Opere interrate da individuare: decisiva la valutazione del mantenimento dell’originario piano di campagna

Con l’espressione opere interrate” sono da intendersi quelle opere che si trovano al di sotto del piano di campagna e non quelle che verranno ad essere interrate attraverso successive modificazioni dello stesso piano di campagna.

Opere interrate e piano di campagna. Con la sentenza n. 2389 depositata il 20 gennaio 2014, la Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione affronta una vicenda di interventi edilizi in assenza di permesso di costruire, trattando specificamente di opere interrate. In particolare, con quest’ultima espressione la Cassazione ribadisce di intendere quelle opere che si trovano al di sotto del piano di campagna e non quelle che verranno ad essere interrate attraverso successive modificazioni dello stesso piano di campagna. In effetti,leggendo la sentenza in commento, si ricava che questo principio di diritto doveva essere tenuto in considerazione dal giudice di merito a seguito della sentenza di annullamento dichiarato dalla Suprema Corte in precedenza, ma ciò non è avvenuto dando luogo a nuovi motivi di ricorso. Sequestro preventivo. Nel caso di specie il Tribunale aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di altro Tribunale territoriale in relazione al reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. c , TUE, avente ad oggetto un parcheggio e una cisterna. Il fumus del reato contestato veniva escluso in quanto le opere realizzate sull’area in sequestro erano ancora in corso di completamento al momento dei rilievi effettuati dal consulente del PM e non erano emersi elementi tali da indurre a ritenere che il ricorrente intendesse realizzare lavori differenti da quelli che avevano formato oggetto di DIA. In buona sostanza, secondo il Tribunale, tale intendimento non poteva dedursi né dal mancato interramento delle strutture né dalle difformità rilevate dal consulente del PM, in quanto relative a mere discrepanze di valori volumetrici e allo stato dei luoghi rispetto all’elaborato progettuale. Il precedente annullamento. Come si è visto poco sopra, sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica, la terza sezione della Corte di Cassazione annullava l’ordinanza del Tribunale rinviando per un nuovo esame. L’elemento decisivo della decisione si era basato sui rilevi proposti dal Procuratore della Repubblica che, tra l’altro, aveva rilevato che i fatti di imputazione non attenevano a difformità volumetriche rispetto agli elaborati progettuali, ma alla circostanza che il parcheggio e la cisterna erano stati realizzati senza permesso di costruire. In particolare, gli Ermellini evidenziavano in quel giudizio che il Tribunale non si era attenuto, fra l’altro, ad alcuni principi di diritto, come quello relativo alla già richiamata definizione di opere interrate. In aggiunta, osservava il Palazzaccio , la realizzazione, unitamente ad un garage interrato, di un insieme ulteriore di opere accessorie, necessità di un permesso di costruire e non della sola DIA, in quanto la previsione normativa che permette la realizzazione di parcheggi in base a semplice DIA ha natura speciale, riferibile ai soli tipi di opere espressamente considerate, non potendosi procedere ad estensioni analogiche. Come si legge nella sentenza della terza sezione, i giudici della Corte di Cassazione ritenevano che il Tribunale territoriale non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare che la consistenza delle opere non era al momento accertabile, non essendo le stesse completate, ma avrebbe dovuto procedere ad accertare se i garage e la cisterna in questione si trovassero al di sopra o al di sotto del piano di campagna, non essendo consentito un loro successivo interramento attraverso la modificazione del livello del piano stesso. Mancata valutazione dell’interramento da parte del tribunale . Nonostante l’espressa indicazione, in sede di rinvio il Tribunale territoriale pronunciava nuovamente l’annullamento del decreto di sequestro preventivo, omettendo di valutare se l’interramento del garage fosse stato realizzato mantenendo l’originario piano di campagna, vizio fatto rilevare prontamente dal Procuratore della Repubblica. Al riguardo, i giudici di Piazza Cavour, chiamati nuovamente ad intervenire, non possono far altro che dichiarare, prima di ogni altra valutazione, la fondatezza del ricorso, in relazione a tale motivo, di rilievo assorbente. Infatti, spiegano gli Ermellini , la motivazione della ordinanza impugnata si limita sinteticamente ad affermare che le opere in questione risultavano progettate e realizzate al di sotto della quota della via, senza tuttavia precisare – come pure sarebbe stato necessario – se tale risultato fosse stato ottenuto o meno attraverso una modifica artificiale dello stesso piano di campagna. Ciò che sarebbe stato necessario chiarire, vista anche l’allegazione da parte del P.M. di atti di indagine diretti a condurre ad una risposta positiva al quesito, avendo evidenziato che si trattava di un insieme notevole di opere tali da comportare una modifica dell’assetto fisico naturale del terreno. Carenza motivazionale. Aver precisato da parte del Tribunale che le opere risultavano realizzate completamente interrate ed al di sotto della quota della via non esclude in alcun modo – secondo le conclusione dei giudici della Cassazione - che tale risultato, in assenza di chiarimenti sull’esatta conformazione dei luoghi e del piano di campagna originario, possa comunque essere stato ottenuto attraverso una modifica del piano stesso. Ecco quindi la carenza motivazionale della ordinanza ed il conseguente annullamento con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 dicembre 2013 - 20 gennaio 2014, numero 2389 Presidente Zecca – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 giugno 2012, il Tribunale di Messina annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 1 giugno 2012, in relazione al reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera c , del d.P.R. numero 380 del 2001, avente ad oggetto un parcheggio e una cisterna, in località omissis . Escludeva infatti la sussistenza del fumus del reato contestato poiché le opere realizzate sull'area in sequestro erano ancora in corso di completamento al momento dei rilievi effettuati dal consulente del pubblico ministero e non erano emersi elementi tali da indurre a ritenere che il ricorrente intendesse realizzare lavori o manufatti differenti da quelli oggetto di d.i.a., ritenendo insufficiente a tal fine sia il mancato interramento delle strutture sia le difformità rilevate dal consulente in quanto afferenti a mere discrepanze dei valori volumetrici e dello stato dei luoghi rispetto all'elaborato progettuale. 2. Su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina - che rilevava che i fatti oggetto di imputazione non attengono a difformità volumetriche rispetto agli elaborati progettuali, ma alla circostanza che il parcheggio e la cisterna erano stati realizzati senza permesso di costruire il terreno su cui sorgono le opere in oggetto non confina con l'immobile in cui viene esercitata l'attività turistico alberghiera l'art. 9 della legge numero 122 del 1989 non è applicabile al caso di specie, atteso che l'opera non era asservita ad un'unità abitativa residenziale, ma ad un ristorante-albergo ed infine che il parcheggio non era realizzato nel sottosuolo, perché un lato del fabbricato era totalmente fuori terra - la sezione terza di questa Corte annullava detta ordinanza e rinviava al Tribunale di Messina per un nuovo esame. Rilevava infatti che il Tribunale non s'era attenuto ai seguenti principi di diritto, rilevanti nella fattispecie - l'art. 9 della legge numero 122 del 1989 va interpretato nel senso che la realizzazione di garage è consentita con procedura semplificata soltanto se gli stessi vengono ubicati nel sottosuolo delle aree di pertinenza di immobili già esistenti o su apposite aree condominiali, mentre, se realizzati in superficie, essi necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull'assetto urbanistico e sull'utilizzazione del territorio Sez. 3, numero 38841 del 24 ottobre 2006, Di Iorio, Rv. 235457 - per opere interrate, devono intendersi, a tal fine, quelle che già si trovano al di sotto del piano di campagna e non quelle che verranno ad essere interrate attraverso successive modificazioni dello stesso piano di campagna ex plurimis, Sez. 3, numero 26825 del 9/05/2003, Grandazzo, Rv. 225391 Cons. Stato, sez. 4, 13 luglio 2011, numero 4234 Cons. Stato, sez. 4, 16 aprile 2012, numero 2185 T.A.R. Toscana, sez. 3, 23 luglio 2012, numero 1348 - in ogni caso, la realizzazione, unitamente ad un garage interrato, di un insieme ulteriore di opere accessorie non è soggetta alla sola denuncia di inizio attività, ma necessita di permesso di costruire, in quanto la previsione derogatoria che consente la realizzazione di parcheggi in base a semplice d.i.a. art. 9, comma 2, della legge numero 122 del 1989 ha natura speciale ed è riferibile, perciò, ai soli tipi di opere espressamente considerate, senza che si possa procedere ad una sua estensione analogica Sez. 3, numero 28840 del 9/7/2008, Dantoni, Rv. 240836 - il reato edilizio previsto dall'art. 44, comma 1, lettera b , del d.P.R. numero 380 del 2001 è integrato dalla realizzazione, senza permesso di costruire, di volumi tecnici di rilevante ingombro destinati ad incidere oggettivamente in modo significativo sui luoghi esterni Sez. 3, numero 7217 del 17/11/2010 - dep. 25/02/2011, La Terra, Rv. 249529 , tali dovendosi intendere quelli che non siano realizzati nel sottosuolo, ma siano realizzati, anche parzialmente, in superficie e poi interrati attraverso una modificazione del livello del piano di campagna. Evidenziava pertanto che il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare che la consistenza delle opere non era al momento accertarle, non essendo le stesse completate, ma avrebbe dovuto procedere ad accertare se i garage e la cisterna in questione si trovassero al di sopra o al di sotto del piano di campagna, non essendo consentito un loro successivo interramento attraverso la modificazione del livello di detto piano, nonché ad esaminare con maggiore approfondimento la natura e le dimensioni della cisterna stessa e il profilo dell'effettivo asservimento delle opere a unità immobiliari preesistenti” . 3. Con ordinanza del 1 ottobre 2013 il Tribunale di Messina in sede di rinvio pronunciava nuovamente l'annullamento del decreto di sequestro preventivo. Rilevava in motivazione che le opere oggetto di sequestro risultavano dalle emergenze in atti progettate e realizzate completamente interrate ed al di sotto della quota di via Rinascente, ove insiste l'accesso alle stesse. Quanto al profilo della pertinenzialità delle stesse premesso che, secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la realizzazione di parcheggi in forza del regime agevolato previsto dall'art. 9 legge numero 122 del 1989 può avvenire ad opera di terzi ed in aree anche non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili a condizione che detti immobili siano individuati al momento di presentazione della d.i.a. cosi da assicurare in concreto l'esistenza di una relazione pertinenziale tra i parcheggi e le singole unità e da escludere che si versi in ipotesi di iniziativa speculativa, ipotesi soggetta all'ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia Cass. penumero Sez. III, 16 novembre 2011, numero 45068 ”, rilevava che nel caso in esame risulta dalla documentazione acquisita che la ditta Gullo ha espressamente indicato sia nella originaria d.i.a. che nella successiva variante in corso d'opera le superfici da adibire a parcheggio e sulle quali realizzare la cisterna interrata in relazione all'attività turistico alberghiera svolta, in un'ottica di effettivo asservimento delle stesse all'unità immobiliare preesistente. Mentre il parcheggio risulta collegato all'opera principale in senso strettamente funzionale - essendo stabilmente destinato ad accogliere esclusivamente i mezzi degli ospiti dell'albergo in linea con quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità in relazione alla nozione di pertinenza urbanistica - la cisterna interrata è di contro direttamente congiunta alla cisterna interna all'albergo, al fine di garantire un maggiore approvvigionamento idrico nei mesi estivi”. 4. Avverso tale ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sulla base di quattro motivi. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 44 comma 1 lettere b e c d.P.R. numero 380/2001, 9 legge 122/1989 e 5 legge reg. sic. numero 37/1985, per avere il tribunale omesso di considerare che, come già evidenziato nel pregresso ricorso per cassazione, si tratta nella specie di un insieme di opere ivi compresi muri di sostegno e rinterri che evidentemente comportano una modifica dell'assetto fisico naturale del terreno, con ciò omettendo di corrispondere all'indicazione contenuta nella sentenza di annullamento della precedente ordinanza che aveva evidenziato la necessità di verificare l'esistenza e la consistenza delle opere accessorie in relazione al pure evidenziato principio di diritto secondo il quale la realizzazione, unitamente ad un garage interrato, di un insieme ulteriore di opere ad esso accessorie, esula dalla previsione derogatoria di cui all'art. 9, comma secondo, legge 24 marzo 1989, numero 122. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento ai medesimi dettati normativi, in relazione alla ritenuta applicabilità della procedura semplificata di cui all'art. 9 legge numero 122/1989 a struttura, quale quella di specie, destinata ad attività di ristorante albergo, alla stregua di una applicazione analogica della norma non consentita dal suo carattere speciale e di stretta interpretazione. Con il terzo motivo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso il Tribunale di considerare che, come già evidenziato nel precedente ricorso per cassazione, il terreno su cui sorgono le opere in oggetto neppure confina con l'immobile in cui viene esercitata l'attività turistico alberghiera. Con il quarto motivo, il ricorrente infine denuncia analoghi vizi per aver il Tribunale omesso di valutare, come pure richiesto nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione, se l'interramento del garage fosse stato realizzato mantenendo l'originario piano di campagna in quanto per opere interrate suscettibili di fruire della invocata procedura semplificata assentiva devono intendersi quelle che si trovano al di sotto del piano di campagna e non quelle che verranno ad essere interrate attraverso successive modificazioni dello stesso piano di campagna” . Considerato in diritto 5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in relazione al quarto motivo, di rilievo assorbente. La motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto si limita succintamente ad affermare che le opere in questione risultano progettate e realizzate interamente al di sotto della quota di via Rinascente, senza tuttavia precisare se - come espressamente richiesto dalla precedente sentenza di annullamento, in relazione al principio di diritto sopra richiamato - tale risultato sia stato o meno ottenuto attraverso una modifica artificiale dello stesso piano di campagna precisazione tanto più necessaria a fronte della allegazione da parte del PM di atti di indagine relazione dell'ausiliario di P.G. che sembrerebbero condurre ad una risposta positiva a tale ultimo quesito, avendo in particolare evidenziato che si tratterebbe nella specie di un insieme notevole di opere ivi compresi muri di sostegno e rinterri tali da comportare una modifica dell'assetto fisico naturale del terreno. L'ordinanza impugnata, sebbene chiamata come pure essa espressamente premette a pronunciarsi specificamente anche su tale aspetto della vicenda, offre sul punto - con l'affermazione sopra detta - una risposta a ben vedere scarsamente argomentata con mero rimando alla analisi degli elaborati progettuali di variante ” e all'accertamento condotto dai tecnici del Comune di Santa Marina Salina ” senza alcun riferimento tuttavia alla natura ed al contenuto di tali accertamenti e soprattutto non pertinente ove si consideri che la circostanza che le opere in questione risultino progettate e realizzate completamente interrate ed al di sotto della quota di via Rinascente ” di per sé non esclude, in assenza di chiarimenti sulla esatta conformazione dei luoghi e del piano di campagna originario, che il riferito risultato possa comunque essere stato ottenuto attraverso una modifica di tale piano. In altre parole, non appare decisivo, in assenza di tali chiarimenti, il rilievo che le opere risultino interrate al di sotto della quota di via Rinascente, dal momento che quel che occorreva accertare era, diversamente, che tale interramento, ancorché mantenuto al di sotto della quota di via Rinascente, non fosse stato ottenuto attraverso una modifica dell'originario piano di campagna e/o della originaria conformazione dei luoghi. La rilevata carenza motivazionale deve pertanto condurre all'annullamento dell'ordinanza, restando assorbito l'esame degli ulteriori profili di censura. Non osta a tale esito la circostanza, segnalata dalla difesa dell'imputato con controricorso depositato in data 3/12/2013, che i manufatti in questione siano stati, nelle more del secondo riesame, ultimati. Pur tralasciando l'assorbente rilievo che trattasi di memoria tardivamente depositata meno di cinque giorni prima dell'udienza camerale e come tale inammissibile v. ex aliis Sez. 3, numero 39777 del 28/09/2010, Martimucci, Rv. 248768 , giova comunque rammentare che, secondo consolidato indirizzo, qui condiviso, il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. Fattispecie relativa a sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi, uno dei quali in muratura, la cui costruzione era già stata ultimata Sez. U, numero 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223721 . P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Messina per nuovo esame.