Nuova chiesa per la parrocchia: il prete modifica il progetto e l’architetto perde la pazienza...

Eccessivi i termini utilizzati nei confronti del sacerdote, apostrofato, tra l’altro, come demonio”. Impensabile parlare di critica aperta del professionista, che non condivideva i cambiamenti apportati alla sua idea per la realizzazione della nuova chiesa.

Praticamente un ossimoro apostrofare come demonio” e indemoniato” il prete della parrocchia! Ossimoro a parte, però, è chiarissima l’offesa ai danni del sacerdote. Anche perché quelle parole, pur volendo essere flessibili, non possono essere interpretate come ‘critica’ dell’architetto – sua la ‘bocca di fuoco’ – rispetto alle scelte del parroco di modificare il progetto iniziale – firmato proprio dall’architetto – della nuova chiesa. Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 50068/13 depositata oggi Assalto. Davvero assurda la scena che si ‘registra’ nel contesto di una piccola chiesa di provincia un uomo e una donna prendono letteralmente d’assalto l’ambiente parrocchiale, danneggiando il prato e, soprattutto, apostrofando in malo modo il sacerdote. Diversi gli epiteti poco gradevoli utilizzati nei confronti del prete in ordine sparso, ladro, demonio, indemoniato . Conseguenziale è la condanna dell’uomo e della donna. Ad accendere metaforicamente la miccia, però, secondo i due ‘protagonisti’, è stata la condotta del sacerdote , contraria ai doveri del parroco e concretizzatasi nelle modifiche del progetto della nuova chiesa messo a punto dall’uomo, un architetto. Secondo questa visione, quindi, le frasi ‘incriminate’ sono espressione di critica aperta da parte del professionista che avendo l’onere di realizzare la nuova chiesa, intendeva protestare per le modifiche del progetto , modifiche che avevano sconvolto l’euritmia architettonica, ma soprattutto l’equilibrio strutturale . Rilevante, quindi, il contesto. Ma questa ottica viene considerata non plausibile dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, confermano la condanna così come delineata in Tribunale. Perché, in sostanza, pur tenendo conto del contesto , per l’appunto, le espressioni rivolte alla persona del prete hanno superato ampiamente i limiti della legittima critica , evidenziando, in maniera chiara, l’obiettivo di denigrare il sacerdote.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 novembre – 12 dicembre 2013, n. 50068 Presidente Petti – Relatore Casucci Svolgimento del processo Con sentenza in data 25 gennaio 2012, il Tribunale di Gaeta, sezione penale, confermava la sentenza del Giudice di Pace in sede con la quale gli appellanti R.B. e T.B. erano stati dichiarati colpevoli il primo di danneggiamento capo A del prato dell' aiuola della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria ed entrambi capi B e D di ingiurie in danno del parroco don P.L. e, concesse le attenuanti generiche, erano stati condannati rispettivamente alla pena di millecinquecento e trecento euro di multa nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi - difetto di motivazione quanto all' imputazione di cui al capo A, perché per comune esperienza l'erba del prato calpestato ricresce spontaneamente mentre la rimozione delle zolle è addirittura una pratica culturale. Di conseguenza il prato del cui danneggiamento si discute non ha subito un deterioramento apprezzabile. Delle descritte scriminanti il giudice dell'appello non ha tenuto alcun conto con la conseguenza che è stata omessa la motivazione sul punto - violazione e falsa applicazione dell' art. 594 cod. pen. quanto al reato di cui al capo B ascritto al solo R. , perché le frasi pronunciate non sono gratuite ma espressione di critica aperta da parte dell'imputato di professione architetto che, avendo l'onere di realizzare la nuova chiesa, intendeva protestare per le modifiche del progetto che avevano sconvolto non solo l'euritmia architettonica ma soprattutto l’equilibrio strutturale - violazione e falsa applicazione dell' art. 594 cod. pen. di cui al capo C ascritto a T.B. , perché nel caso la parola indemoniato a un sacerdote equivale a dire che sta deviando dai dettami della dottrina cristiana e quindi attiene al legittimo diritto di critica dei parrocchiani in riferimento a condotte contrarie ai doveri dei parroco. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché la sentenza impugnata ha risposto alle doglianze difensive ed ha ritenuto sussistente il deterioramento del prato in conseguenza della condotta posta in essere dell'imputato che aveva calpestato violentemente l'erba. In tal modo il Tribunale ha giustificato il convincimento che, sulla base delle concordi testimonianze acquisite, in conseguenza di una condotta violenta il prato è stato deteriorato in riferimento alla sua funzione, con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede. 2. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati. Ricorre l’esimente del dritto di critica qualora le espressioni usate rientrino nel diritto di spiegare il proprio dissenso in riferimento alla condotta posta in essere dalla persona offesa, critica che, ancorché aspra, non deve però comportare sconfinamento dai limiti della continenza cfr. Cass. Sez. 5, 25.1.2008 n. 14056. Va ribadito che il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale Cass. Sez. 5, 23.1.2011 n. 15060 . Il Tribunale ha fatto buon governo di tali canoni ermeneutici perché, pur avendo tenuto conto anche del contesto nel quale la vicenda si è collocata, ha correttamente ritenuto che espressioni quali panza di vermi , ladro , demonio e indemoniato avessero trasmodato i limiti della legittima critica e aggredito la persona al solo fine di denigrarla. 3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.