Pensione di invalidità: allo Stato la fetta ridotta del 20%

Il sequestro preventivo, funzionale alla successiva confisca per equivalente, del controvalore di somme costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente, nei confronti della P.A. di appartenenza, è consentito solo nei limiti di un quinto dell’importo, al netto delle ritenute, in relazione agli importi corrisposti dallo Stato.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12541, depositata il 17 marzo 2014. Il caso. Il Tribunale di Latina confermava il decreto del gip di sequestro preventivo della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento, nella loro totalità, nei confronti di una donna, accusata di truffa, sul presupposto del falso rilascio della pensione di invalidità per cecità assoluta. Un credito di natura assistenziale. La donna ricorreva in Cassazione, lamentando l’illegittimità ed inammissibilità del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagno, dato che il sequestro riguardava un trattamento pensionistico per invalidità, ovvero un credito di natura assistenziale, civilmente non pignorabile in toto , e comunque costituente un bene futuro che, per effetto della condanna, non sarebbe più corrisposto. I limiti. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che il sequestro preventivo, funzionale alla successiva confisca per equivalente, del controvalore di somme costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente, nei confronti della P.A. di appartenenza, è consentito solo nei limiti di 1/5 dell’importo, al netto delle ritenute, in relazione agli importi corrisposti dallo Stato. Tale norma è ricavabile dall’art. 1, d.P.R. n. 150/1980, cioè il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle P.A Per questi motivi, la Corte di Cassazione annullava il provvedimento nei limiti dei 4/5 dei ratei maturati dalla data del sequestro e maturandi della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 dicembre 2013 – 17 marzo 2014, n. 12541 Presidente Gentile – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Latina - sezione riesame ed appello in materia di misure cautelari reali, con il provvedimento indicato in epigrafe ha rigettato il ricorso presentato per conto di P.M. contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale in data 14 maggio 2013, avente ad oggetto disponibilità finanziarie, beni immobili o mobili di proprietà dell'indagata fino a concorrenza di Euro 74.809 giacenti presso i c.c. riferibili ad essa”, nonché pensione di invalidità ed indennità di accompagno che l'INPS eroga all'indagata, pari ad Euro 1.116,42”, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. - 640, commi 1 e 2, n. 1, c.p., ipotizzati sul presupposto del falso rilascio della pensione di invalidità perché cieca civile assoluta. 2. Contro tale provvedimento l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, con l'ausilio di un difensore iscritto all'apposito albo speciale, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. I - violazione ed erronea applicazione dell'art. 640 c.p. in relazione agli artt. 640-quater e 322-ter c.p. - 321 c.p.p. lamenta in proposito l'assenza del necessario fumus della truffa contestata all'indagata, poiché la motivazione del provvedimento impugnato non indicherebbe i raggiri ed artifizi posti in essere II - erronea applicazione degli artt. 640-quater e 322-ter c.p., nonché 321, comma 2, e 104 disp. att. c.p.p. lamenta in proposito l'illegittimità ed inammissibilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagno, riguardando il disposto sequestro anche un trattamento pensionistico per invalidità ovvero un credito di natura assistenziale civilmente non pignorabile in toto , e comunque costituente bene futuro che, per effetto della condanna, non sarebbe più corrisposto III - nullità del decreto di sequestro per assoluta mancanza di motivazione in ordine al periculum ed al presupposto del sequestro per equivalente, ovvero il mancato rinvenimento di prezzo o profitto, che solo può giustificare la confisca per equivalente. 3. In data 10 dicembre 2013 è pervenuta una nota del difensore di fiducia dell'indagata, che rappresentava di aver ricevuto l'avviso di rito soltanto in pari data, ma cionondimeno espressamente rinunziava alla relativa eccezione di nullità, chiedendo che il ricorso fosse deciso. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., la parte presente ha concluso nei sensi riportati in epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti. Considerato in diritto Il ricorso è in parte fondato, e va accolto per quanto di ragione. 1. Questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge” per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p. rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, lett. E , c.p.p. così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss. conforme, da ultimo, Sez. V, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico, della stessa . 1.1. Ne consegue che le doglianze del ricorrente, nella parte in cui lamenta vizi di motivazione riconducibili all'art. 606, lett. E , c.p.p., non sono consentite, e sono comunque manifestamente infondate. Il riferimento è al primo ed al terzo motivo. Invero - il Tribunale del riesame ha compiutamente indicato gli elementi valorizzati a corroborare il necessario fumus del reato ipotizzato f. 2 il riferimento è agli esiti degli accertamenti di P.G. dai quali emerge che la P. , in ipotesi cieca assoluta, era stata vista camminare in modo assolutamente autonomo sulla pubblica via, si recava da sola presso supermercati ed esercizi commerciali, scegliendo i capi di abbigliamento da acquistare, consumava il caffè nel bar ed effettuava il pagamento del corrispettivo dei vari acquisti scegliendo autonomamente le banconote all'interno del portafogli, infine attraversava la strada da sola in maniera del tutto autonoma ” - il disposto sequestro è finalizzato alla futura confisca. Il provvedimento impugnato è, pertanto, all'evidenza adeguatamente motivato, in modo certamente non assolutamente carente né meramente apparente. 2. Il secondo motivo è, al contrario, fondato. 2.1. Questa Corte Suprema ha già chiarito Sez. I, sentenza n. 41905 del 23 settembre 2009, CED Cass. n. 245049 , e l'orientamento merita di essere ribadito, che il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della p.a. di appartenenza, è consentito solo nei limiti del quinto del relativo importo, al netto delle ritenute, in relazione agli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti indicati nell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni . Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio limitatamente ai quattro quinti dei ratei maturati dalla data del sequestro e maturandi della pensione di invalidità e della indennità di accompagno. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente ai quattro quinti dei ratei maturati dalla data del sequestro e maturandi della pensione di invalidità e della indennità di accompagno. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.