La notifica del decreto penale di condanna finisce in pattumiera: è un caso fortuito? È tutto da verificare

La richiesta di restituzione nel termine deve essere esaminata, non potendo il Gip limitarsi ad affermare che quanto dedotto non appare riconducibile a caso fortuito o a forza maggiore.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 49353, depositata il 9 dicembre 2013. Il caso. Il Gip aveva dichiarato di non doversi procedere in relazione alla istanza con la quale era stata chiesta la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna. Infatti, il giudice aveva affermato che non rientra nei poteri del Gip che ha emesso il decreto penale di condanna la possibilità di revocare e rinotificare il decreto , rilevando, inoltre, che quanto dedotto dall’istante non era riconducibile a caso fortuito o forza maggiore. Pertanto, in Cassazione è stata denunciata violazione dell’art. 175 c.p.p. restituzione nel termine , il quale, al comma 2 prevede che se é stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica . Il ricorrente ha dedotto che l’istanza non era volta alla revoca del decreto penale di condanna, bensì alla restituzione nel termine per proporre opposizione, ribadendo quanto rappresentato con l’istanza in ordine alla fondatezza della richiesta di restituzione nel termine. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. La richiesta di restituzione nel termine non può essere rigettata sulla base della regolarità formale delle notifiche. Gli Ermellini hanno affermato che all’evidenza, l’istanza del ricorrente era diretta a ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna , la cui mancata conoscenza era riferita alla circostanza che la madre del ricorrente aveva involontariamente cestinato l’avviso postale. Secondo Piazza Cavour, con il provvedimento impugnato, il Gip ha omesso del tutto di esaminare le prospettazioni dell’istante in conformità con quanto previsto dall’art. 175 c.p.p., limitandosi ad affermare che quanto dedotto non appariva riconducibile a caso fortuito o a forza maggiore. Infine, il Collegio ha precisato che la richiesta di restituzione nel termine non può essere rigettata sulla base della mera regolarità formale delle notifiche, dovendo eventualmente il giudice disporre le necessarie verifiche. Alla luce di ciò, il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 14 ottobre - 9 dicembre 2013, n. 49353 Presidente Chieffi – Relatore La Posta RITENUTO IN FATTO 1. In data 16.11.2012 il Gip del Tribunale di Isernia dichiarava non doversi procedere in relazione alla istanza con la quale B.G. chiedeva la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso dallo stesso giudice. Affermava che non rientra nei poteri del gip che ha emesso il decreto penale di condanna la possibilità di revocare e rinotificare il decreto” e rilevava che quanto dedotto dall'istante non appare riconducibile a caso fortuito o forza maggiore. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il B. , a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge. Rileva che l'istanza non era volta alla revoca del decreto penale di condanna, bensì alla restituzione nel termine per proporre opposizione ai sensi degli artt. 462 e 175 cod. proc. pen Denuncia che il provvedimento del giudice è stato emesso in palese violazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 175 cod. proc. pen Ribadisce, quindi, quanto rappresentato con l'istanza in ordine alla fondatezza della richiesta di restituzione nel termine, evidenziando che è compito dell'autorità giudiziaria compire ogni necessaria verifica sul punto. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. All'evidenza, l'istanza del ricorrente era diretta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia n. 141/12 la cui mancata conoscenza era riferita alla circostanza che la madre del ricorrente aveva involontariamente cestinato l'avviso postale. Con il provvedimento impugnato il gip ha omesso del tutto di esaminare le prospettazioni dell'istante in conformità con quanto previsto dall'art. 175 cod. proc. pen., limitandosi ad affermazione che quanto dedotto dal B. non appare riconducibile a caso fortuito o forza maggiore. Né la richiesta di restituzione nel termine può essere rigettata sulla base della mera regolarità formale delle notifiche, dovendo eventualmente il giudice disporre le necessarie verifiche. Deve, conclusivamente, essere disposto l'annullamento del provvedimento impugnato rinviando al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Isernia.