Usuraio vittima di incidente chiede il rinvio dell’udienza: la Cassazione: «Non ci sono rischi per la salute». Contumace!

Condizione imprescindibile legittimante l’impedimento è un’assoluta impossibilità di comparire, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la salute.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 49827 dell’11 dicembre 2013. Il fatto. La Corte d’Appello di Firenze conferma la sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva condannato un uomo per usura. L’imputato ricorre in Cassazione lamentando che il giudizio di appello era stato celebrato nonostante la sua contumacia determinata da un assoluto impedimento a comparire tempestivamente comunicato. Sostiene il ricorrente di essere rimasto vittima di un incidente stradale e di essere stato ricoverato in stato di coma. Evidenzia che tale stato era stato rappresentato alla Corte d’appello a mezzo fax il giorno antecedente l'udienza e depositato dal proprio figlio direttamente in cancelleria. Rileva che, nonostante il certificato depositato indicasse la necessità di assoluto riposo, la Corte territoriale non riteneva vi fosse legittimo impedimento e rigettava la richiesta di rinvio del dibattimento dichiarando la sua contumacia. Affinché l’impedimento sia legittimo La Corte fiorentina ha evidenziato come il sanitario che aveva redatto il certificato medico si era limitato ad affermare l’esistenza di postumi cognitivi di un incidente stradale ma non aveva parlato affatto di impedimento a comparire in udienza. Detto certificato non preclude al giudice di valutare l’effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, il quale costituisce condizione imprescindibile ai fini dell’integrazione della assoluta impossibilità di comparire, legittimante il provvedimento. Giustamente, quindi, è stata dichiarata la contumacia dell’imputato, essendo il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 ottobre – 11 dicembre 2013, n. 49872 Presidente Cammino – Relatore Verga Motivi della decisione Con sentenza in data 4 ottobre 2012 la Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 18 settembre 2008 dal Tribunale di Pistoia che aveva condannato R.V. , alle pene ritenute di giustizia, per il reato di usura Ricorre per cassazione l'imputato deducendo che la sentenza impugnata è nulla per nullità del giudizio di appello celebrato nella contumacia dell'imputato nonostante l'assoluto impedimento a comparire tempestivamente comunicato. Sostiene il ricorrente di essere rimasto vittima di un incidente stradale il omissis e di essere stato ricoverato in stato di coma con prognosi riservata. Evidenzia che tale stato era stato rappresentato alla Corte d'Appello a mezzo fax il giorno antecedente l'udienza e depositato a mani del proprio figlio direttamente nella cancelleria della Corte d'Appello il giorno 4 ottobre 2012. Rileva che nonostante il certificato depositato indicasse la necessità di assoluto riposo la Corte d'Appello, considerando la patologia come esito di un incidente avvenuto 10 mesi prima, non la riteneva tale da costituire un legittimo impedimento e rigettava la richiesta di rinvio del dibattimento dichiarando la sua contumacia. Evidenzia inoltre che di tale richiesta non vi è traccia in sentenza ma solo nel verbale di udienza. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è legittimo il provvedimento, nel caso di specie ordinanza dibattimentale, con cui il giudice di merito - investito di una richiesta di rinvio per impedimento a comparire con allegato certificato medico - abbia ritenuto l'insussistenza del dedotto impedimento e dichiarato la contumacia dell'imputato, in quanto detto certificato non preclude al giudice di valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l'effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, che costituisce condizione imprescindibile ai fini dell'integrazione dell'assoluta impossibilità di comparire che legittima l'impedimento così, tra le tante, Sez. 5, n. 5540/08 del 14/12/2007, Spanu, Rv. 239100 . Di tale regola di giudizio la Corte di appello di Firenze ha fatto buon governo, evidenziando, con motivazione logica, come il sanitario che aveva redatto la certificazione non avesse affatto attestato l'assoluta impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, bensì si era limitato ad affermare l'esistenza di postumi cognitivi di un incidente stradale occorso da 10 mesi. Il ricorso è pertanto inammissibile. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso v. Corte Cost. sent. 186/2000 - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 mille Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.