L’avvocato aderisce allo sciopero OUA … e la prescrizione slitta di 3 mesi e 6 giorni

Il rinvio dell’udienza dovuto all’adesione del difensore all’astensione collettiva delle udienze determina la sospensione del termine prescrizionale per tutto il tempo necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell’ordinario svolgersi del processo, fino alla data della successiva udienza.

Il caso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51160 depositata il 18 dicembre 2013, si è occupata del computo del termine di prescrizione in caso di astensione dell’avvocato difensore. Nel caso in esame, infatti, il difensore del condannato per il reato di percosse aveva aderito all’astensione collettiva dalle udienze proclamato dall’OUA facendo così rinviare l’udienza. Secondo l’avvocato non si dovrebbe tener conto del rinvio causato da tale adesione nel computo dei termini di prescrizione. Di parere opposto è, invece, la pacifica giurisprudenza di legittimità. La sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all’ipotesi di sospensione del procedimento penale. Infatti, il rinvio dell’udienza dovuto all’adesione del difensore all’astensione collettiva delle udienze determina la sospensione del termine prescrizionale per tutto il tempo necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell’ordinario svolgersi del processo, fino alla data della successiva udienza . La prescrizione non è ancora maturata. In conclusione, la Cassazione sottolinea che nella fattispecie occorre aggiungere ancora 3 mesi e 6 giorni al termine di prescrizione calcolato dal difensore, per effetto del rinvio disposto all’udienza del 21 marzo 2011.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 ottobre – 18 dicembre 2013, n. 51160 Presidente Ferrua – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 novembre 2012, il Tribunale di Milano confermava la sentenza dell'11 gennaio 2012 del giudice di pace di Milano, con la quale A.M.S. era condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di percosse, asseritamente commesso colpendo con uno schiaffo e con un ombrellata Z.M. . 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore, avv. Ugo Lecis, affidato a sei motivi a violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lettera B, in relazione all'articolo 152, comma 2, cod. pen., per essere intervenuta remissione extraprocessuale della querela, consistita nella richiesta proposta dalla parte civile, nel giudizio avente ad oggetto lo stesso fatto innanzi alla Corte Suprema dello Stato di California, di dismissione della causa dismissal with prejudice , con conseguente declaratoria di improcedibilità tale provvedimento, avente autorità di giudicato anche in Italia, comporta la remissione di querela nel procedimento penale italiano b violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lettera B, in relazione all'articolo 581 cod. pen., poiché non ogni schiaffo può essere riconducibile al reato di percosse, ma solo quelli idonei a produrre una apprezzabile sensazione dolorosa, che nel caso di specie non è stata accertata c violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lettera B, in relazione all'articolo 49, comma 2, cod. pen., per inoffensività dell'evento dannoso, in ossequio alla concezione realistica dell'illecito penale d violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lettera E, in relazione alla ritenuta sussistenza della scriminante della legittima difesa, anche sotto il profilo putativo artt. 52, 55 e 59 cod. pen. , in considerazione della mole fisica più massiccia e delle offese pronunciate dallo Z. il ricorrente sostiene che l'imputato difese l'incolumità propria e della moglie, presente alla lite e violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lettera E, in relazione alla credibilità della persona offesa, costituita parte civile, rispetto alla quale la Corte territoriale ha contraddittoriamente ritenuto sussistere elementi di conferma nella deposizione della teste C. , che pure ha subito cinque contestazioni dal pubblico ministero, ma ha escluso potesse rappresentare un elemento contrario la deposizione del teste di difesa Ci. , che aveva parlato di reciproca colluttazione f violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lettera E, in relazione alle statuizioni civili, alle spese di rappresentanza di parte civile ed alla quantificazione della pena, elementi rispetta i quali manca una congrua motivazione. 3. Con memoria difensiva al 30 settembre 2013 la parte civile Z.M. eccepisce la manifesta infondatezza dei motivi proposti, analizzandoli singolarmente. 3.1 Così il primo motivo trova adeguata risposta della decisione impugnata ed è inammissibile perché ripetitivo del corrispondente motivo di appello. 3.2 Il secondo motivo è contraddetto dalla giurisprudenza maggioritaria, che riconosce il reato di percosse anche in una semplice spinta inoltre il motivo si traduce in una valutazione di merito, laddove richiama la testimonianza di Ci. . 3.3 Il terzo motivo è contraddetto dalla motivazione delle due decisioni di merito. 3.4 Il quarto motivo è aspecifico, perché richiama genericamente atti del processo, che non riporta per esteso. 3.5 Il quinto motivo è manifestamente infondato, oltre che generico, poiché la deposizione della teste C. , all'esito delle contestazioni, è risultata coincidere con quanto riferito in fase investigativa, mentre quella del teste Ci. è rimasta contraddittoria. 3.6 Il sesto motivo è infondato, poiché le statuizioni civili e la pena sono specificamente motivate. 4. Con memoria del 1 ottobre 2013 il ricorrente propone tre motivi nuovi. 4.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione in merito alla ritenuta insussistenza della legittima difesa o dell'attenuante della provocazione, poiché una volta affermato che la vicenda trae origine da una discussione nata nel corso di un incontro casuale tra le parti e che fra i due vi era già della tensione, legata ad interessi economici sfociati in alcuni contenziosi, diventa contraddittorio escludere la scriminante o almeno l'attenuante. 4.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione in merito alla credibilità della parte civile, con riferimento al valore delle contestazioni dibattimentali, la cui presenza è stata indicata a sostegno della credibilità della teste C. , salvo poi valorizzarne l'assenza per ritenere attendibile la persona offesa. 4.2 Con il terzo motivo il ricorrente rileva l'intervenuta prescrizione del reato poiché la contestazione fissa il tempus commissi delicti al OMISSIS , considerando un tempo di sette anni e sei mesi, prolungato di 120 giorni per i rinvii disposti dal giudice di pace per il legittimo impedimento del difensore udienze del 22 giugno 2009 e del 27 giugno 2011 , rinvii che ai sensi dell'art. 159, comma 1, lettera a cod. pen. sospendono la prescrizione per massimo sessanta giorni, il termine sarebbe maturato alla data del 26 settembre 2013. A giudizio del ricorrente, in assenza di espressa dichiarazione di sospensione dei termini da parte del giudice, l'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura all'udienza del 21 marzo 2011 non ha analogo effetto sospensivo. Considerato in diritto 1. Il ricorso dell'imputato va rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 La sentenza impugnata esclude con motivazione articolata l'esistenza di un atto di remissione di querela, chiarendo che Z.M. ha proposto querela in data OMISSIS e non l'ha mai rimessa, insistendo nella richiesta di punizione con la costituzione di parte civile nel processo penale. Il ricorrente aveva dedotto che, nell'ambito di un processo civile instaurato innanzi alla Suprema Corte dello Stato della California contro l'attuale parte civile, questi aveva presentato domanda riconvenzionale nei confronti di alcuni soggetti, tra i quali l'odierno imputato, proprio in relazione ai fatti di percosse oggetto di questo procedimento. Poiché quel giudizio si è concluso con una pronuncia di dismissal with prejudice , per effetto della rinuncia dello Z. , la decisione americana di dichiarazione del difetto di giurisdizione, in virtù del giudicato formatosi ed in ossequio al principio del ne bis in idem , produrrebbe effetti anche nel giudizio italiano. 2.2 L'assunto non può essere condiviso, poiché, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, quand'anche l'azione di risarcimento dei danni in sede civile fosse intervenuta, non si potrebbe da ciò dedurre la manifestazione tacita della volontà di rimettere la querela. Come più volte questa Suprema Corte ha osservato, la remissione tacita extraprocessuale della querela può configurarsi solamente quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di chiedere l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine a fatti penalmente rilevanti, che hanno formato oggetto dell'istanza di punizione tali fatti devono essere univoci sì da potersi desumere con chiarezza la indicata incompatibilità. Il carattere della univocità non è stato riscontrato, in relazione a querela presentata da un coniuge nei confronti dell'altro, per i reati di lesioni personali e ingiurie, nella rinuncia ai reciproci addebiti nel corso della causa civile per separazione dei coniugi Sez. 6, n. 689 del 22/10/1999 - dep. 19/01/2000, Giardi A, Rv. 215318 nell'abbandono della causa civile instaurata per ottenere il risarcimento dei danni, a fortiori allorché il querelante abbia provveduto a trasferire , attraverso la costituzione di parte civile, l'azione per il risarcimento dei danni nel processo penale Sez. 5, n. 26634 del 27/04/2004, Schillizzi, Rv. 229867 nell'impegno assunto in sede civile di rimettere la querela Sez. F, n. 34501 del 21/08/2008, D'Amico, Rv. 240669 nella pace intervenuta tra i due contendenti Sez. 5, n. 3913 del 25/09/2006 - dep. 01/02/2007, Frasca, Rv. 236038 nella transazione del danno Sez. 5, Sentenza n. 43072 del 17/10/2007, Adami, Rv. 238501 . Peraltro l'analogo motivo di appello è stato ritenuto infondato anche perché, nel processo civile americano, l'imputato non ha mai assunto la veste di parte. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché la motivazione della decisione richiama la costante giurisprudenza di legittimità, mai contraddetta da arresti di segno opposto - a tenore del quale nell'art. 581 cod. pen. il termine percuotere non è utilizzato solo nel significato di battere, colpire o picchiare, ma anche in un significato più ampio, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, comprensivo anche della spinta esercitata, poiché l'azione si estrinseca in un'energia fisica direttamente nei confronti della persona Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldassin, Rv. 247267 Sez. 5, n. 15004 del 06/02/2004, Morrone, Rv. 228497 così il delitto è stato riconosciuto nella condotta di colui che colpisca la persona offesa ripetutamente sulla spalla al fine di spintonarla fuori da un negozio Sez. 5, n. 11638 del 12/01/2012, Andrisani, Rv. 252953 . Del reso non può dimenticarsi che anche la semplice contusione, dando luogo ad un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, costituisce malattia e dunque integra il più grave delitto previsto dall'art. 582 cod. pen. Sez. 5, n. 22781 del 26/04/2010, I., Rv. 247518 conf. Sez. 5, n. 7422 del 03/12/2009 - dep. 24/02/2010, Patrizi, Rv. 246097 . 4. Anche il terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 49, comma 2, cod. pen., in relazione alla inoffensività dell'evento dannoso, è inammissibile, poiché una volta chiarito il corretto significato del termine percuotere ed acclarato che l'imputato colpì con uno schiaffo e con un ombrello la persona offesa, la mera richiesta di applicazione della norma sul reato impossibile in considerazione dell'inoffensività dell'evento è generica, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. 5. Il quarto motivo è inammissibile, poiché entrambe le sentenze di merito, con motivazione logica e priva di contraddizioni, hanno escluso la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, anche solo sotto il profilo putativo, restando accertato che fu l'imputato a ricorrere consapevolmente alle vie di fatto, sicché la riproposizione degli argomenti già utilizzati in sede di appello, delle tensioni esistenti fra le parti e delle offese pronunciate dalla persona offesa finisce col risultare aspecifica, poiché non tiene conto di quanto affermato dalla decisione della Corte territoriale. 5.1 Uguale sorte merita il primo motivo nuovo, che ripropone e sviluppa il tema della legittima difesa. 5.2 La censura riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione è poi inammissibile, poiché proposta per la prima volta con i motivi nuovi, laddove questi debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Vatavu Ionut, Rv. 254485 . 6. Inammissibile è anche il quinto motivo, con il quale si censura la valutazione di attendibilità della teste C. , in considerazione delle cinque contestazioni formulate dal Pubblico ministero durante la sua escussione e la diversa valutazione operata dal giudice in relazione al teste di difesa Ci. costituisce principio consolidato quello secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie, appare coerente e logica Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Nel caso di specie la Corte territoriale, sia pure con motivazione sintetica, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte civile Z. chiare, specifiche, reiterate e prive di contraddizioni e quelle della teste C. , la cui memoria è stata aiutata con il meccanismo legale delle contestazioni, correttamente eseguite, a seguito delle quali ella ha reso dichiarazioni conformi a quelle rese in fase investigativa sono state invece ritenute inattendibili quelle del Ci. , in relazione alla reciprocità delle offese ed al verificarsi di una colluttazione, anche perché diverse da quelle rese in precedenza. Quanto fin qui detto consente di ritenere inammissibile anche il secondo motivo nuovo, riguardante la valutazione di attendibilità della parte civile. 7. Il sesto motivo, riguardante la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del danno, alle spese di rappresentanza di parte civile ed alla pena è inammissibile, poiché meramente assertivo. 7.1 In aggiunta a ciò va considerato che in relazione al risarcimento del danno, la commissione di reati direttamente lesivi della sfera dei diritti fondamentali della persona umana quali quelli di percosse, ingiurie e minacce è produttiva di per sé di un danno morale in capo al soggetto passivo dell'azione delittuosa, per il cui ai fini del risarcimento non si richiede che sia fornita una specifica prova di esso, mentre la liquidazione è rimessa all'apprezzamento equitativo del giudice Sez. 5, n. 43053 del 30/09/2010, Arena, Rv. 249140 . Pertanto deve ritenersi legittima l'applicazione, nella specie, di criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile e del tutto incensurabile appare la decisione della Corte d'appello di confermare il giudizio di congruità della somma di Euro duemila, in relazione al danno morale. 7.2 Quanto alle spese di costituzione e di giudizio della parte civile, il riferimento all'impegno ed allo studio profuso dal difensore nell'esame della documentazione acquisita e delle questioni di diritto internazionale prospettate rappresenta motivazione adeguata, che non può dirsi mancante per il resto va ricordato che le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore della parte civile sono sottratte al sindacato di legittimità, per l'aspetto della valutazione discrezionale riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali che qui non sono contestati e circa l'adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale Sez. 1, n. 21868 del 07/05/2008, Grillo, Rv. 240421 . 7.3 Infine in relazione alla pena, determinata in misura prossimo al minimo, in considerazione delle modalità di esecuzione dell'azione la Corte territoriale richiama i diversi colpi inferti e la durata dell'aggressione, protrattasi per alcuni minuti , la censura è inammissibile, poiché quando la pena venga compresa nel minimo o in prossimità del minimo, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685 , oppure adoperi espressioni come pena congrua , pena equa , congruo aumento , ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402 . 8. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo nuovo, con il quale viene eccepita l'intervenuta prescrizione del reato. Considerato il tempus commissi delicti OMISSIS ed il tempo necessario a prescrivere sette anni e sei mesi , secondo il ricorrente l'estinzione del reato si sarebbe realizzata il 26 settembre 2013, computando i rinvii per legittimo impedimento del difensore dell'imputato o su richiesta di questi alle udienze del 22 giugno 2009 e del 27 giugno 2011. Non avendo il giudice di pace espressamente dichiarato la sospensione dei termini, invece, non si dovrebbe tener conto del rinvio causato dall'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura udienza del 21 marzo 2011 . 8.1 L'assunto del difensore non è condivisibile. 8.2 Secondo l'ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, il rinvio dell'udienza dovuto all'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze determina la sospensione del termine prescrizionale per tutto il tempo necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell'ordinario svolgersi del processo, fino alla data della successiva udienza Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067 Sez. 5, n. 18071 del 08/02/2010, Piacentino, Rv. 247142 , ancorché il provvedimento non lo specifichi espressamente Sez. 6, n. 12497 del 08/01/2010, Romano, Rv. 246724, Sez. 5, n. 12453 del 23/02/2005, Princiotta, Rv. 231694 Sez. 4, Sentenza n. 40309 del 04/10/2007, Impero, Rv. 237783 la sospensione del corso della prescrizione è infatti normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen. e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen 8.3 Applicando tali principi al caso di specie, occorre aggiungere ancora 3 mesi e 6 giorni al termine di prescrizione calcolato dal difensore, per effetto del rinvio disposto all'udienza del 21 marzo 2011, sicché la prescrizione alla data del 17 ottobre 2013 non è maturata. 9. In conclusione il ricorso proposto dall'imputato va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9.1 Al rigetto consegue altresì la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate per il grado in Euro 2.200,00 complessivi, oltre accessori, come per legge. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.200,00.