Rivali in amore si prendono a botte: basta un graffio e scatta la condanna per lesioni

Affinché di malattia possa parlarsi, ai fini della sussistenza del reato di lesione personale di cui all’art. 582 c.p., è sufficiente qualsiasi alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, lieve e non compromettente le condizioni organiche generali come un semplice graffio.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 51393 del 20 dicembre 2013. Un segno sul viso e si va in Tribunale. Una donna ricorre in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Massa che aveva assolto una sua rivale in amore, la quale, durante un alterco, le aveva procurato un graffio sul viso e una prognosi di dieci giorni. Al contrario di quanto si può pensare É incongrua e giuridicamente erronea l’affermazione secondo la quale il graffio riportato dalla ricorrente non fosse qualificabile come lesione, nell’accezione penalistica, in palese dissonanza con il pacifico insegnamento giurisprudenziale di legittimità. Graffio = lesioni. In un suo precedente, la Suprema Corte ha chiarito che per la configurazione della nozione di malattia , rilevante ai fini della sussistenza del reato di lesione personale di cui all'art. 582 c.p., è sufficiente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione . Sulla base di ciò, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 ottobre – 20 dicembre 2013, n. 51393 Presidente Lombardi – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Massa, pronunciando sull'appello proposto dalle parti civili M.S. ed V.E. , confermava la sentenza del 12/10/2, con la quale il Giudice di pace di Aulla aveva assolto Me.Pa. , imputata dei reati di ingiuria, lesione personale e diffamazione a lei ascritti in danno delle anzidette persone offese. 2. Avverso tale pronuncia, il difensore e procuratore speciale delle costituite parti civili ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. Considerato in diritto 1. Le ricorrenti eccepiscono violazione dell'art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen., in relazione agli artt. 187, 192, commi 1 e 2, e 546 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 42, 582, 594 e 595 cod. pen. Lamentano, in particolare, carenza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni delle persone offese ritenute inaffidabili, contrariamente a quelle dell'imputata, asseritamente confermate dalla deposizione di B.A. , quest'ultimo, ingiustamente, ritenuto credibile sulla base di un dato processuale assolutamente non vero, ossia la mancata riconciliazione con l'imputata. Tale circostanza, in particolare, era smentita dalle dichiarazioni della stessa Me. , la quale aveva riferito che all'epoca dei fatti il marito viveva in casa sua e non convivesse più con la M. , avendo intenzione di tornare ad abitare con lei, cosa che poi si era avverata. Contesta, inoltre, l'assunto argomentativo del giudice di appello secondo cui il graffio riportato da M.S. nel corso dell'alterco con l'imputata, avesse carattere di lesione personale, dall'altra comportare una prognosi di giorni dieci di guarigione. 2. Il ricorso è, certamente, fondato e merita quindi accoglimento. Ed invero, l'insieme motivazionale della pronuncia impugnata non offre idonea giustificazione delle ragioni per le quali, nelle contrapposte versioni delle parti, sia stata privilegiata la versione resa dall'imputata, asseritamente confermata dalle dichiarazioni del marito, ritenute attendibili sulla base del dato fattuale, pur esso contestato, che all'epoca dei fatti non fosse intervenuta la riconciliazione con la moglie, nonostante le affermazioni di quest'ultima. Incongrua - oltre che giuridicamente erronea - è, inoltre, l'affermazione secondo la quale il graffio riportato dalla M. non fosse qualificabile lesione, nell'accezione penalistica, in palese dissonanza con pacifico insegnamento giurisprudenziale di legittimità cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Rv. 248778 secondo cui, ai fini della configurazione della nozione di malattia , rilevante ai fini della sussistenza del reato di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., è sufficiente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione fattispecie in tema di escoriazioni . 3. Per quanto precede, la sentenza deve essere impugnata ai soli effetti delle statuizioni civili, in presenza di ricorso per cassazione proposto dalle sole parti civili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.