Il terzo acquirente dell’immobile deve usare l’ordinaria diligenza, altrimenti rischia la confisca

In tema di lottizzazione abusiva, pur se resta estraneo al relativo procedimento penale, l’acquirente degli immobili, in cui tale reato edilizio si è concretato, non è automaticamente qualificabile come terzo in buona fede rispetto all’attività criminosa in altri termini, non può, sempre automaticamente, rimanere indenne dalla confisca degli immobili stessi.

Infatti, qualora – al momento dell’acquisto e nel periodo delle prodromiche trattative – si comporti in modo imprudente e negligente, con tale condotta l’acquirente si pone in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all’attività illecita. Lo ha stabilito la Terza sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51387, depositata il 19 dicembre 2013. Il reato di lottizzazione abusiva. La fattispecie penale di cui all’art. 44, primo comma, lett. c , D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo Unico dell’Edilizia , va letta in combinato disposto con l’art. 30 del medesimo Decreto, il quale equipara la lottizzazione abusiva materiale attuata cioè mediante opere edilizie o di urbanizzazione a quella giuridica effettuata mediante il frazionamento e la vendita finalizzata alla destinazione, a scopo edificatorio, del terreno . Per la giurisprudenza di legittimità, anche la vendita di un solo lotto abusivo integra il reato in esame. L’illecito può essere commesso tanto da chi procede al frazionamento del terreno, quanto da chi prepara la zona per il futuro insediamento edilizio, unitamente ai tecnici ed a coloro che svolgono il ruolo di mediatori per la vendita degli immobili abusivi. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, occorre che il reo preveda e voglia il condizionamento e la limitazione della riserva pubblica di programmazione territoriale, mediante la condotta di predisposizione dei terreni ad accogliere insediamenti non consentiti o, in ogni caso, non programmati sulla base della normativa edilizia applicabile. La condotta del terzo acquirente La sentenza in commento si pone nel solco dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di sequestro e confisca di immobili abusivamente lottizzati, l'art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia - D.P.R. n. 380/2001, nel prosieguo indicato anche solo come TUE - deve essere interpretato in modo conforme alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, e pertanto nel senso che il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente, con il proprio atto di acquisto, al reato di lottizzazione abusiva, non può essere assoggettato alla misura ablatoria sopra ricordata, salvo che tale partecipazione non sia accompagnata anche da un elemento soggettivo costituito da una condotta almeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale o materiale. Sul punto, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo più volte ha precisato che un atto dell’autorità pubblica, che incide sul diritto di proprietà, deve realizzare un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la necessità di tutelare i diritti fondamentali degli individui fra cui, appunto, quello di proprietà . In altri termini, per la Corte di Strasburgo, il legittimo sacrificio imposto in nome dell’interesse pubblico, sotteso alle esigenze di salvaguardia di una ordinata pianificazione territoriale, non può di fatto porre nel nulla l’oggetto del diritto di proprietà. Tale diritto, infatti, ha trovato una forte tutela nell’art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, il quale prevede, al primo comma, che ogni persona, fisica o giuridica, ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno, dunque, può essere privato della sua proprietà, se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. e la correlata questione di legittimità costituzionale. La sentenza in esame si distingue peraltro per aver ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, TUE, in relazione agli artt. 3, 25, comma 2 e 27, comma 1, Cost., sollevata dalla società ricorrente, nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti. Sul punto, la ricorrente aveva sottolineato come l'interpretazione della predetta disposizione del TUE dovesse mutare a seguito della sopravvenuta giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e, nella specie, rifacendosi all'orientamento che riconduce la confisca dell’immobile, realizzato in lottizzazione abusiva, ad una pena , ai sensi dell'art. 7 della Convenzione. Orbene, nella pronuncia in esame, la Suprema Corte afferma che la confisca, rispetto all’immobile acquistato da terzi, non è prevista nei confronti di persone estranee ai fatti, bensì di soggetti che hanno partecipato materialmente, con il proprio atto di acquisto, al reato. Pertanto, spetta al giudice dell’esecuzione valutare l’esistenza, in capo al terzo acquirente, di profili di colpa rappresentati dalla omissione dell’adeguata informazione attinente all’acquisto in rapporto ai titoli abilitativi e agli strumenti urbanistici del luogo in cui la lottizzazione abusiva si è verificata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 ottobre - 19 dicembre 2013, n. 51387 Presidente Fiale – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2012 la Corte d'appello di Palermo ha respinto l'opposizione proposta da La Nuova Immobiliare Srl acquirente di un'unità immobiliare facente parte del comprensorio realizzato da Poggio Mondello S.r.l. e da altri costruttori e oggetto del provvedimento di confisca disposto con sentenza del 29 gennaio 2000 dal pretore di Palermo, sentenza sul punto confermata nei successivi gradi di giudizio ex articoli 667 e 676 c.p.p. avverso l'ordinanza della stessa corte del 19 luglio 2012, con cui era stata rigettata l'istanza di revoca della confisca presentata dalla stessa società. 2. Hanno presentato ricorso i difensori adducendo due motivi. 2.1 Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 44, comma 2, d.p.r. 380/2001 e 19 l. 47/1985, con correlato vizio motivazionale. Avendo la Corte di Strasburgo affermato che la confisca è una pena, per cui, come ha riconosciuto poi anche la giurisprudenza di legittimità, non si applica a coloro ai quali in sede di giudizio penale non è stato mosso rilievo alcuno, né doloso né colposo, la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l'articolo 44 citato, poiché stabilire se una condotta sia dolosa o colposa spetta solo al giudice della cognizione, mentre il giudice dell'esecuzione deve limitarsi a constatare quanto accertato nel giudizio di cognizione, e sia la ricorrente sia la sua dante causa Buffa Salvatore & amp C. s.n.c. non sono state neppure oggetto di indagine. Invece, il giudice dell'esecuzione ha individuato elementi che attesterebbero la compartecipazione colposa della opponente al reato di lottizzazione abusiva. Se fosse corretta tale interpretazione dell'articolo 44, comma 2, si dovrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo per violazione degli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost. nella parte in cui imporrebbe al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti , e per violazione dell'articolo 117, primo comma, Cost. in relazione al rispetto delle norme internazionali pattizie, salvo si ritenesse che le norme CEDU ritenute violate dalla Corte di Strasburgo contrastino con la Costituzione e anche questo sarebbe giudizio da rimettere alla Corte Costituzionale. 2.2 Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 44, comma 2, d.p.r. 380/2001, 19 l. 47/1985 e 7 CEDU. La corte territoriale ritiene non reperiti indici di sicura inconsapevolezza al momento dell'acquisto e dunque sostanzialmente formula a carico della ricorrente un addebito, di natura colposa, consistente nell'omessa acquisizione, da parte del compratore, di ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto , e, quindi, una condotta penalmente rilevante ed integrante la fattispecie contravvenzionale della lottizzazione abusiva . Ma il deficit di colpa non è stato individuato nel procedimento celebrato per il reato di lottizzazione abusiva e dunque a chi è rimasto estraneo a tale procedimento non può rimproverarsi, in sede di esecuzione, condotta colposa . Inoltre la corte, anziché trovare indizi di sicura consapevolezza colposa , formula mere ipotesi, sconfessando una propria coeva ordinanza dove valuta le stesse circostanze. D'altronde la questione non è stabilire se vi siano stati rapporti d'affari della ricorrente con altri imprenditori, bensì quale sia la relazione tra gli affari immobiliari e la consapevolezza della lottizzazione illecita. 3. In data 9 ottobre 2013 i difensori hanno presentato memoria e motivi nuovi che, in effetti, consistono in un unico motivo, che denuncia violazione di legge in riferimento agli articoli 44, comma 2, d.p.r. 380/2001, 19 l. 47/1985 e 7 CEDU nonché motivazione manifestamente illogica. Si afferma che, se è astrattamente condivisibile l'interpretazione nel senso che non essere stato imputato nel processo per il reato di lottizzazione abusiva non esonera l'acquirente dalla verifica della sua buona fede al momento dell'acquisto, la corte territoriale sarebbe stata illogica e apodittica nel ritenere insussistente la buona fede negli acquirenti per mera contaminazione con soggetti gravitanti in orbita mafiosa . La corte si è limitata, appunto apoditticamente, a rilevare di non avere per gli acquirenti rinvenuto indici di sicura inconsapevolezza. Si chiede pertanto al giudice di legittimità l'affermazione del principio di parità dei soggetti di fronte alla legge, in riferimento anche a un precedente Cass. sez. 3^, 4 ottobre 2012 n. 38738 attinente alla stessa lottizzazione. Considerato in diritto 4. Il ricorso è parzialmente fondato. 4.1 Il primo motivo adduce che, essendo la confisca degli immobili oggetto di lottizzazione abusiva - già prevista nell'articolo 19 l. 47/1985 e ora collocata nel secondo comma dell'articolo 44 d.p.r. 380 2001 - una pena, non è applicabile a chi non è stato condannato in sede penale, e pertanto il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione penale nello stabilire se la condotta del proprietario dei beni sia dolosa o colposa, il suo unico compito essendo circoscritto a constatare quanto accertato nel giudizio di cognizione. Questa lettura si pone in contrasto proprio con la giurisprudenza invocata dal ricorrente. Premesso che la giurisprudenza di legittimità, che dapprima aveva inteso come contravvenzione dolosa il reato di lottizzazione abusiva in tal senso S.U. 3 febbraio 1990 n. 2720 , si è poi chiaramente orientata, in considerazione anche della configurazione a consumazione alternativa del reato stabile a partire da S.U. 28 novembre 2001-8 febbraio 2002 n. 5115 , per il rilievo della mera colpa v., p.es., Cass. sez. 3, 17 marzo 2009 n. 17865 Cass. sez. 3, 26 giugno 2008 n. 37472 e Cass. sez. 3, 1 luglio 2004 n. 39916 , in questo quadro interpretativo si è inserita la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che, con la sentenza del 20 gennaio 2009, Sud Fondi S.r.l. e altri contro Italia, ha ritenuto applicabile l'articolo 7, comma 1, CEDU all'istituto della confisca, indipendentemente dalla qualificazione giuridica conferitagli dal diritto interno degli Stati membri. La sentenza del 20 gennaio 2009 è stata pronunciata dalla Corte di Strasburgo in via principale nel caso, appunto, Sud Fondi S.r.l. e altri contro Italia definito poi con la condanna risarcitoria a carico dell'Italia pronunciata nella ulteriore sentenza del 10 maggio 2012 era stata tuttavia preceduta dalla sentenza sulla ricevibilità del ricorso, pronunciata il 30 agosto 2007, con la quale la Corte di Strasburgo aveva ritenuto ricevibile il ricorso perché la confisca deve qualificarsi pena. Già sulla scorta di tale sentenza di ricevibilità, immediatamente adeguandosi al diritto comunitario, questa Suprema Corte, Cass. sez. 3, 24 ottobre 2008 n. 42741 esclude la confisca nei confronti dei soggetti estranei alla commissione del reato e possessori in buona fede del bene, non potendosi trovar fondamento neppure per una sanzione amministrativa quale, secondo il diritto interno, è la confisca in criteri di responsabilità oggettiva. Sulla stessa linea si collocano in seguito Cass. sez. 3, 12 dicembre 2008-19 marzo 2009 n. 12118 che sottolinea la natura sanzionatoria della confisca , Cass. sez. 3, 9 luglio 2009 n. 36844, Cass. sez. 3, 29 settembre 2009 n. 42718 la quale chiarisce che il terzo acquirente di immobile abusivamente lottizzato partecipa materialmente col proprio atto di acquisto al reato, potendo peraltro subirne la confisca solo se sia ravvisabile in lui una condotta quantomeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione e Cass. sez. 3, 18 ottobre 2012 n. 45833 che conferma che la confisca è disponibile anche al di fuori di una condanna se nella condotta del terzo sono riscontrabili quantomeno profili di colpa . La questione interpretativa si è spostata, quindi, sulla identificazione della condotta del terzo acquirente che sia incompatibile con la sua buona fede Cass. sez. 3, 26 giugno 2008 n. 37472 evidenzia che la buona fede consiste, nella fattispecie, nell'avere partecipato inconsapevolmente alla operazione illecita dopo aver adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesti dall'ordinaria diligenza Cass. sez. 6, 23 novembre 2010 n. 45492 ammette la disposizione di sequestro preventivo finalizzato a confisca anche nei confronti del terzo acquirente se questo non ha assunto, deliberatamente o per trascuratezza, tutte le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'immobile con gli strumenti urbanistici Cass. sez. F, 24 luglio 2012 n. 31921 afferma che l'acquirente di immobili abusivamente lottizzati non può dirsi terzo estraneo rispetto al reato, salva la prova di avere agito in buona fede partecipando inconsapevolmente all'illecita operazione lottizzatoria dopo aver adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesti dall'ordinaria diligenza doveri che, puntualizza da ultimo Cass. sez. Ili, 28 febbraio 2013 n. 15981, non si esauriscono nell'avere stipulato con atto pubblico notarile l'acquisto dell'immobile abusivamente lottizzato - essendo indispensabile per affermare la buona fede dell'acquirente l'esame specifico dell'atto traslativo e della documentazione a questo allegata in una corretta prospettiva di verifica dell'esistenza di un'aspettativa di esattezza giuridica dei provvedimenti amministrativi su cui il privato possa fare affidamento onere di verifica peraltro condiviso in sostanza col notaio rogante - e il cui spessore è comunque inciso anche dal comportamento dell'autorità amministrativa, poiché, pur costituendo quantomeno profili di colpa la mancata assunzione delle necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, qualora la fattispecie sia conformata da un prolungato comportamento omissivo della P.A., dall'esistenza di una prassi favorevole attestata dal notaio rogante e dall'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo dei venditori dell'immobile, è configurabile una posizione di buona fede dell'acquirente Cass. sez. 3, 6 marzo 2013 n. 15987 . 4.2 Questa breve ricapitolazione di un percorso interpretativo nel quale si è espletata attentamente l'attività di nomofilachia conduce a sintetizzare il suo traguardo attuale nel senso che è ormai giurisprudenza consolidata che, pur se resta estraneo al procedimento penale per lottizzazione abusiva, l'acquirente degli immobili in cui questa si è concretata non è automaticamente qualificabile come terzo in buona fede rispetto all'attività criminosa, vale a dire non può, sempre automaticamente, rimanere indenne dalla confisca degli immobili stessi. Infatti, qualora al momento dell'acquisto e nel periodo delle prodromiche trattative si comporti in modo imprudente e negligente, con tale imprudente e negligente condotta l'acquirente si pone in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all'attività illecita così la già citata Cass. sez. 3, 26 giugno 2008 n. 37472 - per la quale norma incriminante, contravvenzionale, è sufficiente l'elemento soggettivo della colpa -, motivo per cui l'acquirente di immobili o terreni abusivamente lottizzati non può dirsi terzo realmente estraneo al reato di lottizzazione abusiva se non prova di avere agito in buona fede partecipando inconsapevolmente all'operazione illecita dopo aver adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesti dall'ordinaria diligenza in relazione al contenuto specifico dell'attività di compravendita immobiliare da lui posta in essere adempimento la cui valutazione spetta naturalmente al giudice di merito, il quale - trattandosi di soggetto rimasto estraneo al processo per lottizzazione abusiva - non può non essere il giudice dell'esecuzione. Da ciò consegue il chiarimento in senso negativo di due questioni profilate nel motivo in esame. La prima, che era già stata identificata dalla corte territoriale la quale nella motivazione dell'ordinanza impugnata evidenzia come l'opponente aveva configurato un automatismo di sussistenza di buona fede e inconsapevolezza nell'acquisto del bene nel caso di estraneità al processo penale , è l'automatismo prospettato dal ricorrente nel senso che a chi non è stato ritenuto responsabile del reato di lottizzazione abusiva nel relativo processo non potrebbe porsi a carico, poi, la confisca di immobili coinvolti in tale lottizzazione. La seconda, logicamente discendente dalla prima, è la circoscrizione della cognizione del giudice dell'esecuzione, che, sempre ad avviso del ricorrente, dovrebbe limitarsi, senza aggiungere alcunché, a constatare quello che è stato accertato dal giudice del processo attinente alla lottizzazione abusiva. L'impostazione giurisprudenziale, al contrario, da atto della distinzione tra soggetti condannati e soggetti che patiscono la confisca in particolare Cass. sez. 3, 18 ottobre 2012 n. 45833 specifica che la confisca può essere applicata anche al di fuori della condanna se nella condotta del terzo sono riscontrabili quantomeno profili di colpa poiché in sede di esecuzione la questione viene affrontata, logicamente rientra nel potere-dovere di cognizione giurisdizionale dal giudice dell'esecuzione accertare la sussistenza o meno dei profili di colpa cui è subordinata la confiscabilità del bene nei confronti di soggetti non condannati per il reato di lottizzazione abusiva. L'eccezione di costituzionalità dell'articolo 44, secondo comma, d.p.r. 380/2001 per violazione degli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost. nella parte in cui imporrebbe al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti , e per violazione dell'articolo 117, primo comma, Cost. in relazione al rispetto delle norme internazionali pattizie, è, a ben guardare, irrilevante, poiché la confisca non è prevista nei confronti di persone estranee ai fatti, bensì di soggetti che hanno partecipato materialmente con il proprio atto d'acquisto al reato riguardo ad affini questioni di illegittimità costituzionale cfr. comunque Cass. 3, 13 luglio 2009 n. 39078 e Corte Cost. 239/2009 e d'altronde, non si prescinde da un giudizio lato sensu definibile di responsabilità, anche se questo non ha come contenuto la responsabilità dell'illecito penale, ma concerne l'esistenza di profili di colpa rappresentati dalla omissione dell'adeguata informazione attinente all'acquisto in rapporto ai titoli abilitativi e agli strumenti urbanistici aspetti che ora si intrecciano con la responsabilità notarile . Il motivo risulta quindi infondato. 4.3 Anche il secondo motivo tende a identificare l'attività cognitiva nel processo penale per lottizzazione abusiva con l'attività cognitiva del giudice dell'esecuzione, nel senso che, se nel processo penale non è stato individuato alcun deficit colposo nella condotta del ricorrente, nessuna condotta colposa le può essere rimproverata in sede di esecuzione. Vale dunque, per questo aspetto, quanto appena osservato a proposito del primo motivo. Palesemente di merito, id est inammissibile in questa sede, è l'ulteriore doglianza che la corte territoriale abbia formulato mere ipotesi, anziché identificare indizi di sicura consapevolezza colposa . Oltre a questo, tuttavia, il motivo contiene una censura relativa all'oggetto della valutazione effettuata dalla corte territoriale, affermando che questa non deve concernere l'esistenza di rapporti d'affari della ricorrente tramite i suoi soci apicali con altri imprenditori a loro volta connessi con gruppi mafiosi, bensì la relazione tra gli affari immobiliari e la consapevolezza della lottizzazione illecita. Tale aspetto è collegabile, a ben guardare, con il contenuto del motivo nuovo riversato nella memoria del 9 ottobre 2013. In quest'ultimo, invero, la ricorrente propone una censura simile dopo avere - così si potrebbe anche intendere - rinunciato alla prima linea difensiva in punto di diritto con cui sosteneva l'esonero dell'acquirente dalla verifica della buona fede qualificando astrattamente condivisibile ritenere che il fatto di non essere stato imputato non esonera l'acquirente dalla suddetta verifica , lamenta che la corte territoriale avrebbe errato nell'escludere la buona fede per una mera contaminazione con soggetti gravitanti in orbita mafiosa , limitandosi ad affermare di non avere per gli acquirenti rinvenuto indici di sicura inconsapevolezza. Questa censura, che corrisponde in sostanza all'ultima del secondo motivo, risulta fondata, poiché la corte ha ricostruito una complessa serie di rapporti personali e di correlate vicende processuali mafiose senza però addurre concreti e specifici elementi relativi, invece, alla compravendita in forza del quale la ricorrente e divenuta proprietaria dell'oggetto della confisca. Come insegna la giurisprudenza più sopra richiamata, la valutazione in questo caso deve attenere alla ordinaria diligenza con cui l'acquirente ha gestito la propria attività precontrattuale e contrattuale, assumendo le necessaria informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibile dell’intervento con gli strumenti urbanistici da ultimo v. ancora Cass. sez. 3, 6 marzo 2013 n. 15987 . E pertanto insufficiente a espletare un accertamento di carenza di buona fede ai fini dell'assoggettamento alla confisca ricostruire soltanto una rete di rapporti personali, senza identificare quantomeno elementi oggettivi di negligenza nella condotta informativa tenuta dal terzo quando questi si è fatto acquirente di beni coinvolti nella lottizzazione abusiva. L’ordinanza, sotto questo aspetto, è dunque incorsa in violazione di legge, dato che non ha correttamente identificato il contenuto della cognizione che è necessaria per sottoporre alla confisca soggetti terzi rispetto al processo penale di lottizzazione abusiva. Ne consegue l'annullamento, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame.