Fa mancare i mezzi di sussistenza a moglie e figli: «Sono disoccupato». Per i giudici non basta

La presenza della certificazione dello stato di disoccupazione, in difetto di comprovati elementi attestanti il necessario e dovuto impegno dell’imputato alla ricerca di un lavoro pur modestamente retribuito, non giustifica un atteggiamento di passività probatoria, essendo corretta e legittima l’aspettativa di moglie e figli in merito ai mezzi di sussistenza.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 51027 del 18 dicembre 2013. Il fatto. La Corte d’Appello di Lecce condanna un uomo per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli minori, omettendo di versare per intero le relative somme determinate dal giudice civile in sede di giudizio di separazione. L’uomo ricorre in Cassazione. Il fatto di essere disoccupato non ha efficacia scriminante. L’uomo lamenta che la Corte territoriale non aveva tenuto conto delle sue condizioni economiche, tali da non consentirgli di affrontare gli obblighi civili impostigli, determinate dallo stato di disoccupazione. La Cassazione giudice il ricorso inammissibile come dedotto dalla Corte leccese, l’asserita assoluta impossibilità a provvedere ad assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori ed alla moglie separata non risulta che dalle mere asserzioni del ricorrente, in uno con una certificazione di stato di disoccupazione che, di per sé, in difetto di comprovati elementi oggettivi e soggettivi attestanti il pur necessario quanto dovuto impegno dell’imputato alla ricerca di un lavoro pur modestamente retribuito non esonera lo stesso ad assumere un atteggiamento processuale di passività probatoria se,come nella specie, la relativa carenza è sostanzialmente a lui imputabile, pacifica essendo la corretta e legittima aspettativa delle persone offese da tale condotta in punto di contestata elusione di assicurazione ai figli minori e alla moglie dei mezzi di sussistenza .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 novembre – 18 dicembre 2013, numero 51027 Presidente Garribba – Relatore Serpico Ritenuto in fatto e considerato in diritto Sull'appello proposte per i soli interesse civili da D.G.M.C. , nella qualità di parte civile nel procedimenti penale a carice di G.R. , imputato del reato di cui all'art. 570 co.2 numero 2 cp. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie ed ai figli minori, omettendo di versare per intero le relative somme determinate dal competente giudice civile in sede di giudizio di separazione tra coniugi, ed assolto da detto reato con sentenza del Tribunale di Lecce - sez.ne dist.ta di Galatina - in data 22-04-2009 perche il fatto non sussisteva Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 2-02-2011, in riforma dell'impugnata sentenza ai soli effetti civili, condannava il predetto G. al risarcimento danni in favore della costituita p.c. appellante, in misura da liquidarsi in separata sede innanzi al competente giudice civile, liquidando alla predetta una provvisionale di Euro 5.000,00. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in violazione delle art. 606 co.1 lett.b cpp. in merito all'art. 570 co.2 numero 2 cp. e relativa violazione dell'art. 606 co.1 lett.e cit. per mancanza di motivazione con riferimento al combinato disposte degli artt. 111 co.6 della Costituzione e 192 co.1, 125 co.3 e 546 co.1 lett.e cpp. in relazione alle condizioni economiche dell'imputato, comprovatamente tali da non consentirgli di affrontare nell'intero gli obblighi civili impostigli in sede di giudizio di separazione tra coniugi, avuto riguardo al comprovate stato di soggetto in stato di disoccupazione, peraltro incolpevole. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende, nonché a pagare allo Stato le spese sostenute dalla parte civile ammessa al relativo patrocinio che liquida complessivamente come da dispositivo. Ed invero, come esattamente dedotto dai giudici della Corte territoriale leccese, l’asserita assoluta impossibilità a provvedere ad assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori ed alla moglie separata non risulta che dalle mere asserzioni del ricorrente, in uno con una certificazione di stato di disoccupazione che, di per se, in difetto di comprovati elementi oggettivi e soggettivi attestanti il pur necessario quanto dovuto impegno dell'imputato alla ricerca di un lavoro pur modestamente retribuito, non esonera lo stesso ad assumere un atteggiamento processuale di passività probatoria, se, come nella specie, la relativa carenza è sostanzialmente a lui imputabile, pacifica essendo la corretta e legittima aspettativa delle persone offese da tale condotta in punto di contestata elusione di assicurazione ai figli minori ed alla moglie dei mezzi di sussistenza, determinati in misura a suo tempo stabilita dall'AG di Lecce. Al riguardo l'impugnata sentenza si fa motivato carico di rappresentare le ragioni di accoglimento delle richiese della parte civile appellante, riformando la sentenza assolutoria di 1^ grado, ai soli effetti della responsabilità civile dell'imputato cfr. foll. 7 e 8 . Del resto, l’assunto del G. si caratterizza, agli effetti della relativa inammissibilità del ricorso, da caratteri del tutto privi di specificità, con una assertiva che richiama i termini esatti della configurabilità dell'obbligo dell'imputato verso gli aventi diritto ma che dimentica di rapportate detti principi al suo personale stato processuale segnatamente riferito alla comprovata oggettiva e concreta incapacità economica dell'obbligato. P.Q.M. DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento de] le spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende, nonché a pagare allo STATO le spese sostenute dalla parte civile che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 oltre IVA e CPA.