Residenza formale, ma senza radici in Italia: via libera per la consegna al Paese d’origine

Irrilevanti gli elementi portati a proprio a favore da un cittadino rumeno presente in Italia, ossia la convivenza, nella Penisola, con la sorella, e lo svolgimento di attività lavorativa come collaboratore familiare. Nonostante la residenza formale, ottenuta a marzo 2013, continua a mancare la concretezza del radicamento in Italia. Corretta, allora, la decisione di consegnare l’uomo alle autorità giudiziarie del Paese d’origine, dove sconterà la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Sostanza batte forma così, la residenza ufficiale, ottenuta dallo straniero – un cittadino rumeno – presente in Italia, non è ritenuta bastevole per evitare l’applicazione del Mandato d’arresto europeo, con la relativa consegna alle autorità giudiziarie della Romania. Ciò che conta davvero, difatti, è la concretezza – mancante, in questo caso – del radicamento territoriale in Italia. Cass., sent. n. 7792/2014, Sesta Sezione Penale, depositata oggi Verso casa Nessun dubbio per i giudici, che ritengono esistere le condizioni favorevoli per l’applicazione del Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino rumeno, presente in Italia da accogliere, quindi, la richiesta avanzata dalle autorità giudiziarie rumene e poggiata su una sentenza penale, definitiva ed esecutiva con cui l’uomo è stato condannato alla pena di sette mesi di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza . Respinta, in maniera netta, la tesi del cittadino straniero, il quale aveva puntato tutto sul proprio radicamento in Italia, col chiaro obiettivo di ottenere la espiazione della pena nel territorio italiano . Eppure, le presunte ‘radici’ nella Penisola rappresentano l’elemento centrale anche nel ricorso proposto in Cassazione dallo straniero. Quest’ultimo spiega, in particolare, di vivere in Italia con la sorella da maggio 2012, e di avere anche conseguito, a novembre 2013, piccole ma significative competenze lavorative , rese ancora più rilevanti anche dall’aver goduto di vitto nel corso della esecuzione della prestazione . Residenza e radicamento. Ma l’ottica proposta dall’uomo viene considerata non attendibile dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, confermano la legittimità della piena applicazione del ‘Mandato d’arresto europeo’ consequenziale, quindi, la consegna dello straniero al Paese d’origine, la Romania. Decisiva la considerazione che la nozione di residenza presuppone un radicamento reale, e non estemporaneo, dello straniero nello Stato , e, soprattutto, deve essere funzionale alla assimilazione della categoria dello straniero residente allo status del cittadino . Ebbene, in questa vicenda, non si può parlare, secondo i giudici, di radicamento reale , anche tenendo presente l’attività precaria, come collaboratore familiare, con la percezione di una retribuzione del tutto insufficiente per le minime esigenze della vita quotidiana . Piuttosto, si può riconoscere l’esistenza della residenza formale – ottenuta nel marzo 2013 –, ma tale elemento non è affatto sufficiente , sanciscono, in conclusione, i giudici.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 – 19 febbraio 2014, n. 7792 Presidente Agrò – Relatore Capozzi Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con sentenza del 17.1.2014 la Corte di appello di Bologna - giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza emessa il 26.6.2013 da questa Corte di cassazione, ha dichiarato l'esistenza delle condizioni favorevoli all'accoglimento della richiesta da parte dell'Italia alla Romania concernente M.N. a seguito di mandato di arresto europeo n. 6 del 14.2.2012 emesso nei confronti del predetto dalle autorità giudiziarie romene in base alla sentenza penale n. 185 del 9.2.2011 pronunciata dal Tribunale di Giurgiu, definitiva ed esecutiva con la quale il M. è stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla recidiva commesso il 27.6.2010. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del M. che deduce 2.1. violazione del principio di immutabilità del giudice ai sensi dell'art. 525 c.p.p. essendo stata la decisione emessa da un Collegio mutato nella sua composizione alla udienza del 20.12.2013, senza alcun consenso della difesa e delle parti processuali all'utilizzazione degli atti processuali già acquisiti e compiuti, risultando le conclusioni difensive rassegnate nella udienza del 20.12.2013 dinanzi ad altro Collegio dinanzi al quale fu solo in via subordinata formulata la richiesta di rinvio per eventuale integrazione della documentazione circa il radicamento in Italia del consegnando mentre nessuna ulteriore discussione si è svolta nella udienza del 17.1.2014. 2.2. violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta carenza della motivazione in ordine alla valutazione del compendio acquisito risultando considerate questioni - quale la precedente condanna del M. - esulante dall'oggetto del giudizio e apoditticamente escludendo il radicamento dello stesso M. ai fini della espiazione della pena nel territorio italiano. A tale proposito la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il M. vive in ITALIA sin dal 14.5.2012 con la propria sorella e di valutare le competenze lavorative conseguite nel novembre 2013 pari ad euro 430,36 e la circostanza che il consegnando usufruisce anche di vitto nel corso della esecuzione della prestazione lavorativa. 2.3. violazione dell'art. 656 lett. c c.p.p. e 47, 47ter l.n. 354/75 e l.n. 190/2011 sulla base delle medesime ragioni già addotte a sostegno dei principi stabiliti a garanzia dalla norma MAE. 2.4. violazione dell'art. 18 l.n. 69/2005 non risultando che la Romania possa garantire gli stessi standard di benefici dall'ordinamento interno ed il godimento delle misure alternative al carcere ivi previste. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato. 5. E' già stato affermato che nelle procedure camerali di esecuzione, sorveglianza e prevenzione non si verifica immutazione del giudice, rilevante agli effetti dell'art. 525 c.p.p. se la trattazione e discussione si svolga dinanzi al medesimo collegio, anche se questo utilizzi per la decisione anche atti in precedenza ricevuti o ammessi davanti a Collegio in diversa antecedente composizione, ma noti alle parti nella specie atti di procedimenti penali e perizie estimative tanto basta per garantire il valore di sistema dato dalla regola della immutabilità del giudice Sez. 6, Sentenza n. 5912 del 08/01/2009 Rv. 243060 Imputato Scarpato ed altro . 6. La procedura afferente alla richiesta di consegna a seguito di mandato di arresto esecutivo, ai sensi dell'art. 17 l.n. 69/2005, si è svolta in camera di consiglio e, pertanto, anche per la fattispecie in esame deve ribadirsi il principio già affermato per analoghe procedure camerali. 7. Nella specie, in particolare, la sentenza risulta emessa all'esito della udienza del 17.1.2014 da parte del Collegio che - come si desume dal relativo verbale di udienza - era composto dagli stessi Magistrati che risultano aver sottoscritto la contestuale sentenza, non rilevando l'evidente errore materiale della intestazione di quest'ultima che indica quali componenti altri due Magistrati. Inoltre, del tutto infondato è l'assunto secondo il quale nella udienza del 17.1.2014 non si sarebbe svolta alcuna discussione., posto che - come si desume sempre dal relativo verbale - sia la parte pubblica che la stessa difesa hanno rassegnato le rispettive conclusioni. 8. Il secondo motivo è inammissibile per analoga manifesta infondatezza. 9. In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di residenza che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. Da tali indici è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni Sez. 6, 8 aprile 2010, n. 13517, Vadiva Sez. 6, 9 marzo 2010, n. 10042, Matei Sez. 6, Sentenza n. 43011 del 06/11/2012 Rv. 253794 Imputato Vaduva . E per l'analogo regime di consegna condizionata, disciplinato dall'art. 19, lett. c L. 22 aprile 2005 n. 69, è stato precisato che occorre aver riguardo a una nozione di residenza che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla citata norma, della categoria dello straniero residente allo status del cittadino, con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, che dimostri che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od economici. Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, trasferitosi in Italia da circa 2 anni prima dell'arresto, dove aveva ottenuto la formale residenza, ma privo di stabile lavoro Sez. 6, Sentenza n. 2950 del 19/01/2010 Rv. 245791 Imputato Lazurca. In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di residenza , che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. 22 aprile 2005 n. 69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici necessari, anche se non sufficienti, si pone in primo luogo quello della formale iscrizione o residenza anagrafica nel territorio dello Stato Sez. 6, Sentenza n. 20553 del 27/05/2010 Cc. dep. 28/05/2010 Rv. 247101 Imputato Cocu . 10. La sentenza impugnata si è posta nell'alveo di legittimità allorquando, senza alcun vizio logico, ha negato il radicamento territoriale del consegnando rilevando il suo rientro in Italia in violazione della precedente misura di sicurezza dell'allontanamento dello straniero dallo Stato irrogatagli a seguito di precedente condanna per reati commessi in Italia connessi al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nel novembre del 2005, l'attività lavorativa precaria come collaboratore familiare con la percezione di una retribuzione del tutto insufficiente per le minime esigenze della vita quotidiana non considerando, quindi, all'uopo sufficiente la residenza formale ottenuta nel marzo 2013. 11. Il terzo motivo è inammissibile per assoluta genericità, limitandosi ad invocare una serie di norme che si assumono violate senza alcun riferimento alla motivazione resa dalla sentenza gravata. 12. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. 13. E' orientamento costante quello secondo il quale, in tema di mandato d'arresto europeo, ai fini dell'esecuzione di un mandato esecutivo non costituisce condizione ostativa la mancata previsione nella legislazione dello Stato d'emissione di misure alternative, o comunque di risposte giudiziarie ai profili di risocializzazione e rieducazione del condannato Sez. 6, Sentenza n. 16492 del 06/04/2011 Rv. 250040 Imputato Gherca . Peraltro, il ricorrente non ha neppure dimostrato che nell'ordinamento penitenziario rumeno non vi siano strumenti di risocializzazione analoghi alle misure alternative alla detenzione conosciute nel nostro sistema. 14. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 15. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22 co. 5 l.n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.