Necessario valutare l’attendibilità del minore oggetto di abusi in caso di conflittualità dei genitori

La Cassazione interviene su una delicata questione di conflittualità tra genitori in riferimento alle eventuali conseguenze psicologiche sul minore tali da far riconsiderare la intervenuta condanna dello zio per aver compiuto atti sessuali con il nipotino di cinque anni.

Atti sessuali sul minore. Con la sentenza n. 5753 depositata il 6 febbraio 2014, la Terza sezione Penale della Corte di Cassazione interviene su una delicata questione di conflittualità tra genitori in riferimento alle eventuali conseguenze psicologiche sul minore tali da far riconsiderare la intervenuta condanna dello zio per aver compiuto atti sessuali con il nipotino di cinque anni. Infatti, nel caso di specie, l’imputato era stato condannato a sette anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, cpv, 609 bis in riferimento a 609 quater, comma 1, n. 1, e comma 4, e 609 ter, comma 2, c.p., per aver compiuto atti sessuali con persona di età inferiore ai dieci anni – cinque, per l’esattezza - pena rideterminata parzialmente in cinque anni di reclusione per la riconosciuta ipotesi attenuata di cui al comma 4 dell’art. 609 quater ritenendola equivalente alla contestata aggravante. Inattendibilità del minore. La difesa propone ricorso per cassazione contestando la violazione dell’art. 609 bis e il conseguente vizio motivazionale della sentenza impugnata. In buona sostanza, tra i motivi di doglianza si lamenta dell’attendibilità della persona offesa, in relazione alla condotta della madre del bambino nella separazione dal marito, fratello dell’imputato. Si evidenzia la negazione degli abusi effettuata dal minore al giudice civile e la qualificazione del bambino come utilizzatore di spiegazioni fantastiche”. Circostanze non adeguatamente motivate in sentenza. Un ulteriore profilo, che si rivelerà decisivo per l’esito del giudizio di cassazione, riguarda inoltre la mancata dichiarazione di prescrizione del reato da parte del giudice di merito, una volta riconosciuta la diminuente di cui all’art. 609 quater, comma 4, c.p. Su questo punto, gli Ermellini risultano chiari fin dall’inizio della loro decisione. Intervenuta prescrizione. Infatti, il reato ascritto all’imputato si è estinto per prescrizione successivamente alla pronuncia di merito tale maturazione può farsi valere in sede di legittimità, o rilevata d’ufficio se sussistono i presupposti, a condizione che si sia instaurato un valido rapporto processuale mediante l’impugnazione, ovvero che l’impugnazione non sia affetta da inammissibilità originaria e sia invece idonea a introdurre un nuovo grado di giudizio. Con questa premessa, i giudici del Palazzaccio prendono in considerazione il primo dei motivi di doglianza della difesa, rispetto alla carenza motivazionale relativa alla attendibilità della pretesa vittima. Risulta notorio - affermano i giudici della Cassazione – che una situazione di intensa conflittualità tra i genitori in fase di separazione incide sulla psicologia del bambino, soprattutto in un’età in cui la distinzione tra realtà e fantasia si configura in modo labile rispetto a quella che apprende in un’età successiva, secondo un ordinario sviluppo psicologico. Tale situazione avrebbe dovuto condurre il giudice di merito a motivare sul punto contestato della scarsa attendibilità del minore, anche con riferimento alla relazione dell’assistente sociale che aveva definito il minore stesso come un bambino che utilizza molto spiegazioni di tipo fantastico, capace di inventare circostanze, fatti e luoghi con creatività rendendoli attendibili, specialmente in difficoltà e non sapendo cosa rispondere. Non è possibile distinguere tra minore figlio di separati e minore abusato. Da questa valutazione il giudice di merito aveva fatto discendere, secondo Piazza Cavour, una conseguenza illogica ritenendo che si riferisse esclusivamente ai rapporti fra i genitori, come se la psicologia del minore si presentasse a compartimenti stagni, senza che alla famiglia e al suo conflitto egli potesse in alcun modo ricondurre il fratello del padre. Al contrario, secondo i giudici della Cassazione, era invece del tutto ragionevole ritenere che la personalità del bambino potesse subire, in qualunque sua manifestazione attinente a persone di famiglia, il riflesso della condizione familiare in cui si era trovato a vivere. Sarebbe stato necessario, pertanto, per il giudice di merito verificare che tale situazione non si fosse realizzata, per verificare l’attendibilità del minore, non essendo sufficiente – si legge nella sentenza – stabilire una separazione aprioristica tra il minore figlio di coniugi in forte conflitto e il minore abusato da un soggetto riconducibile psicologicamente a quel padre che la madre voleva estromettere dalla vita del bambino. Ciò fa ritenere agli Ermellini non manifestamente infondata la doglianza rappresentata dai motivi di ricorso. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il reato risulta estinto per prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 dicembre 2013 - 6 febbraio 2014, n. 5753 Presidente Teresi – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 giugno 2011 la Corte d'appello di Messina, a seguito di appello proposto da P.M. avverso sentenza del 30 gennaio 2007 con cui il Tribunale di Messina lo aveva condannato alla pena di sette anni di reclusione per il reato di cui agli articoli 81 cpv., 609 bis in riferimento a 609 quater, comma 1 n. 1 e comma 4, e 609 ter, comma 2, c.p. - per avere compiuto atti sessuali con una persona di età inferiore ai dieci anni, e precisamente un suo nipote di cinque anni -, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta l'ipotesi attenuata ex articolo 609 quater, comma 4, c.p. e ritenutala equivalente alla contestata aggravante, rideterminava la pena in anni cinque di reclusione. 2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo tre motivi. Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 609 bis c.p. e correlato vizio motivazionale. Si contesta l'attendibilità della parte offesa, in relazione alla condotta della madre del bambino nella separazione dal marito, fratello dell'imputato, alla negazione degli abusi effettuata dal minore al giudice civile e alla qualificazione del bambino da parte dell'assistente sociale come utilizzatore di spiegazioni fantastiche, tutte circostanze su cui mancherebbe la motivazione. Il secondo motivo denuncia motivazione apparente in ordine alla negazione delle attenuanti generiche. Il terzo motivo denuncia che, concessa la diminuente di cui all'articolo 609 quater, comma 4, c.p., il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato. In data 26 novembre 2013 il ricorrente ha depositato tre motivi aggiunti. Il primo motivo ribadisce, in sostanza, l'assenza di motivazione in ordine agli aspetti evidenziati nel primo motivo del ricorso, con particolare riguardo all'inquadramento della vicenda nella conflittuale separazione dei genitori della pretesa vittima. Il secondo motivo lamenta che non sono stati considerati i motivi d'appello sulla inattendibilità del minore e sulla contraddittorietà delle sue dichiarazioni, anche rispetto a quelle dei familiari. Il terzo motivo denuncia assenza di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore al doppio del minimo edittale. Considerato in diritto 3. Deve anzitutto rilevarsi che il reato ascritto all'imputato si è estinto per prescrizione - tenendo conto della sospensione avvenuta complessivamente per un anno, quattro mesi e quattordici giorni - in data 24 ottobre 2011. Si tratta, dunque, di una maturazione posteriore alla pronuncia di merito - risalente al 24 giugno 2011 -, che può farsi valere in sede di legittimità, o deve essere rilevata d'ufficio se ne sussistono i presupposti, a condizione che si sia instaurato un valido rapporto processuale mediante l'impugnazione, ovvero che l'impugnazione non sia affetta da inammissibilità originaria e sia invece idonea a introdurre un nuovo grado di giudizio sulla valutazione a ciò condizionata della presenza di eventuali cause di non punibilità ex articolo 129 c.p.p., S.U. 22 novembre 2000 n. 32, De Luca in particolare, sull'estinzione del reato per prescrizione ex multis v. pure S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n. 21, Cresci S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca . Occorre pertanto verificare che i motivi del ricorso e i motivi aggiunti ad esso non siano qualificabili come inammissibili, o perché direttamente attinenti a questioni fattuali, o perché manifestamente infondati. Il primo motivo, attinente alla carenza motivazionale relativa all'attendibilità della pretesa vittima, può essere vagliato congiuntamente con il primo e il secondo dei motivi aggiunti, che in sostanza vertono sullo stesso tema. Viene prospettata, in particolare, l'omessa considerazione del contesto cui il bambino avrebbe denunciato lo zio per gli abusi sessuali, cioè una situazione di separazione in corso tra i genitori del minore caratterizzata da un tasso di conflittualità nettamente superiore alla norma. Invero, la corte territoriale evidenzia che in sede d'appello il difensore dell'imputato aveva rilevato l'insufficienza e contraddittorietà della prova acquisita a carico dell'imputato, costituita esclusivamente dalle dichiarazioni del minore, risultate generiche e chiaramente influenzate dall'atteggiamento della madre motivazione, pagina 1 . La madre, infatti, come emerge anche dalla motivazione della sentenza di primo grado, aveva avviato un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni di Messina per ottenere la decadenza dalla potestà genitoriale del marito motivazione della sentenza di primo grado, pagina 4 . E il fatto che tale istanza sia stata poi respinta dal Tribunale per i minorenni non può non significare, appunto, che la separazione tra i coniugi era tutt'altro che pacifica . È notorio, dunque, che una situazione di intensa conflittualità tra i genitori incide sulla psicologia di un bambino, e tanto più di un bambino che è ancora in un'età - come cinque anni - in cui la distinzione tra realtà e fantasia si configura in modo più labile rispetto a quella che si apprende in una età successiva, secondo un ordinario sviluppo psicologico. La corte territoriale, quindi, avrebbe dovuto, visto il contenuto della doglianza d'appello, adeguatamente motivare sulla inesistenza di conseguenze della suddetta situazione di conflitto nelle dichiarazioni d'accusa che il bambino, che viveva in normale contatto con la madre, ha pronunciato nei confronti del fratello del padre e ciò tanto più in un contesto in cui, come evidenzia la stessa sentenza d'appello pagina 6 , nella relazione redatta per il Tribunale per i minorenni le specialiste del Servizio Tutela Materna Infantile avevano definito il minore un bambino che utilizza molto spiegazioni di tipo fantastico, è capace di inventare circostanze, fatti e luoghi con creatività rendendoli attendibili, specialmente se in difficoltà e quando non sa come dovrebbe rispondere . La corte, invece, ha superato questi elementi di oggettiva difficoltà quanto alla attendibilità dei minore con quella che è, in effetti, non solo una affermazione apodittica, ma anche un'affermazione illogica. Definisce infatti l'appena citata valutazione delle specialiste del Servizio Tutela Materna Infantile all'evidenza una valutazione manifestata in un contesto diverso e con riferimento ai rapporti intercorrenti con i genitori, nel cui ambito è plausibile che il bambino abbia elaborato in maniera del tutto personale il contrasto tra i genitori che aveva portato al fallimento del matrimonio e al disfacimento della famiglia motivazione, pagina 5 s. . All'evidenza , dunque, secondo la corte territoriale la psicologia del minore si presentava a compartimenti stagni, senza che alla famiglia e al suo conflitto egli potesse in alcun modo ricondurre il fratello del padre, ovvero l'imputato. In questo non vi è novità rispetto all'impostazione del primo giudice, secondo il quale era opportuno distinguere la documentazione emessa nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale per i minori e nell'ambito del giudizio di separazione tra i coniugi da quella invece afferente all'odierno procedimento motivazione della sentenza del Tribunale, pagina 4 . La personalità del bambino era invece ragionevole ritenere che potesse subire, in qualunque sua manifestazione attinente a persone di famiglia, il riflesso della situazione di conflitto familiare in cui si era trovato a vivere che questo non fosse avvenuto occorreva pertanto verificarlo, per verificare l'effettiva attendibilità del minore, non essendo sufficiente stabilire una separazione aprioristica tra il minore figlio di coniugi in forte conflitto al punto, si ricorda, che la madre ha tentato senza successo, e quindi presumibilmente senza fondamento, di far togliere la potestà al padre e il minore abusato da un soggetto riconducibile psicologicamente a quel padre che la madre voleva, con la sua iniziativa presso il Tribunale dei minori, estromettere dalla vita del bambino. E ciò tanto più dovendosi considerare che il notorio insegna che, nelle separazioni delle coppie che assumono conformazioni negative quanto al tasso di insistente conflittualità, è frequente l'utilizzo dei minori come strumento di lite, non essendo raro neppure introdurre, a loro mezzo, accuse infondate di abusi sessuali nei confronti del partner. Non è pertanto manifestamente infondata la doglianza rappresentata dai motivi in esame, i quali, d'altronde, non presentano inammissibilità per natura fattuale, poiché gli elementi fattuali sono evidenziati correttamente solo in relazione a un prospettabile vizio motivazionale di carenza o comunque apparenza di motivazione. Assorbito quindi il vaglio degli ulteriori motivi - che avrebbero come presupposto, peraltro, un accertamento correttamente motivato della responsabilità dell'imputato -, il ricorso risulta ammissibile, da ciò discendendo - non emergendo dagli atti elementi tali da giustificare un proscioglimento in merito ai sensi dell'articolo 129, comma 2, c.p.p. - la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La sentenza deve pertanto annullarsi senza rinvio. Quanto all'azione civile, alla dichiarazione di estinzione del reato consegue l'annullamento delle statuizioni civili e la trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado d'appello, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte Cass. sez. V, 16 novembre 2011-21 gennaio 2012 n. 594 Cass. sez. V 23 febbraio 2012 n. 15015 Cass. sez. II, 27 aprile 2010 n. 32577 e cfr. da ultimo S.U. 18 luglio 2013 n. 40109 . La natura del reato giustifica, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omessa indicazione dei dati identificativi, in forza del Codice della riservatezza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione dispone la trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.