Indebito rimborso IVA con fatture false: sanzione di carattere penale

L’imprenditore che emette fatture false con l’evidente finalità di ottenere un indebito rimborso di imposta commette un reato perseguibile penalmente.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 11538, dell’11 marzo 2014, ha ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo i giudici di legittimità è elusione fiscale, penalmente sanzionabile, il comportamento di un imprenditore che, al fine di ottenere un indebito risparmio di IVA, emette delle fatture false. La sentenza degli Ermellini conferma, quindi, la condanna di due anni e quattro mesi di reclusione all’imprenditore, inflitta dalla Corte di Appello. Il caso. Con sentenza della Corte di Appello del giugno 2013 veniva confermata la sentenza dei giudici del Tribunale ordinario ad un imprenditore era stata inflitta una condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, condonata nella misura di anni due e mesi due di reclusione, oltre le pene accessorie di legge, per i seguenti reati a di cui all'art. 8, d.lgs. numero 74/2000 per aver, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sull'IVA, in qualità di legale rappresentante di una SRL , emesso fatture per operazioni inesistenti b di cui all’art. 81 c.p., e art. 4 d.lgs. numero 74/00, per aver in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della stessa società al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, indicato nelle dichiarazioni, relativamente agli anni d'imposta contestati, elementi passivi fittizi e segnatamente per avere congiuntamente, per l'anno 2004, evaso l'IVA per circa 112mila euro ed evaso l'IRES per oltre 186mila euro, entrambi superiori al limite di € 103.291,38 e sottratto all'imposizione elementi attivi, mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi e attivi , anche in questo caso superiori al limite di € 103.291,38. Avverso la sentenza sfavorevole di condanna l’imprenditore è ricorso in Cassazione. Le modifiche introdotte dal legislatore al d.lgs. numero 74/2000. Occorre ricordare che il legislatore, con la legge numero 148/2011, di conversione del d.l. numero 138/2011, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina penale tributaria contenuta nel d.lgs. numero 74/2000. Sono state eliminate le ipotesi attenuate previste dall’ultimo comma degli artt. 2 e 8 d.lgs. numero 74/2000. Di conseguenza, non rileva più l’ammontare degli elementi attivi indicati nelle false fatture, ricadendo ogni ipotesi di reato nella fattispecie contemplata dal comma 1, dei citati artt. 2 e 8. Perde ogni valore la questione della natura giuridica delle ipotesi attenuate, sulla quale si era registrato un contrasto giurisprudenziale. Le nuove soglie di punibilità in materia di dichiarazione fraudolenta, infedele e omessa, sono così riassunte Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante artifizi è prevista una doppia soglia rappresentata da imposta evasa pari o superiore a 30.000 euro in luogo dei precedenti euro 77.468,53 ed elementi attivi sottratti a imposizione in misura superiore a 1.000.000 di euro in luogo dei precedenti euro 1.549.370,70 Art. 4 – Dichiarazione infedele è prevista una doppia soglia rappresentata da imposta evasa pari o superiore a euro 50.000 in luogo dei precedenti euro 103.291,38 ed elementi attivi sottratti all’imposizione in misura superiore a 2.000.000 di euro Art. 5 - Dichiarazione omessa è prevista una soglia d’imposta evasa pari o superiore a euro 30.000 in luogo dei precedenti euro 77.468,53. Un'altra sostanziale modifica introdotta dalla cd. Manovra bis 2011, veicolata nel decreto legge numero 138/2011, riguarda la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per i reati fiscali contemplati dagli articoli da 2 a 10 del D.Lgs. numero 74/2000. Il legislatore, inserendo il comma 2-bis all’art. 12 d.lgs. numero 74/2000, ha infatti previsto, in deroga al regime ordinario, la non concedibilità della sospensione condizionale in presenza di due condizioni congiunte a imposta evasa superiore al 30% del fatturato b ammontare dell’imposta evasa superiore a tre milioni di euro. La mancanza anche di una sola delle citate condizioni non consente l’applicazione della disciplina speciale della sospensione condizionale della pena, con conseguente riconoscimento all’imputato del più favorevole regime ordinario previsto dagli artt. 163 e seguenti del codice penale. Fatture per operazioni inesistenti. L’imprenditore nel ricorso in Cassazione deduce ben 5 motivi che contestano la sentenza dei giudici di secondo grado i giudici di legittimità, tuttavia, a fronte di corposo e articolato ricorso , ritengono di respingerlo in ogni sua parte. In particolare, i giudici di Piazza Cavour, in riferimento al motivo con cui il ricorrente sostiene che la condotta criminosa concretatasi in una pluralità di fatture per operazioni inesistenti, dovrebbe essere scissa nelle sue componenti, in modo da apportare la riduzione proporzionale della pena in relazione agli episodi criminosi contestati, evidenziano che la manifesta infondatezza di quanto affermato discende dal pacifico orientamento giurisprudenziale che ritiene l’argomento inammissibile i giudici della Corte di Appello hanno indicato che il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma 2, d.lgs. numero 74/2000, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta. Correttamente, dunque, il giudice di merito ha fatto decorrere la prescrizione del reato dall'ultima fattura emessa nel novembre del 2005 che, tenuto conto dei periodi di sospensione risultanti in atti, pari a mesi 2 e giorni 22, si estende sino al 6 agosto 2013. Verbali GdF acquisiti con il consenso delle parti. Un altro aspetto che occorre evidenziare, nella sentenza in commento, è quanto affermato dai giudici di legittimità in relazione alla non correttezza dell’utilizzo dei documenti contabili che l’imprenditore ricorrente ha manifestato nel ricorso per la Cassazione i verbali di constatazione della Guardia di Finanza sono stati acquisiti sul consenso delle parti e, in ogni caso, gli stessi rientrano nella categoria dei documenti extraprocessuali ricognitivi di natura amministrativa, pacificamente qualificati come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e costituiscono, comunque, atti irripetibili legittimamente inseribili nel fascicolo per il dibattimento e utilizzati in giudizio. Inoltre, afferma la Cassazione, ai sensi del comma secondo, dell’articolo 514 c.p.p. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499 comma 5 . La Corte di Appello ha, dunque, fatto buon governo del principio, già affermato dalla Cassazione, secondo il quale il verbale di constatazione redatto da un gruppo di sottufficiali e ufficiali della Guardia di finanza, in sede di verifica fiscale, è un atto riferibile all’intera equipe , e quindi, a maggior ragione, a chi la dirige e coordina, che lo sottoscrive, assumendosene così l’integrale paternità e responsabilità. Ne consegue che è legittima l'autorizzazione, all'ufficiale che lo firmò, a consultarne il contenuto, in aiuto della memoria. Le conclusioni. Per la Corte di Cassazione il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile con conferma della condanna inflitta dai giudici della Corte di Appello e con addebito, inoltre, delle spese del procedimento.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 gennaio - 11 marzo 2014, n. 11538 Presidente Squassoni – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. C. R. ha proposto personalmente tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari in data 5/06/2013, depositata in data 19/06/2013, con cui veniva confermata la sentenza 11/01/2013 emessa dal Tribunale di Cagliari, di condanna del medesimo imputato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, condonata nella misura di anni due e mesi due di reclusione, oltre le pene accessorie di legge, per i seguenti reati a reato di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74/00, per aver, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sull'IVA, in qualità di legale rappresentante della società E.I.C. s.r.l., con sede in Sestu, emesso fatture per operazioni inesistenti, come da cc.nn.rr. 8/10/08 e 12/11/09 della GDF, e segnatamente nell'anno di imposta 2004, dieci fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo pari ad € 1.103.242,77 e relativa IVA nei confronti della s.r.l. I. T. e della ditta individuale M. S. e si tratta di contestazione da cui l'imputato è stato prosciolto in primo grado per intervenuta estinzione per prescrizione nell'anno di imposta 2005, dieci fatture per operazioni inesistenti per complessivi € 720.764,98 e relativa Iva al 20% di cui due fatture per € 127.773,65 e relativa IVA nei confronti della società I. T. s.r.l. con sede in Cagliari e otto fatture per un imponibile complessivo di £ 592.991,33 e relativa Iva del 20%, nei confronti della ditta individuale M. S. con sede in Cagliari accertato in Isili, il 20/10/09 capo a b reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 4 d. Igs. n. 74/00, per aver in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della società E.I.C. s.r.l., con sede in Sestu, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, indicato nelle dichiarazioni, relativamente agli anni d'imposta 2004 e 2005, elementi passivi fittizi e segnatamente per, avere congiuntamente, per l'anno 2004, evaso l'IVA per € 112.742 aliquota 20% ed evaso l'IRES aliquota 33% per € 186.025, entrambe superiori al limite di € 103.291,38 e sottratto all'imposizione elementi attivi, mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, per un ammontare pari ad € 563.742 superiori al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione pari ad € 552.090 e, per l'anno d'imposta 2005, evaso l'IVA per € 144.094 aliquota 20% ed evaso l'IRES aliquota 33% per € 237.754, entrambe superiori al limite di € 103.291,38 e sottratto all'imposizione elementi attivi, mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi per un ammontare pari ad € 720.468, superiori al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, pari ad € 720.765 in Cagliari, il 28/10/2005 ed il 31/10/2006 capo b . 2. Ricorre avverso la predetta sentenza l'imputato personalmente, deducendo cinque motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con un primo motivo, la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 18, lett. c , c.p.p. error in procedendo stante l'omessa separazione dei procedimenti e stralcio della posizione di C. R. per sottoporlo a giudizio nonché contraddittorietà e manifesta illogicità delta motivazione sul punto ex art. 606, lett. e , c.p.p., vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato. In sintesi, si duole il ricorrente per essere stata separata la sua posizione da quelli degli altri imputati appellanti Pala e Congiu all'udienza davanti alla Corte d'appello in data 5/06/2013, stante la nullità della citazione nei confronti dì questi ultimi, al fine di evitare il maturarsi del termine di prescrizione l'avvenuta separazione del processo nei suoi confronti rispetto a quella degli altri appellanti avrebbe inficiato la sentenza impugnata in quanto gravemente illegittima, essendo ciò ingiustamente punitivo per il ricorrente, non avendo tenuto conto la Corte territoriale dell'opposizione di quest'ultimo, la cui motivazione sarebbe contraddittoria in quanto non ispirata al principio del favor rei ed, anzi, contrastante con la necessaria salvaguardia dell'unicità del procedimento, idonea a salvaguardare la miglior difesa del ricorrente, attesa l'unicità del fatto-reato ed i rapporti tra gli imputati appellanti conclusivamente, l'ordinanza della Corte cagliaritana con cui è stata disposta d'ufficio la separazione, sarebbe illegittima sotto il profilo dell'eccesso di potere e della violazione di legge, in quanto motivata dal solo fine di evitare l'intervento della prescrizione prospettando, inoltre, anche la violazione dell'art. 3 Cost., per il potenziale contrasto di giudicati, in quanto situazioni analoghe sono trattate in modo diseguale . 2.2. Deduce, con un secondo motivo, la violazione dell'art. 8, comma 1, d. Igs. n. 74/00 nonché dell'art. 4, d. Igs. n. 74/00, anche in relazione all'art. 157 c.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto art. 606, lett. e , c.p.p. , vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato {error in iudicando . In sintesi, si duole il ricorrente per non essere stata dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione, censurando la motivazione sul punto della decorrenza del termine di prescrizione concordandosi invece con la Corte territoriale sul calcolo del termine medesimo in 7 anni, mesi 8 e gg. 22 complessivi , in quanto, analogamente a quanto avviene per il reato continuato, la condotta criminosa concretatasi in una pluralità di fatture per operazioni inesistenti, dovrebbe essere scissa nelle sue componenti, in modo da apportare la riduzione proporzionale della pena in relazione agli episodi criminosi contestati di conseguenza, si sostiene in ricorso, il giudice sarebbe incorso in violazione di legge nella parte in cui, facendo decorrere la prescrizione del reato dall'ultima fattura emessa il 30/11/05, ha ritenuto sussistere un'unica violazione, non riducendo dunque proporzionalmente la pena irrogata per il reato di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74/00 capo a , con riferimento agli episodi di fatturazione dal febbraio al marzo 2005, che sarebbero estinti per prescrizione, residuando quindi solo tre fatture dell'ottobre/novembre 2005 nn. 12, 13 e 14 per le quali sarebbe possibile l'irrogazione della sanzione penale, con correlativa riduzione proporzionale della pena. 2.3. Deduce, con un terzo motivo, la violazione di legge ex art. 606, lett. c , c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 63 c.p.p., 191 c.p.p. e 514 c.p.p. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto ex art. 606, lett. c , c.p.p., vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato error in procedendo . In sintesi, si duole il ricorrente per aver la Corte territoriale dichiarato utilizzabili le dichiarazioni rese dai testi di PG nonostante gli stessi si fossero limitati a confermare gli accertamenti svolti in seguito all'esame dibattimentale svoltosi nel contraddittorio delle parti nonché, ancora, per aver qualificato come prova documentale il verbale di constatazione della GDF, che invece avrebbe dovuto essere considerato come una notitia criminis, donde l'inutilizzabilità del medesimo infine, sempre in sede di terzo motivo, si censura la motivazione della sentenza perché illogica quanto alla valutazione delle dichiarazioni autoaccusanti in quanto la Corte, pur avendo accolto l'eccezione difensiva di dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni rese dal ricorrente davanti alla PG in assenza del difensore, ne avrebbe tuttavia tenuto conto quantomeno nella formazione del proprio convincimento, come si rileverebbe dalla lettura della pg. 10 della motivazione. 2.4. Deduce, con un quarto motivo, la violazione di legge ex art. 606, lett. b , c.p.p. per erronea applicazione degli artt. 4 ed 8, d.Igs. n. 74/00, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto art. 606, lett. e , c.p.p. , vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riferimento alla ritenuta inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate error in iudicando . In sintesi, si duole il ricorrente per aver la Corte territoriale ritenuto accertato, anzitutto, i rapporti tra questi e M. S., deceduto, sulla base delle risultanze del verbale di constatazione, ma soprattutto, senza tener conto che i benefici fiscali di cui il ricorrente avrebbe usufruito, quali i rimborsi IVA per operazioni inesistenti, consentirebbero di qualificare i fatti come elusione fiscale ex art. 37-bis, d.P.R. n. 600/73, essendo fondata l'affermazione dei giudici di merito circa l'inesistenza delle operazioni esclusivamente su un giudizio di irragionevolezza economica delle stesse, non essendo stato svolto alcun accertamento sulle attività effettivamente svolte dalla società del ricorrente, sui poteri gestori, sull'attività e sui costi dell'azienda del M. in altri termini, quindi, se il ricorrente, a seguito delle fatturazioni emesse e degli elementi passivi indicati nelle dichiarazioni, ha ottenuto rimborso IVA o un risparmio degli oneri fiscali che la società avrebbe dovuto sostenere, i fatti dovrebbero essere ricondotti nella fattispecie dell'elusione fiscale. 2.5. Deduce, infine, con un quinto motivo, la violazione di legge ex art. 606, lett. b , c.p.p. per erronea applicazione dell'art. 133 c.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto art. 606, lett. e , c.p.p. , vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato. Si duole, in sintesi, il ricorrente per non avere la Corte territoriale risposto al motivo di appello afferente la determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133 c.p. la Corte si sarebbe limitata a richiamare i precedenti penali del ricorrente, ormai depenalizzati, qualificando quest'ultimo come faccendiere , sicché la conferma della pena in misura superiore al minimo edittale apparirebbe punitiva, attesa anche la risalenza nel tempo dei fatti contestati, considerato che due mesi sono coperti dall'indulto. Considerato in diritto 3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 4. Deve, preliminarmente osservarsi, come tutti i motivi di ricorso, evocano, sotto diversi angoli prospettici, il medesimo vizio motivazionale ex art. 606, lett. e , cod. proc. pen. ed, inoltre, pur evocando asseriti vizi di violazione di legge, riconducono in realtà la rilevanza del vizio al procedimento logico - giuridico con cui la Corte territoriale ha operato la valutazione degli elementi probatori in vista della pronuncia di condanna, sicché la deduzione di tale vizio, come si vedrà manifestamente infondato, riverberandosi sul percorso logico - argomentativo espresso nella motivazione della sentenza, in realtà tradisce il dissenso del ricorrente sulla valutazione degli elementi probatori da parte dei giudici di merito, in quanto tale sottratto al sindacato di questa Corte. 5. Con riferimento a tutte le censure mosse con i motivi di ricorso, in cui si deduce il vizio motivazionale sub art. 606, lett. e , cod. proc. pen., sfugge al ricorrente che il giudizio di legittimità invece rimane stretto essenzialmente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo deducibile, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. A questa Corte non è rimesso affatto un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito. Oggetto della censura deve essere invece l'iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Ciò implica l'individuazione di un passaggio motivazionale - id est la concatenazione di due o più affermazioni - secondo un connettivo di vario genere d'inferenza, di conseguenzialità, di analogia, di continenza che il ricorrente censura perché - a suo avviso - illogico o contraddittorio utilizzando a tal fine anche atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame . Come anche l'isolamento di un'affermazione della sentenza impugnata che, in quanto meramente assertiva, risulti non porsi in connessione logica nel tessuto argomentativo della motivazione da adito ad una censura di mancanza di motivazione. In tutti i profili di doglianza mossi dal ricorrente, però, la censura di vizio di motivazione è tutta focalizzata sul testo della sentenza impugnata e sull'analisi critica della rete di connessioni logiche che legano le affermazioni di cui la motivazione si compone. In proposito, si è reiteratamente affermato che il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio né manifestamente illogico del provvedimento impugnato v., per tutte Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 . La novazione legislativa, introdotta con la L. n. 46 del 2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente la possibilità di una indagine extra testuale non ha però alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati. Rimane fermo il divieto per la Cassazione - in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria - di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione. Ciò rende, pertanto, infondati tutti i profili di doglianza dedotti con i motivi di ricorso basati sulla violazione della lett. e dell’art. 606 cod. proc. pen., non essendo ravvisabili i denunciati vizi motivazionali della decisione impugnata. 6. Tanto premesso, può essere affrontato il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 18, lett. c , c.p.p. error in procedendo stante l'omessa separazione dei procedimenti e stralcio della sua posizione per sottoporlo a giudizio. E' sufficiente osservare, in questa sede, per rilevarne la manifesta infondatezza, come la separazione è stata disposta ai sensi dell'art. 18, lett. c , cod. proc. pen. e, sul punto, vi è puntuale motivazione della Corte v. pag. 14 dell'impugnata sentenza , non avendo quest'ultima ritenuto la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti motivazione che, seppure nella sinteticità del suo apparato, appare scevra dal denunciato vizio motivazionale. A ciò, poi, va aggiunto, come già più volte affermato da questa Corte, che il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio o delle posizioni di taluno degli imputati o del procedimento relativo ad alcune delle vittime del reato, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazione, è inoppugnabile Sez. 4, n. 20157 del 03/04/2013 - dep. 09/05/2013, P.O. in proc. Angeloni, Rv. 256392 , essendo invece impugnabile quello che dispone la riunione nel caso in cui dallo stesso ne sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza Sez. 5, n. 26064 del 09/06/2005 - dep. 14/07/2005, Colonna, Rv. 231915 . 7. Quanto al secondo motivo, con cui il ricorrente sostiene che la condotta criminosa concretatasi in una pluralità di fatture per operazioni inesistenti, dovrebbe essere scissa nelle sue componenti, in modo da apportare la riduzione proporzionale della pena in relazione agli episodi criminosi contestati, la manifesta infondatezza del medesimo discende dal pacifico orientamento giurisprudenziale - di cui la Corte territoriale ha mostrato di far assoluto buon governo - il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta v., da ultimo Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013 - dep. 07/03/2013, D'Ippoliti e altro, Rv. 254759 . Correttamente, dunque, il giudice di merito ha fatto decorrere la prescrizione del reato dall'ultima fattura emessa il 30/11/05, con conseguente maturazione del termine di prescrizione del reato sub a solo in data 15/05/2013, che, tenuto conto dei periodi di sospensione risultanti in atti dal 15 marzo 2012 al 7 giugno 2012 per adesione dei difensori all'astensione dalle attività di udienza , pari a mesi due e giorni ventidue, si estende sino al 6 agosto 2013. Poiché, però, la sentenza d'appello è intervenuta il 5/06/2013, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266 . 7.1. Per completezza, rileva il Collegio come, in relazione all'imputazione sub b , riguardante l'art. 4, d. Igs. n. 74/2000, non è stato proposto alcun motivo di impugnazione, sicché, atteso il carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del ricorso per cassazione, su tale imputazione si è formato il giudicato, tenuto altresì conto che, in ogni caso, per quanto già esposto nel precedente paragrafo, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266 . Sul punto è sufficiente rilevare, infatti, che, in relazione ai fatti sub b , il termine di prescrizione del reato matura, rispettivamente, in data 28 aprile 2013 e 31 aprile 2014, che, tenuto conto dei periodi di sospensione risultanti in atti dal 15 marzo 2012 al 7 giugno 2012 per adesione dei difensori all'astensione dalle attività di udienza , pari a mesi due e giorni ventidue, si estende, rispettivamente, sino al 20 luglio 2013 e sino al 22 luglio 2014. La sentenza d'appello, come detto, è intervenuta il 5/06/2013 v., amplius, a pag. 16 dell'impugnata sentenza , sicché l’inammissibilità del ricorso per cassazione osta alla possibilità di rilevare la prescrizione già maturata. 8. Quanto al terzo motivo, con cui il ricorrente sostiene che vi sarebbe stata l'erronea applicazione dell'art. 63 c.p.p., 191 c.p.p. e 514 c.p.p., anche in questo caso è sufficiente, per rilevarne la manifesta infondatezza, come i verbali di constatazione della Guardia di Finanza sono stati acquisiti sul consenso delle parti e, in ogni caso, gli stessi rientrano nella categoria dei documenti extraprocessuali ricognitivi di natura amministrativa, pacificamente qualificati come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. e costituiscono, comunque, atti irripetibili legittimamente inseribili nel fascicolo per il dibattimento e utilizzati in giudizio Sez. 3, n. 106 del 16/01/1996 - dep. 24/02/1996, Gigli, Rv. 204340 Sez. 3, n. 6218 del 17/04/1997 - dep. 26/06/1997, Cetrangolo, Rv. 208633 Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011 - dep. 07/10/2011, Aportone, Rv. 251235 . Quanto, poi, all'asserita violazione dell'art. 514 cod. proc. pen., deve qui ricordarsi che è il comma secondo del predetto articolo a stabilire che L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499 comma 5 la Corte territoriale ha dunque fatto buon governo del principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale il verbale di constatazione redatto da un gruppo di sottufficiali e ufficiali della Guardia di finanza, in sede di verifica fiscale, è un atto riferibile all’intera equipe , e quindi, a maggior ragione, a chi la dirige e coordina, che lo sottoscrive, assumendosene così l’integrale paternità e responsabilità. Ne consegue che è legittima l'autorizzazione, all'ufficiale che lo firmò, a consultarne il contenuto, in aiuto della memoria Sez. 3, n. 1028 del 05/12/1997 - dep. 27/01/1998, Ciriello, Rv. 209504 . Ad abundantiam, comunque, va poi sottolineato quanto affermato a pag. 21 dell'impugnata sentenza, in cui si evidenzia come le dichiarazioni autoaccustaorie rese dal ricorrente davanti alla Guardia di Finanza senza la presenza del difensore, sono state espunte dalla Corte d'appello dal materiale probatorio utilizzabile attesa la loro irrilevanza. 9. In merito al quarto motivo, con cui il ricorrente sostiene che i giudici avrebbero affermato la sua responsabilità penale, senza tener conto che i benefici fiscali di cui egli avrebbe usufruito, quali i rimborsi IVA per operazioni inesistenti, consentirebbero di qualificare i fatti come elusione fiscale ex art. 37- bis, d.P.R. n. 600/73, al fine di rilevarne la manifesta infondatezza è sufficiente qui evidenziare quanto puntualmente argomentato nell’impugnata sentenza v. pag. 24/25 , in cui l'inesistenza delle operazioni sottese alla fatturazione e dettagliatamente motivata e, quanto alla questione dell'elusione fiscale, oltre a non essere stata prospettata quale motivo di appello ciò che renderebbe, ex se, il motivo di ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. , la rilevanza penale delle condotte elusive ai fini fiscali che siano strettamente riconducibili alle ipotesi di elusione espressamente previste dalla legge, ovverossia quelle di cui agli artt. 37, comma terzo, e 37 bis del d. P.R. n. 600 del 1973, è stata più volte già affermata da questa Corte v., in termini Sez. 2, n. 7739 del 22/11/2011 - dep. 28/02/2012, P.M. in proc. Gabbana e altri, Rv. 252019 Sez. 3, n. 19100 del 06/03/2013 - dep. 03/05/2013, Pm in proc. Bova, Rv. 254992 Sez. 3, n. 26723 del 18/03/2011 - dep. 07/07/2011, Ledda, Rv. 250958 . 10. In ordine, infine, al quinto motivo, con cui il ricorrente sostiene che i giudici non avrebbero risposto al motivo di appello afferente la determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133 c.p., la manifesta infondatezza del medesimo emerge dalla mera constatazione che la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio può ritenersi motivata implicitamente, ricavandosi dalla motivazione espressa nella sentenza del primo giudice che, trattandosi di doppia conforme, si lega alla motivazione dei giudici d'appello formando un tutt'uno con essa. In ogni caso, il semplice riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla gravità del reato v. pag. 27, dove si legge si tratta di pena base prossima al minimo edittale per fatti tutt'altro che lievi soddisfa il requisito motivazionale richiesto dalla legge, come del resto già chiarito in precedenza da questa Corte, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., adoperando espressioni come pena congrua , pena equa , congruo aumento , ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997 - dep. 10/03/1997, Gagliano, Rv. 207050 . 11. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in euro 1000,00 mille/00 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.