Tra frode fiscale e truffa aggravata non opera il principio dell’assorbimento se diversi sono le condotte, le persone offese, il danno e il profitto

Vero è – come di recente affermato dalle Sezioni Unite penali di Cassazione sentenza n. 1235/2010 – che è configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale artt. 2 e 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato art. 640, comma 2, n. 1, c.p. , in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta all'evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, ma ciò accade salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale.

Così opinando, la Quinta Sezione Penale di Cassazione, con sentenza n. 51408 del 19 dicembre 2013, ha accolto il ricorso presentato dal PM riguardo un caso di associazione per delinquere finalizzata a reati di contrabbando di carburante. Il caso. Con ricorso per cassazione, il pubblico ministero adiva la Suprema Corte deducendo violazione di legge censurando la ricostruzione delle fattispecie criminose operate dal Tribunale del riesame, il quale, riguardo un caso di associazione per delinquere finalizzata a reati di contrabbando di carburante, ottenuta con una tassazione agevolata mediante l’artifizio della presentazione di richieste da parte di imprese agricole inesistenti o di richieste eccedenti il fabbisogno di imprese agricole realmente esistenti, con carburante, poi, ceduto ad acquirenti terzi, non aventi diritto all’accisa agevolata, con relativi evasione e profitto da parte dei venditori, escludeva il fumus del reato di truffa aggravata, ritenendo quest'ultimo reato assorbito in quello dl contrabbando, in quanto, dalla condotta che aveva determinato un profitto per gli acquirenti del carburante, era derivato un profitto per l'associazione due milioni di euro inferiore rispetto al danno arrecato all'erario oltre quattro milioni . Si richiamava, all’uopo, la recente pronuncia a Sezioni Unite penali sentenza n. 12350/2010 , secondo la quale è configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale artt. 2 e 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato art. 640, comma 2, n. 1, c.p. , poiché qualsiasi condotta fraudolenta diretta all'evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. Il ricorso del P.M. deduceva che l’organo del riesame avesse errato nel ritenere che il caso de quo fosse regolato dalla citata pronuncia, per sostanziale non identità del profitto derivante dai due reati. Inapplicabile il principio dell’assorbimento tra fattispecie penali. La Quinta Sezione penale di Cassazione, con sentenza n. 51408, depositata il 19 dicembre 2013, ritenendo il ricorso fondato, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al medesimo Tribunale del riesame per nuovo esame, rilevando come non vi fosse sostanziale identità del profitto derivante del profitto derivante dai due reati diverse erano le condotte truffa aggravata, per l’assegnazione di carburante ad accisa agevolata, e contrabbando, per la successiva cessione dei prodotti ammessi all’aliquota in esame , diverse le persone offese nell’un caso la Provincia, mentre nel secondo lo Stato e diversi, infine, anche il danno e il profitto rispettivamente, ottenimento di carburante a regime agevolato ed evasione dell’imposta, ancorché fosse derivato per l’associazione un profitto, pari a due milioni di euro, inferiore al danno arrecato all’erario, di oltre quattro milioni .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 novembre - 19 dicembre 2013, n. 51408 Presidente Lombardi – Relatore Lapalorcia Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Salerno con ordinanza 17-4-2013 ha annullato il decreto del Gip della stessa sede nella parte relativa al sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente ex art. 640 quater cod. pen. di una serie di beni appartenenti a V.L. e alla Di Donato Petroli srl, disposto in relazione al reato di truffa aggravata ai danni della Provincia di Salerno capo B . 2. Il capo C dell'incolpazione provvisoria è invece relativo al contrabbando di carburante art. 40 primo comma lett. c e quarto comma d. lgs. 504/1995 , per il quale è stato confermato il sequestro preventivo dell'impianto di distribuzione carburanti della Di Donato Petroli. 3. Le indagini riguardano un'associazione per delinquere finalizzata a reati di contrabbando di carburante grazie all'ottenimento dalla Provincia di Salerno di carburante a tassazione agevolata mediante l'artifizio della presentazione di richieste da parte di imprese agricole inesistenti o di richieste eccedenti il fabbisogno di imprese agricole realmente esistenti, carburante di poi ceduto ad acquirenti non aventi diritto all'accisa agevolata, con evasione dell'accisa pari a quattro milioni 750mila Euro e profitto per l'associazione pari a circa due milioni di Euro in conseguenza del pagamento in nero, da parte degli acquirenti, di ulteriori 15 centesimi per litro di carburante rispetto al prezzo agevolato. 4. Il tribunale escludeva il fumus del reato di truffa aggravata ritenendo quest'ultimo reato assorbito in quello di contrabbando in quanto dalla condotta, che aveva determinato un profitto per gli acquirenti del carburante, era derivato un profitto per l'associazione due milioni di Euro inferiore rispetto al danno arrecato all'erario oltre quattro milioni . Si richiamava al riguardo la pronuncia di questa corte a sezioni unite secondo la quale è configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale artt. 2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. , in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta all'evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni Cass. Sez. U, 1235/2010 . 5. Il PM ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alle norme incriminatrici per essere le condotte descritte nei due capi d'imputazione relative a fatti diversi. Quanto alla truffa, si tratterebbe dell'induzione in errore della Provincia di Salerno attraverso la creazione di false imprese agricole o il sovradimensionamento del fabbisogno di imprese esistenti, quanto al contrabbando rileverebbe la successiva condotta di cessione a terzi privi di titolo del carburante, ottenuto con la prima condotta illecita, a prezzo superiore a quello del carburante agevolato, ma inferiore a quello del carburante privo di agevolazioni. 6. La richiesta era quindi di annullamento dell'ordinanza. 7. Il 7-11-2013 l'avv. Sergio Cola per V. ha depositato memoria ex art. 611 codice di rito osservando che in materia il ricorso è proponibile solo per violazione di legge, che il PM non aveva avanzato richieste, che il danno all'erario era stato quantificato dall'Agenzia delle Entrate in soli 65mila Euro. Considerato in diritto 1. Il ricorso del PM è fondato. 2. L'organo del riesame, nel ritenere il caso di specie regolato, per sostanziale identità del profitto derivante dai due reati, dall'indirizzo di questa corte a sezioni unite Cass. Sez. U, 1235/2010 , non ha tenuto conto che esso, di indubbia esattezza, non si attaglia in concreto alla fattispecie in esame, diversa da quella ivi esaminata in relazione alla quale è stato affermato il rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale artt. 2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. e ritenuto l'assorbimento della truffa aggravata ai danni dello Stato nelle violazioni finanziarie, richiamando il cosiddetto principio di assimilazione sancito dall'art. 325 del T.F.U.E. e precisando che le fattispecie penali tributarie, repressive anche delle condotte di frode fiscale in materia di I.V.A., esauriscono la pretesa punitiva dello Stato e dell'Unione Europea perché idonee a tutelare anche la componente comunitaria, atteso che la lesione degli interessi finanziari dell'U.E. si manifesta come lesiva, in via diretta ed indiretta, dei medesimi interessi. 3. Invero, a differenza che nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, nel presente i reati sub B e C , come evidenziato nel ricorso, sono contrassegnati da condotte diverse, localizzate in momenti distinti, così come sono diverse le persone offese e diversi il danno ed il profitto, onde la fattispecie della truffa non esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, dando luogo, tra l'altro, ad un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale. 4. Il fatto contestato come truffa aggravata capo B , che legittima il sequestro a fini di confisca per equivalente ex art. 640 ter cod. pen., è integrato dagli artifizi e raggiri diretti all'UMA della Provincia di Salerno mediante la falsa creazione di imprese agricole aventi diritto all'assegnazione di carburante ad accisa agevolata ed offende il predetto ufficio e quindi l'ente provincia. 5. Esso precede temporalmente la condotta di destinazione ad usi soggetti a maggior imposta dei prodotti ammessi ad aliquota agevolata capo C, contrabbando , configurata dalla successiva cessione dello stesso a soggetti non aventi diritto, condotta che vede come persona offesa lo Stato. 6. Anche il danno ed il profitto sono diversificati, dal momento che il danno dell'Urna, conseguente agli artifizi e raggiri, non coincide con quello erariale da evasione fiscale, e il profitto dei due reati è rappresentato, nel caso della truffa, dall'ottenimento del carburante a regime fiscale agevolato poi rivenduto a prezzo superiore a quello di tale tipologia di carburante, anche se inferiore a quello della tipologia non agevolata, mentre, nel caso del contrabbando, dall'evasione dell'imposta. 7. La tesi dell'assorbimento propugnata dal tribunale del riesame risulta quindi contrastata dagli argomenti di cui sopra. 8. Manifestamente infondati sono, da ultimo, i rilievi di cui alla memoria difensiva nell'interesse del V. , avendo il PM dedotto per l'appunto il vizio di violazione di legge, censurabile in questa sede in subiecta materia, nonché avanzato specifiche richieste annullamento dell'impugnata ordinanza con ogni ulteriore conseguenza” , mentre è irrilevante che il danno all'erario sia stato quantificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in circa 65mila Euro. 9. Il provvedimento impugnato merita annullamento con rinvio per nuovo esame al giudice a quo che si uniformerà alle indicazioni di cui sopra. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.