Spaccia una mini moto per un originale “Polini” ma la parte civile non compare in udienza: niente liquidazione delle spese processuali

La liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile è ammessa purché quest’ultima abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi. Tale principio è applicabile sia in primo grado che in appello.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11097 del 7 marzo 2014. Il fatto. La Corte d’Appello dell’Aquila confermava la sentenza di primo grado che condannava una donna a quattro mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, alla confisca e alla distruzione di quanto sequestrato e al risarcimento dei danni in favore della Polini motori s.p.a. nonché alle spese di costituzione e difesa della parte civile per aver detenuto per la vendita un mini moto Polini , ponendo in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, a trarre in inganno i potenziali acquirenti sulla provenienza del mezzo. L’imputata ricorre in Cassazione. La ricorrente non si può tutelare l’aspetto esteriore di un prodotto, indipendentemente dalla sua identificazione commerciale. La ricorrente sostiene l’insussistenza del tentativo di frode in commercio in quanto, a differenza dei normali prodotti commerciali, ad auto e motocicli non può essere garantita la stessa tutela, essendo la forma del prodotto più o meno ripetuta, con leggere variazioni di stile a seconda del periodo commerciale. Ritenere sussistente il reato, per il solo fatto che la moto fosse una copia dell’originale prodotto dalla ditta Polini equivarrebbe ad un’affermazione erronea di tutela della sagoma del prodotto, ovvero del suo aspetto esteriore, indipendentemente dalla sua identificazione commerciale . Frode in commercio. L’art. 515 c.p. tutela il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l’interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con altri diversi. Ecco, allora, che infondato è il motivo di ricorso la Suprema Corte ricorda che, qualora un commerciante ponga in vendita un prodotto da lui non fabbricato ma con marchio simile nella specie Polini la cui sagoma riproduca esteriormente l’originale prodotto da altro commerciante nel caso di specie, la ditta Polini , costituitasi parte civile , è configurabile il delitto di frode in commercio se con l’uso di tale marchio, unito alla foggia esteriore del veicolo costituente una copia dell’originale commercializzato da altro produttore, il compratore possa essere indotto in inganno circa la provenienza e la qualità del prodotto acquistato. Le spese processuali seguono la soccombenza. La ricorrente si duole, poi, di essere stata condannata al pagamento delle spese di patrocinio del grado in favore della parte civile, nonostante l’assenza di quest’ultima all’udienza d’appello. Ora, l’art. 541 c.p.p., in applicazione del principio secondo cui le spese processuali seguono la soccombenza, dispone che con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanni l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne , per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. Dunque, come si comprende, è necessario che la sentenza di condanna si accompagni all’accoglimento della domanda di restituzione e, implicitamente, all’iniziativa di parte. È necessario che la parte abbia sostenuto le spese processuali. Da non dimenticare, però, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, che per poter ottenere la liquidazione delle spese di patrocinio nel grado, la parte civile avrebbe dovuto essere presente all’udienza davanti alla Corte d’Appello non si può infatti, vantare il diritto al rimborso delle spese di assistenza difensiva se la stessa non sia stata espletata e le relative spese non siano state sostenute per la sua mancata comparizione. La Corte di Cassazione lo ha più volte ribadito la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile è ammessa purché quest’ultima abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi. Tale principio è applicabile sia in primo grado che in appello. Legittimo il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza. A differenza di quanto lamentato dalla ricorrente, legittima è, da ultimo, la decisione di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, pur tempestivamente presentata, per precedenti improrogabili impegni professionali, qualora – come nell’ipotesi in discussione – si sia sostenuta l’impossibilità di sostituzione in modo assolutamente apodittico. Gli Ermellini ricordano che il difensore istante deve sempre esplicitare le ragioni di detta impossibilità per consentire al giudicante di apprezzarle. In conclusione, il ricorso viene parzialmente accolto,, con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 gennaio – 7 marzo 2014, n. 11097 Presidente Gentile – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. D.L.I. ha proposto personalmente tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'AQUILA in data 16/01/2013, depositata in data 24/01/2013, con cui veniva confermata la sentenza 25/06/2009 emessa dal Tribunale di CHIETI, SEZ. DIST. ORTONA, con cui la medesima imputata è stata condannata alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, alla confisca e distruzione di quanto sequestrato ed al risarcimento dei danni in favore della Polini motori s.p.a. liquidati in 2000 Euro e spese di costituzione e difesa della parte civile , per il reato di cui all'articolo 56/515 cod. pen., perché, detenendo per la vendita una mini moto Paolini , poneva in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, a trarre in inganno i potenziali acquirenti sulla provenienza di detta moto fatto commesso l' omissis . 2. Ricorre avverso la predetta sentenza l'imputata, deducendo tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con un primo motivo, l'erronea applicazione degli artt. 56 e 515 cod. pen. in relazione all'articolo 606, lett. b , c.p.p. in sintesi, si duole la ricorrente per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente il tentativo di frode in commercio sul presupposto che la moto oggetto dell'accertamento fosse una copia dell'originale prodotto dalla ditta Polini, per ciò solo idonea ad ingannare i potenziali acquirenti, senza necessità che vi fosse apposto il relativo marchio contraffatto secondo la ricorrente, il ragionamento della Corte equivale ad un'affermazione erronea di tutela della sagoma del prodotto, ovvero del suo aspetto esteriore, indipendentemente dalla sua identificazione commerciale diversamente, per le automobili ed i motocicli non potrebbe aversi la stessa tutela che è prevista negli altri settori commerciali, essendo la forma del prodotto più o meno ripetuta, con leggere variazioni di stile a seconda del periodo commerciale. 2.2. Deduce, con un secondo motivo, l'inosservanza dell'articolo 541, comma 1, c.p.p. in relazione all'articolo 606, lett. c , c.p.p. in sintesi, si duole la ricorrente per aver la Corte territoriale condannato la stessa al pagamento delle spese di patrocinio del grado in favore della parte civile, liquidate in 1200 Euro oltre accessori di legge, nonostante che all'udienza svoltasi davanti alla Corte d'appello la parte civile non fosse presente in altri termini, per poter ottenere la liquidazione delle spese di patrocinio nel grado, la parte civile avrebbe dovuto essere presente, non potendo vantare il diritto al rimborso delle spese di assistenza difensiva quando la stessa non sia stata espletata e le relative spese non siano state sostenute per la mancata comparizione della parte civile. 2.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, l'inosservanza dell'articolo 420-ter c.p.p., in relazione all'articolo 606, lett. c , c.p.p. in sintesi, si duole la ricorrente per aver il giudice d'appello rigettato l'istanza di rinvio del dibattimento, depositata dal difensore legittimato, impegnato in una concomitante discussione presso la Corte di Cassazione la motivazione del rigetto per non essere stata indicata nell'istanza la causa per la quale il difensore non riteneva di potersi fare sostituire nel processo d'appello o in quello davanti alla Cassazione , secondo la censura della ricorrente, sarebbe apparente, in quanto il rapporto fiduciario con il cliente è notorio quanto implicito nel mandato difensivo, caratterizzato per la personalità nell'espletamento dell'attività professionale correlata inoltre, evidenzia che l'assistenza difensiva del legale, impegnato nella stessa giornata di udienza in altra sede, era insostituibile, avendo l'altro difensore rinunziato al mandato. Considerato in diritto 3. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 4. Ritiene anzitutto il Collegio infondato il primo motivo. Come già esposto in sede di illustrazione del motivo, il ricorrente sostiene l'insussistenza del tentativo di frode in commercio in quanto, a differenza dei normali prodotti commerciali non potrebbe aversi per gli automobili e di motocicli la stessa tutela, essendo la forma del prodotto più o meno ripetuta, con leggere variazioni di stile a seconda del periodo commerciale evoca, a tal proposito, la commercializzazione da parte della casa automobilistica spagnola SEAT di un modello, la Marbella, in tutto corrispondente al modello Panda della casa automobilistica italiana Fiat . Ritenere sussistente il reato, per il sol fatto che la moto fosse una copia dell'originale prodotto dalla ditta Polini per ciò solo idonea ad ingannare i potenziali acquirenti, senza necessità che vi fosse apposto il relativo marchio contraffatto , equivarrebbe ad un'affermazione erronea di tutela della sagoma del prodotto, ovvero del suo aspetto esteriore, indipendentemente dalla sua identificazione commerciale. La tesi, pur suggestiva, non convince. Ed infatti, nel caso del delitto di cui all'articolo 515 c.p., trattandosi di un reato di pericolo, diretto alla tutela dell'ordine economico, è sufficiente che vi sia la possibilità di confusione fra marchi o segni distintivi anche con un esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita, quale è quello compiuto dal compratore di media diligenza. Per tale ragione, il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'articolo 515 cod.pen. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi v., in termini Sez. 3, n. 4375 del 18/03/1997 - dep. 12/05/1997, Stopponi, Rv. 208273 . Ed allora, ne consegue che qualora un commerciante nel caso di specie, la ditta del ricorrente ponga in vendita un prodotto da lui non fabbricato ma con marchio simile nella specie Paolini e la cui sagoma riproduca esteriormente l'originale prodotto da altro commerciante nel caso di specie, la ditta Polini , costituitasi parte civile , è configurabile il delitto di frode in commercio se con l'uso di tale marchio Paolini - unito alla foggia esteriore del veicolo costituente una copia dell'originale commercializzato da altro produttore -, il compratore possa essere indotto in inganno circa la provenienza e la qualità del prodotto acquistato. 5. Fondato è, invece, il secondo motivo. Emerge dalla decisione impugnata che la Corte d'appello ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di patrocinio del grado in favore della parte civile, nonostante che all'udienza svoltasi il 16 gennaio 2013 davanti alla Corte d'appello la parte civile non fosse presente. L'articolo 541 cod. proc. pen., sotto la rubrica Condanna alle spese relative all'azione civile”, prevede al comma primo, che Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale . Sul presupposto, di carattere generale, che le spese processuali seguono la soccombenza, la norma in esame, dispone che con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanni l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. È condizione necessaria una pronuncia sulla restitutio in integrum o sul risarcimento del danno, che a sua volta postula, a norma dell'articolo 538, 1 co., una declaratoria di condanna dell'imputato. La disposizione in esame, dunque, pur non attribuendo al giudice alcuna discrezionalità in merito all'an della decisione di condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile quando pronunci sentenza di condanna come si desume dall'espressione utilizzata il giudice condanna , subordina, tuttavia, esplicitamente, la statuizione condannatoria, da un lato, all'adozione di una sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno e, implicitamente, all'iniziativa di parte. La necessità di una domanda della parte civile finalizzata alla rifusione delle spese processuali è indubbiamente desumibile dal sistema, sia perché è difficile ipotizzare una decisione restitutoria o risarcitoria che non presupponga una previa domanda, sia perché l'articolo 153 disp. att. cod. proc. pen. esplicitamente prevede, per la parte civile, l'onere di presentazione di una nota spese contestualmente alle conclusioni. Se è ben vero - come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, n. 20 del 27/10/1999 - dep. 03/12/1999, Fraccari, Rv. 214641 -, che, non comminando l'articolo 153 disp. att. cod. proc. pen. alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione e l'allegazione di adeguata documentazione probatoria, è altrettanto vero, però, che condizione necessaria per la liquidazione delle spese è che la parte abbia svolto attività defensionale nel grado, sostenendo le relative spese processuali, in quanto presupposto per ottenerne la rifusione è che la parte le abbia effettivamente sostenute. Il Collegio condivide, dunque, la doglianza della ricorrente, in quanto, per poter ottenere la liquidazione delle spese di patrocinio nel grado, la parte civile avrebbe dovuto essere presente all'udienza davanti alla Corte d'appello, non potendo vantare il diritto al rimborso delle spese di assistenza difensiva quando la stessa non sia stata espletata e le relative spese non siano state sostenute per la sua mancata comparizione. Ciò trova, del resto, conferma nella stessa giurisprudenza di questa Corte, essendosi affermato, con riferimento al giudizio di Cassazione, da un lato, che quando la parte civile non intervenga nella discussione in pubblica udienza, non può provvedersi alla liquidazione delle spese stesse Sez. 5, n. 1693 del 31/01/1995 - dep. 21/02/1995, Cafagna ed altri, Rv. 200664 e, dall'altro, nel caso di giudizio camerale non partecipato ex articolo 611 cod. proc. pen., che la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile è ammessa purché quest'ultima abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004 - dep. 11/02/2004, Gallo, Rv. 226716 . Si tratta di principi che, rinviando l'articolo 168 disp. att. c.p.p. alle disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado ossia, all'articolo 153 disp. att. cod. proc. pen. , sono chiaramente applicabili anche al giudizio d'appello, attesa l'identità di ratio che la condanna alla rifusione delle spese processuali svolge anche in relazione a tale grado. 6. Infondato, infine, è il terzo motivo di ricorso. La motivazione del rigetto dell'istanza di rinvio defensionale per concomitate impegno processuale, attesa la mancata indicazione nell'istanza della causa per la quale il difensore non riteneva di potersi fare sostituire nel processo d'appello o in quello davanti alla Cassazione, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte. Ed infatti, se, in tal caso, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'articolo 102 cod. proc. pen. Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 - dep. 17/07/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109 , perché, però, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire, è necessario che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'articolo 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio v., per tutte Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992 - dep. 24/04/1992, Fogliarli, Rv. 190828 . Legittima, dunque, si appalesa la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, pur tempestivamente presentata, per precedenti improrogabili impegni professionali, qualora - come nel caso in esame - l'attestazione di impossibilità di sostituzione sia assolutamente apodittica, in quanto, pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, è comunque onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità - che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. - per consentire al giudicante di apprezzarle v., in termini Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010 - dep. 22/11/2010, Cutrale, Rv. 248905 . È onere, infatti, del difensore, che presenta istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto da ultimo Sez. 3, n. 26408 del 02/05/2013 - dep. 18/06/2013, Convertini, Rv. 256294 . 7. Il parziale accoglimento del ricorso quanto al secondo motivo, determina pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, con rigetto del ricorso per il resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione attinente alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di parte civile relative al giudizio di 2^ grado, statuizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.