con l'indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi in termini, Sez. 5, n. 35075 del 21/04/2010 Ud. - dep. 29/09/2010 - Rv. 248394 la volontaria applicazione della violenza fisica ad una persona, indipendentemente dalla forma in cui viene esercitata - nel caso in esame, con uno strattone connesso allo strappo della borsetta in danno di persona di età avanzata e quindi all'evidenza in condizioni di precario equilibrio - integra certamente il reato di cui all'art. 582 c.p., ogniqualvolta produca l'effetto di cagionare una lesione. Principio che trova conferma anche nello stesso precedente evocato dal ricorrente, cioè la sentenza n. 11222/2010 - in tema di sinistro stradale - con la quale è stata evidenziata la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente La cosiddetta colpa cosciente aggravata dalla previsione dell'evento consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione e prospettazione che esso non si verificherà, e si differenzia pertanto dal dolo eventuale che si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione dell'evento non direttamente voluto seppure rappresentato, e non soltanto dalla situazione di pericolo posta in essere, con la conseguenza di una condotta tenuta anche a costo di determinazione di quell'evento Sez. 4, n. 11222 del 18/02/2010 Ud. - dep. 24/03/2010 - Rv. 249492, P.G. e p.c. in proc. Lucidi . 2. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Non possono essere prese in considerazioni le conclusioni e la nota spese della parte civile in quanto non depositate in udienza con la presenza del difensore, ma semplicemente spedite. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.