Tribunale emette valutazioni di merito sull’imputato. Ma la ricusazione è inammissibile

È illegittima l’istanza di ricusazione presentata dall’imputato nei confronti del collegio giudicante che si pronunci su profili cautelari e successivamente sulla responsabilità penale collegata alla decisione finale della causa.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 269 del 7 gennaio 2014. Il fatto. Un uomo ricorre in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina dichiarativa dell’inammissibilità della ricusazione proposta nei confronti dei componenti del Tribunale del riesame che, nel corso del procedimento di prevenzione, avevano emesso valutazione di merito sulla sua posizione processuale, delineando un deleterio profilo personologico . La dichiarazione di inammissibilità era stata, inoltre, espressa, in riferimento a una memoria difensiva con cui l’imputato aveva sollevato questione di costituzionalità. In merito alle memorie difensive L’articolo 121 c.p.p. prevede che le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito in cancelleria, in ogni stato e grado del procedimento. Va, tuttavia, precisato che l’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. Per la ricusazione, la valutazione di merito deve essere collegata alla decisione finale della causa In proposito si rileva che la doglianza di mancata acquisizione e valutazione della memoria difensiva è stata formulata sotto il profilo della mancata considerazione della questione di costituzionalità dell'articolo 37 c.p.p., che invece è stato espressamente esaminato dall'ordinanza impugnata. Risulta da essa, infatti, che il ricusante aveva invocato l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 283/2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Correttamente il Tribunale ha escluso che la situazione invocata dal ricorrente possa rientrare nella previsione dell'articolo 37 c.p.p., nella formulazione del testo successiva alla ricordata dichiarazione di incostituzionalità, avendo la Corte Costituzionale, espressamente precisato che la funzione pregiudicata va individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa . a differenza di quanto accaduto nel caso in esame. Nel caso in esame, per un verso, il negativo profilo personologico dell’imputato delineato nel decreto di prevenzione non è pregiudicante ai fini della penale responsabilità penale e, per altro verso, la valutazione dei giudici ricusati riguardava profili cautelari e non era attinente alla responsabilità penale collegata alla decisione finale della causa. Pertanto, il ricorso è inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 novembre 2013 – 7 gennaio 2014, n. 269 Presidente Agrò – Relatore Ippolito Ritenuto in fatto 1. Il difensore di C.R.P. ricorre per cassazione avvero l'ordinanza sopra indicata, con cui la Corte d'appello di Messina ha dichiarato l'inammissibilità della ricusazione proposta nei confronti dei componenti del collegio del Tribunale del riesame, per avere essi in precedenza, nel corso di procedimento di prevenzione, emesso valutazioni di merito sulla posizione processuale del C 2. Il ricorrente deduce, ex articolo 606.1 lett. a , b , c ed e c.p.p. a violazione dell'articolo 178 lett. c , 121 e 127 c.p.p., per avere la Corte d'appello deciso sulla ricusazione senza fissare l'udienza ex articolo 127 c.p.p. b violazione dell'articolo 125.3, 111, comma sesto, Cost., 121, 127, 37 e 178 lett. c c.p.p., per avere la predetta Corte ritenuto inammissibile la memoria difensiva, depositata ex articolo 121 c.p.p., con cui era stata sollevata questione di costituzionalità c violazione dell'articolo 125.3, 124 e 36 c.p.p., per avere i giudici d'appello omesso di accogliere la ricusazione dei tre giudici che avevano espresso nel decreto di prevenzione un deleterio profilo personologico del C Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Il ricorrente ha ragione ma ciò non incide sulla correttezza delle decisione impugnata nel criticare la Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto irrituale la presentazione della memoria ex articolo 121 c.p.p., posto che il deposito di memorie è consentito solo ove venga fissata l'udienza camerale ex articolo 41, comma 3, e 127 c.p.p. sul presupposto dell'ammissibilità della dichiarazione di ricusazione . Come espressamente prevede l'articolo 121 c.p.p., le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria, in ogni stato e grado del procedimento . Trattasi di facoltà valevole in via generale, che - in mancanza di diversa previsione - si applica anche al procedimento de plano, ripetutamente ritenuto legittimo in tema di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione avanzata dall'imputato nei confronti dei componenti il collegio e fondata su motivi manifestamente infondati. 3. Va, tuttavia, precisato che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive Cass. Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713 . In proposito si rileva che la doglianza di mancata acquisizione e valutazione della memoria difensiva è stata formulata sotto il profilo della mancata considerazione della questione di costituzionalità dell'articolo 37 c.p.p., che invece è stato espressamente esaminato dall'ordinanza impugnata. Risulta da essa, infatti, che il ricusante aveva invocato l'applicazione della sentenza della Corte cost. n. 283/2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Correttamente il Tribunale ha escluso che la situazione invocata dal ricorrente possa rientrare nella previsione dell'articolo 37 c.p.p., nella formulazione del testo successiva alla ricordata dichiarazione di incostituzionalità, avendo la Corte costituzionale, espressamente precisato che la funzione pregiudicata va individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perche si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa Corte cost., n. 283 del 2000 . 4. Nel caso in esame, si osserva, per un verso, che il negativo profilo personologico del C. delineato nel decreto di prevenzione non è pregiudicante ai fini della penale responsabilità penale e, per altro verso, che la valutazione dei giudici ricusati riguardava profili cautelari e non era attinente alla responsabilità penale collegata alla decisione finale della causa v. Cass. Sez. 6, n. 47798 del 06/11/2003, Gonella, rv. 228438 . 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che appare adeguata, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 mille in favore della Cassa delle ammende.