Rapinatore in fuga provoca lesioni al carabiniere: colpa o dolo?

Dolo eventuale e colpa cosciente sono accomunati dall’accettazione del rischio che opera sotto il profilo cognitivo mentre si differenziano l’uno dall’altra in quanto, dal punto di vista volitivo, la condotta dell’agente si orienta positivamente al verificarsi dell’evento che è accettato come ineludibile dolo eventuale oppure negativamente laddove l’evento è da espungere dal progetto di condotta colpa cosciente .

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7027 del 13 febbraio 2014. Il caso. Un cocktail di delitti quello di cui era ritenuto responsabile l’imputato, in concorso con altri soggetti rimasti ignoti furto, rapina impropria, lesioni, contraffazione, danneggiamento e altro ancora. I giudici di merito accertavano che l’imputato, dopo aver perpetrato furti presso due abitazioni, si era introdotto con violenza sulle cose presso un’altra abitazione, asportando valori e sradicando una cassaforte dal muro nel tentativo di asportarla. In tale dinamica, immediatamente dopo la sottrazione e al fine di assicurarsi il possesso di quanto sottratto o comunque l’impunità, usava violenza e minaccia nei confronti dei Carabinieri intervenuti, trascinando il maresciallo che si era avvicinato all’auto in fuga – e che aveva cercato di togliere le chiavi dal quadro di accensione dell’auto – per una ventina di metri. Nella corsa con l’auto – peraltro rubata e con targa falsificata – i ladri speronavano una vettura dei Carabinieri e collidevano con violenza contro l’autovettura guidata da un altro Carabiniere non in servizio. Quest’ultimo riportava lesioni comportanti una malattia ed incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a giorni 40, delitto imputato a titolo di dolo al rapinatore perché non aveva rispettato la segnaletica stradale e, quindi, secondo l’impostazione accusatoria fatta propria dai giudici di merito, aveva accettato il rischio che potessero verificarsi sinistri con danni alle persone. Lesioni personali volontarie capo di sentenza viziato da vizio di motivazione. La parte del provvedimento che riconosceva la responsabilità dell’imputato per lesioni personali volontarie di cui era rimasto vittima un Carabiniere è stato oggetto di cassazione da parte della Corte la quale, accogliendo il motivo di ricorso, ha rilevato profili di contraddittorietà nel ragionare della Corte d’appello. Nel provvedimento impugnato si legge infatti che i rapinatori – solidali tra loro nell’intento di sottrarsi all’arresto da parte della forza pubblica – assumevano consapevolmente il rischio di ledere l’altrui incolumità, dandosi alla fuga a folle velocità con l’auto precedentemente rubata. Nelle descritte condizioni, secondo la Corte, l’impatto con la vettura della vittima era inevitabile. Al contempo, però, la Corte di merito riteneva che la fuga con tali modalità pericolose costituiva la causa dell’impatto scaturendo da una cosciente e concorde volizione”, di talché riteneva di poter attribuire all’imputato il reato di lesioni volontarie a titolo di dolo eventuale. Il fine di evitare l’arresto è incompatibile con l’accettare l’impatto con un ostacolo. La Corte di legittimità cassa il capo relativo alla condanna per lesioni volontarie, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, evidenziando la contraddittorietà nel ragionamento contenuto nel provvedimento perché se il presupposto della condotta pericolosa era lo scopo di sottrarsi all’arresto da parte dei Carabinieri, sarebbe illogico ritenere che vi fosse coscienza e volontà anche per mero dolo eventuale di impattare contro un ostacolo che ponga fine alla fuga e, così, procurare lesioni volontarie a chi si trovi sull’autovettura oggetto di collisione. L’indagine sull’elemento soggettivo. La Cassazione evidenzia che l’accertamento dell’elemento psicologico del reato non si esaurisce al profilo della situazione di accettazione del rischio”. Tale profilo è comune al dolo eventuale e alla colpa cosciente, costituendo il substrato cognitivo di entrambe le situazioni soggettive che si differenziano per il profilo volitivo. Rischio accettato come elemento non eludibile L’aspetto differenziante del dolo eventuale è che la volontà dell’agente si orienta positivamente alla verificazione dell’evento che viene accettato come conseguenza non eludibile della condotta dell’agente e aderente a questa. oppure accettazione di agire nonostante il rischio Al contrario, nella colpa cosciente l’evento si prospetta come possibile a livello cognitivo ma si orienta negativamente dal punto di vista volitivo perché l’agente lo espunge dal progetto di condotta posta in essere, perché non congeniale a quel progetto e non voluto. Dolo eventuale necessita di più dell’accettazione del rischio. Secondo la Cassazione la pronuncia impugnata si era soffermata al solo profilo dell’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento, guardando alla consapevole preordinazione della situazione di pericolo nella quale si erano trovati a operare i fuggitivi. Da ciò aveva fatto derivare un’accezione di dolo eventuale che non può trovare adesione alla luce del consolidato orientamento di legittimità con il conseguente dovuto annullamento con rinvio ad altra sezione affinché operi un’analisi più puntuale della condotta e della sua finalità. Rapina impropria o furto in abitazione? Il ricorrente prospetta errata qualificazione e vizio di motivazione per travisamento dei fatti, evidenziando il tempo trascorso tra il momento del furto e l’intervento in danno delle forze dell’ordine inoltre, non sarebbero provati i danni né l’intenzionalità della violenza alle persone. La Cassazione però non entra nel vivo del motivo ricordando le rigorose coordinate che limitato il perimetro entro il quale si svolge il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari e che è circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta da argomenti non viziati da errori evidenti nell’applicazione delle regole della logica e non fondati su dati contrastanti con il senso della realtà” o insormontabili incongruenze.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 ottobre 2013 - 13 febbraio 2014, n. 7027 Presidente Petti – Relatore Taddei Ritenuto in fatto 1. L.G. è stato condannato dal GUP del Tribunale di Mantovani 14.12.2010, riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno prevalente sulle contestate aggravati e sulla recidiva, per i reati di rapina pluriaggravata, danneggiamento di beni pubblici, tentato furto in abitazione, lesioni pluriaggravate resistenza a pubblico ufficiale, contraffazione di pubbliche certificazione e detenzione di arnesi atto allo scasso, come di seguito indicati a del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 comma 2 e 3 n. 1 c.p. perché in concorso con altre due persone datesi alla fuga e quindi in più persone riunite, dopo essersi introdotti con violenza sulle cose all'interno della abitazione di B.A. ed averne asportato valori vari tra i quali un televisore, danaro ed un PC portatile nonché avere sradicato dal muro una cassaforte tentando di asportarla senza riuscirvi, immediatamente dopo la sottrazione, al fine di assicurarsi il possesso di quanto sottratto e comunque la impunità usava no violenza e minaccia nei confronti dei carabinieri della stazione CC di Asola intervenuti trascinando per un tratto il Maresciallo D.B. che, avvicinatosi alla macchina dei malviventi con le armi in pugno ed introdotta la mano all'interno della loro vettura per staccare le chiavi dal quadro, veniva trascinato dalla vettura in fuga per circa venti metri. Fatto aggravato perché commesso da più persone riunite. b del reato p. e p. dagli artt. 110, 635 comma 2 n. 3 c.p. perché in concorso come sub a, speronando la vettura in uso ai carabinieri danneggiava la vettura stessa, bene pubblico e comunque destinato a pubblico uso. c del reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. 2 e 5 c.p. perché in concorso con altre due persone datesi alla fuga e quindi in tre persone, dopo essere penetrati nelle pertinenze della abitazione di B.A. , con effrazione della serratura e del blocchetto di accensione di un Ape Cross parcheggiato nel giardino, tentavano di asportarlo dopo avervi caricato su una cassaforte, non riuscendovi perché scoperti dai Carabinieri. Fatto aggravato dal numero delle persone e dalla violenza sulle cose. d del reato p. e p. dagli artt. 110, 337 c.p. perché in concorso con altri come indicato sub a e ponendo in essere la condotta sub a usavano violenza nei confronti del maresciallo D.B. come sopra descritto mentre lo stesso era intento a porre in essere un atto del servizio ed al fine di opporsi allo stesso. e del reato p. e p. dagli artt. 110, 582, 583, 585 in relazione all'articolo 576 n. 1 c.p. perché in concorso con altri come descritto sub a ed al fine di portare a compimento il delitto suo a, dandosi alla fuga con la vettura a loro in uso, senza rispettare la segnaletica stradale e quindi accettando il rischio che potessero verificarsi sinistri con seri danni alle persone, collidevano con la vettura condotta da P.F. facendola ribaltare per ben due volle e cagionando al militare, fuori dal servizio, lesioni personali comportanti una malattia ed incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a giorni 40. f del reato p. e p. dagli artt. 110, 476, 482, 61 n. 2 c.p. perché al fine di commettere i delitti sopra descritti contraffaceva - in concorso con altre due persone - la targa della vettura XXXXXXX coprendola con del biadesivo in modo tale che si leggesse altra targa ed in particolare XXXXXXX g del reato p. e p. dagli artt. 110, 617 bis comma 2,61 n. 2 c.p. perché, in concorso come sub a, ed al fine di commettere i reati di cui sopra, installava all'interno della vettura a lui in uso apparati atti ad intercettare le frequenze radio della polizia di stato e dei carabinieri. apparati trovati regolarmente in funzione dai militari all'atto del loro intervento, commettendo il fatto in danno dei pubblici ufficiali in servizio in quel momento. h del reato p. e p. dall'articolo 707 c.p. perché pregiudicato per delitti contro il patrimonio veniva trovato in possesso di arnesi atti allo scasso descritti nel verbale di sequestro a suo carico redatto. i del reato p. e p. dall'articolo 648 c.p. perché consapevolmente ed al fine di profitto, acquistava o riceveva da ignoti preziosi ed orologi meglio indicati nel verbale di restituzione del 28.9.2010 provento di furto in abitazione avvenuto in danno di G.F. e Z.P. fatti tutti commessi o comunque accertati in Asola il 21.8.2010 OMISSIS San Gervasio Bresciano 21.8.2010 OMISSIS 21.08.2010 Xvenivano prima perpetrati i furti nelle abitazioni di Z. e T. indicati ai capi i e J e quindi la rapina descritta al capo a . In tale caso il L. si era introdotto, con altri due rimasti ignoti, forzando l'ingresso, nell'abitazione di B.A. ed aveva fatto razzia di cose di valore, denaro ed elettrodomestici, tentando anche di scassinare la cassaforte, Si davano poi alla fuga, inseguiti dai Carabinieri che li raggiungevano mentre, saliti a bordo di un'autovettura rubata e con targhe falsificate si accingevano a dileguarsi. In quel frangente il M.llo D.B. infilava il braccio nell'autovettura dei rapinatori cercando di staccare la chiave dal quadro di accensione ma non vi riusciva e veniva trascinato per una ventina di metri mentre la macchina prendeva velocità. Subito dopo, sempre nell'intendo di guadagnare la fuga i rapinatori speronavano una vettura dei Carabinieri e collidevano con violenza contro l'autovettura guidata da P.F. . 1.2 Contro la prima sentenza la difesa del L. proponeva appello sostenendo la necessità di derubricare la rapina di cui al capo a , in quella di tentata rapina o tentato furto e di riconsiderare i fatti in altri termini ma la Corte d'appello, confermando la affermazione di responsabilità, si limitava a ridurre l'entità della pena. 1.3 Avverso tale sentenza propone, ora, ricorso la difesa del L. , chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo a motivo a l'erronea qualificazione dei fatti come rapina impropria ed il vizio di motivazione per travisamento dei fatti. Deduce il ricorrente che è errata la qualificazione giuridica dei fatti ascritti al capo a non potendosi ravvisare lo schema della rapina quanto piuttosto quello del furto in abitazione essendo trascorso un lasso di tempo assai significativo tra il momento della razzia nell'abitazione e quello dell'intervento in danno dei Carabinieri. Infatti la collisione con la vettura di servizio dei Carabinieri avvenne perché furono i carabinieri a tentare di fermare i rapinatori, usando la propria vettura come un ostacolo per la macchina dei rapinatori in fuga. Agli atti, comunque, non vi è prova documentale dei danni subiti dall'autovettura dei Carabinieri. Anche delle lesioni patite dal M.llo D.B. non vi è prova documentale in atti. Non è provata,comunque, l'intenzionalità della violenza alle persone e la Corte ha errato nel ritenere la qualificazione di rapina impropria. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione per erronea applicazione della legge penale, erronea qualificazione del fatto travisamento del fatto e carenza di motivazione in relazione al reato di lesioni personali volontarie. Secondo quanto dedotto nell'imputazione, la Corte avrebbe dovuto ravvisare nei fatti le lesioni colpose, non avendo l'imputato minimamente voluto il risultato offensivo della propria condotta. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia liquidato con 15.000,00 Euro sia i danni alla persona sia quelli all'autovettura mentre la Corte d'appello ha affermato che solo i danni da lesioni ammontano ad Euro 15.000,00. La decisione sulle statuizioni civili configura una situazione di reformatio in pejus sicuramente viziata. Considerato in diritto 2. È fondato il secondo motivo di ricorso. 2.1 Rileva il ricorrente che, secondo la ricostruzione dei fatti che emerge dalla lettura del provvedimento impugnato pag. 8 , è contraddittorio attribuire il reato di lesioni personali di cui al capo e a titolo di dolo eventuale, dopo aver ritenuto pacifico che l'intento degli imputati era quello di sottrarsi all'inseguimento dei carabinieri. Secondo il ricorrente non vi è prova della volontà diretta a provocare le lesioni personali, conseguenti alla pericolosa condotta di guida che aveva reso possibile la collisione con altra autovettura. 2.2 Ed in realtà profili di contraddittorietà sono presenti, nell'argomentare della Corte, quando afferma che I tre rapinatori, come già detto, unanimemente solidali nell'intento di sottrarsi all'arresto, costi quel costi, si assunsero consapevolmente il rischio, lanciando la Mazda a folle velocità da via Adamello in via Palazzetto, di ledere l'altrui incolumità. È vero che in tale condizioni l'impatto con la vettura del P. divenne inevitabile, ma è altrettanto pacifico che la fuga con quelle modalità precipitose pericolose ne costituì la causa scaturendo da una cosciente e concorde volizione, il che consente di attribuire anche al L. a titolo di dolo eventuale il reato de quo . Il fine di evitare l'arresto, dato come presupposto della pericolosa condotta di guida, é in via di logica del tutto incompatibile con l'impattare contro un ostacolo che, a tale fuga, pone fine. 2.3 È evidente che la Corte territoriale, nel suo argomentare, circoscrive la coloritura dell'intento volitivo degli imputati alla sola accettazione del rischio del verificarsi dell'evento ossia alla consapevole preordinazione di quella situazione di pericolo nella quale si sono trovati ad operare i fuggitivi, facendone, de plano, derivare una non motivata accezione di dolo eventuale. La situazione di accettazione del rischio tuttavia, non esaurisce l'indagine sull'elemento soggettivo perché essa è presupposto comune anche alla colpa cosciente, costituendo il substrato cognitivo di entrambe le situazioni soggettive. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, Sez. Un. n. 748/2003 n. 748/1994 n. 3571/1996 n. 3428/1992 ciò che connota il dolo eventuale, é che la volizione dell'agente si orienta positivamente al verificarsi dell'evento, che non è voluto direttamente ma accettato come elemento non eludibile e comunque confacente al progetto di condotta che anima colui che agisce e ne indirizza la volizione. Con l'ulteriore puntualizzazione, che l'evento, per poter essere lambito da questa forma residuale di volontarietà, deve essersi prospettato all'agente, quantomeno nelle sue peculiari connotazioni. 2.4 Se invece la volizione dell'agente si orienta negativamente al verificarsi dell'evento, sicché quest'ultimo si prospetta cognitivamente all'agente come evento possibile, ma sicuramente da espungere dal progetto di condotta che anima l'agente, perché non congeniale a quel progetto e sicuramente non voluto, la situazione di accettazione del rischio, ovvero di accettare di agire nonostante il rischio, virerà nella situazione volitiva della colpa cosciente, n. 11222 del 2010 rv. 249492 n. 39898/2012 rv. 254673 . 2.5 Questa indagine che, a parere di questo collegio, presuppone un'analisi più puntuale della condotta e della sua finalità, non si rinviene nell'argomentare della Corte territoriale sicché, sul punto, la motivazione è sicuramente carente e meritevole di annullamento con rinvio, ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, affinché si proceda ad una nuova valutazione del capo e che tenga conto della distinzione, nell'ambito dell'atteggiarsi dell'elemento soggettivo, su delineata e delle possibili variazioni in termini di commisurazione della pena. 2.6 Non sono fondati gli altri motivi di ricorso. Quanto al primo motivo. con il quale si lamenta il travisamento dei fatti, anche in ragione di una diversa valutazione della prova dichiarativa del maresciallo D.B. , va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari, affermando che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato, per espressa disposizione legislativa, rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il senso della realtà ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. 2.7 Occorre inoltre che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con atti del processo specificamente indicati e puntualmente rappresentati dal ricorrente, autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. cfr. al riguardo, tra le pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000 Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997 Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996 e, successivamente alle modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2006 all'articolo 606 lett. e c.p.p., Cass. VI, sent. n. 10951 del 15.3.2006 e Cass., VI, sent. 14054 del 24.3.2006 lo . Al giudice di legittimità è invece preclusa in sede di controllo sulla motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa . Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito. Ne consegue che non è consentito dedurre, con il ricorso per cassazione, il travisamento del fatto rv 238215 rv 234559 proprio per la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Alla luce di tali principi il motivo di ricorso è infondato, avendo i giudici di merito argomentato in modo logico e non contraddittorio la propria valutazione dei fatti ascritti sub a in termini di rapina. 2.8 Il terzo motivo che postula un giudizio di merito è manifestamente infondato ed inammissibile attesi i limiti del giudizio di legittimità, come dianzi richiamati. 2.9 L'annullamento solo parziale della decisione impugnata consente, secondo il disposto dell'articolo 624 cod.proc.pen., di dichiarare irrevocabile ed esecutiva la pena nella misura determinata per i capi non colpiti da annullamento, pari ad anni sei, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed Euro 3700,00 di multa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo e - lesioni personali -, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, per nuovo giudizio sul capo. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara esecutiva la pena in misura di anni sei, mesi sei e giorni 10 di reclusione ed Euro 3.700,00 di multa.