Non basta che un commercialista “spiani la strada” ad altri per trasferire denaro all’estero: per gli arresti domiciliari occorre molto di più!

Per limitare la libertà personale, occorrono gravi indizi di colpevolezza., tali per cui la probabilità che un fatto sia attribuibile ad un determinato autore sia particolarmente elevata.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 48805 del 5 dicembre 2013. Il fatto. Nell’ambito di un procedimento riguardante il fallimento di due società , il gip del Tribunale di Roma emette a carico di un commercialista la misura cautelare degli arresti domiciliari, per avere operato in sinergia con gli amministratori al fine di trasferire denaro all’estero, sottraendolo alle predette società Il difensore dell’uomo ricorre in Cassazione. Gravi indizi di colpevolezza. Il commercialista lamenta che il Tribunale non abbia operato alcun vaglio critico degli indizi posti alla base della misura non c’era alcuna prova della sua collaborazione nel trasferimento in Austria dei fondi egli non era consapevole dell’uso illecito delle società create per realizzare l’operazione non c’erano prove che egli avesse ricevuto un compenso per il suo apporto . In realtà, l’ordinanza impugnata ha sviluppato argomenti idonei a dimostrare che il commercialista ha avuto un ruolo significativo nella vicenda e a integrare i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla distrazione delle somme. Tuttavia, non è stato spiegato perché quegli stessi elementi possano avere validità indiziaria. In altre parole, la convinzione del giudice, che egli si è guardato bene dall’esprimere, è che l’imputato abbia tracciato la strada per la successiva distrazione. Obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti. L’ordinanza si basa, quindi, su un automatismo probatorio non consentito nessun sospetto o intuizione possono sostituire la prova del coinvolgimento nell’attività illecita, in quanto è anche possibile che si sia verificata l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa e cioè che siano stati gli amministratori delle società fallite a utilizzare il commercialista per portare a compimento il progetto spoliativo, senza consapevolezza da parte di quest’ultimo del carattere determinante della sua condotta. Precisa la Cassazione che i gravi indizi di colpevolezza art. 273 c.p.p , costituenti condicio sine qua non per la limitazione della libertà personale, devono essere tali da rappresentare l’elevata probabilità di attribuibilità del fatto ad un determinato autore , in quanto il concetto di gravità dell’indizio richiesto per adottare una misura cautelare personale non può essere identificato con quello di sufficienza” di esso da cui si distingue sia quantitativamente sia qualitativamente, in quanto postula l’obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti. Per dirla diversamente, essi non sono altro che una prova allo stato degli atti”, valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è ancora in itinere e non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale è proprio questo aspetto dinamico, non la loro differente capacità dimostrativa, a contraddistinguerli rispetto alla prova idonea a giustificare la pronuncia di condanna. L’ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al giudice a quo .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 ottobre – 5 dicembre 2013, n. 48805 Presidente Marasca – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. A carico di B.S. è stata emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma la misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento riguardante il fallimento di due società la CR Invest srl e la Forimi Italia Agroturismo srl quest'ultima dichiarata fallita il 14/6/2012 . Il B. è accusato di avere, quale dottore commercialista e consulente delle due società, operato in sinergia con gli amministratori al fine di trasferire all'estero, presso la Creditanstalt AG Bank Austria, la somma di 26 milioni di Euro appartenente alla CR Invest srl e la somma di 22 milioni di Euro appartenente alla Forimi Italia Agroturismo srl somme ottenute mediante operazioni di lease-back immobiliare e sottratte alle società. È accusato, in particolare, di aver messo in contatto gli amministratori suddetti col direttore della banca austriaca e di aver cooperato alla costituzione in Italia di due società la Otto Real Estate srl e la Dallet srl , su cui venne fatta confluire una parte importante delle somme sottratte alla CR Invest srl. La misura cautelare è stata applicata a B. per il solo fallimento della Forimi Italia Agroturismo srl, in quanto il fallimento della CR Invest srl è stato nel frattempo revocato, e il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 29/4/2013, ha confermato la decisione. 2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'indagato, l'avv. Paolo Viezzi, che si avvale di cinque motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge e il vizio di motivazione. 2.1. Col primo si duole del fatto che il Tribunale del Riesame non abbia tenuto conto, nella scelta della misura, dell'atteggiamento processuale dell'indagato, che era stato collaborativo durante le indagini mentre analoga forma di collaborazione era stata ritenuta significativa per il coimputato Be. , non raggiunto da alcuna misura cautelare . 2.2. Col secondo si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame, da cui si doveva desumere che il prevenuto aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della Forimi Italia Agroturismo srl. Se l'avesse fatto, lascia intendere il ricorrente, il Tribunale non avrebbe confermato la misura in atto, assumendo una decisione analoga a quella presa nell'ambito del fallimento della CR Invest srl. 2.3. Col terzo di duole della motivazione resa dal Tribunale in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto della copiosa documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame e dei motivi dell'impugnativa, limitandosi a confermare il giudizio del GIP senza operare alcun vaglio critico - alla luce delle censure difensive - degli indizi posti a base della misura. In particolare il difensore aveva evidenziato che - nessuna prova vi era della collaborazione di B. nel trasferimento all'estero dei fondi della Forimi Italia Agroturismo srl, avvenuto nell'ottobre del 2008, allorché gli amministratori della società avevano già stabilito solidi e autonomi contatti con gli istituti bancari austriaci - le dichiarazioni rese dal direttore della banca austriaca - C.M. - in ordine al ruolo svolto dal B. nella vicenda riguardante la Forimi Italia Agroturismo srl erano diverse rispetto alla ricostruzione del contenuto della prova operata dal Giudice delle indagini preliminari il Clementschitsch avrebbe dichiarato che B. si limitò a mettere a disposizione della banca austriaca la documentazione perché venisse esaminata - non vi era prova della conoscenza, da parte del B. , dell'illecita formazione della provvista sui conti correnti italiani della CR Invest srl e della Forimi Italia Agroturismo srl e come, di conseguenza, non vi fosse consapevolezza dell'uso asseritamente illecito che, un anno dopo, sarebbe stato fatto delle società costituite dagli indagati attraverso la sua attività - i bonifici verso l'estero erano avvenuti nel 2007, quando nessun debito - sorto solo l'anno successivo, con le operazioni di sale and lease-back - avevano le due società verso l'erario - nessuna prova vi era della consapevolezza, da parte del B. , delle attività distrattive poste in essere dai coindagati dopo il trasferimento del denaro in Austria e, comunque, che egli fosse la mente dell'operazione illecita - nessuna prova vi era di un compenso percepito dal B. per la presentazione del direttore austriaco, non essendo tale attività significativa ai fini della remunerazione . 2.4. Col quarto si duole della valutazione operata in tema di esigenze cautelari. Lamenta che sia stato ravvisato il pericolo di reiterazione criminosa sulla base della condotta spiegata nella vicenda esaminata e non su concreti elementi desunti dalla personalità dell'indagato, né su un concreto e attuale pericolo di recidiva. Inoltre, che il Tribunale del riesame non abbia tenuto conto degli elementi specifici, evidenziati dalla difesa, che portavano ad escludere il concreto pericolo di recidiva, rappresentati dall'avvenuta chiusura della San Pio srl già CR Invest srl e della Forimi Italia Agroturismo srl dalla intervenuta cessazione delle società Otto Real Estate, LKH Holding AG, Dallet srl strumentali al trasferimento fraudolento dei valori in favore degli indagati dalla assenza di contatti tra il B. e i soggetti sottoposti a misure cautelari dalla sua estraneità ai maneggi intervenuti tra il direttore della banca austriaca e gli altri indagati dal fatto che i giudici di Trieste avevano ritenuto insussistenti le esigenze cautelari a carico del B. per fatti di evasione fiscale del 2010 dal fatto che il B. è stato sospeso dall'Ordine di appartenenza per 18 mesi nel 2012 dal fatto che ha assunto un atteggiamento pienamente collaborativo in altro procedimento penale, rendendo l'interrogatorio e chiarendo i suoi rapporti con i coimputati C. e R. . 2.5. Col quinto motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura applicata. Considerato in diritto Il ricorso va accolto, perché è fondato il motivo concernente il presupposto principale della misura il terzo del ricorso , in ordine alla quale la motivazione resa dal giudice della cautela si rivela carente o illogica. 1. Esaminando preliminarmente i motivi relativi alla gravità indiziaria, si osserva che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, in quanto i due fallimenti quello della CR Invest srl e della Forimi Italia Agroturismo srl hanno avuto due sviluppi diversi il primo è stato annullato dalla Corte d'Appello pende ora ricorso per Cassazione , mentre il secondo è stato confermato e di esso si duole il fallito. È evidente che si tratta di situazioni diverse, che impongono un diverso apprezzamento delle condotte riferibili agli amministratori delle due società e per le quali pende procedimento penale. 2. È fondato, per quanto si è detto, il terzo motivo. L'ordinanza impugnata - che, per la ricostruzione dei fatti, ha operato un ampio rinvio all'ordinanza genetica - ha sviluppato argomenti idonei a dimostrare che B.S. ha avuto un ruolo significativo nella distrazione delle risorse della CR INVEST SRL poi San Pio srl e, infine, San Pio sas di Benanni Lorenzo , dichiarata fallita nel OMISSIS , precisando che ciò fece mediante - la ricerca di un compiacente istituto bancario - effettivamente individuato nella Creditanstalt AG Bank Austria di Villach - su cui trasferire i 26 milioni di Euro costituenti il retratto delle vendite - mettendo in contatto il direttore della banca austriaca con i soggetti interessati al trasferimento del denaro all'estero - costituendo in Italia, nel giugno del 2007, su incarico di R. , le due società la Otto Real Estate srl e la Dalet Immobiliare srl , su cui fu fatta confluire una parte cospicua delle risorse distratte. Ulteriore prova del suo coinvolgimento nell'attività illecita è stata individuata nella percezione, da parte sua, della somma di Euro 21.600 che, secondo i giudici del riesame, trova giustificazione nelle condotte che gli vengono imputate. 3. Gli elementi sopra descritti sono effettivamente idonei, per logica ed esperienza, ad integrare i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla distrazione delle somme provenienti dalla CR INVEST SRL, ma non è stato spiegato perché essi costituiscano gravi indizi a carico del B. per la distrazione in danno della Forimi Italia Agroturismo srl. Giova rimarcare, a tal riguardo, che, secondo quanto si evince dall'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, la distrazione in danno della CR INVEST SRL avvenne tra aprile e giugno del 2007, allorché le somme ottenute in corrispettivo delle vendite furono trasferite sulla banca austriaca la distrazione in danno della Forimi Italia Agroturismo srl avvenne, invece, nel mese di aprile del 2008. Inoltre, mentre vi è prova del successivo trasferimento di una parte della liquidità sottratta alla CR OINVEST SRL sui conti delle due società Otto Real Estate srl e Dallet Immobiliare srl costituite con la cooperazione del B. e allocate presso di lui, niente è detto in ordinanza circa la risorse sottratte alla Forimi Italia Agroturismo srl. Il pensiero, non espresso, del giudicante è, verosimilmente, quello che il B. ha tracciato la strada e deve, per questo, rispondere anche della distrazione successiva. Infatti, nel provvedimento del Giudice delle indagini preliminari si parla di schema definito e ripetuto pag. 16 . 4. Trattasi di un automatismo probatorio non consentito, in quanto i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen., costituenti la condicio sine qua non per la limitazione della libertà personale, devono essere tali da rappresentare l'elevata probabilità di attribuibilità del fatto ad un determinato autore, in quanto il concetto di gravità dell'indizio richiesto dall'articolo 273 del c.p.p, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, non può essere identificato con quello di sufficienza” di esso, da cui si distingue sia quantitativamente che qualitativamente, in quanto postula l'obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti Cfr Cass. Pen., sez. 3, 3/12/2003, n. 306 . Più radicalmente, è stato affermato che l'art. 273, co. 1-bis, interpretato alla luce degli artt. 3, 1 co. e 27, 2 co., Cost., che costituiscono il fondamento del sistema cautelare, impone, con il rendere applicabili le disposizioni generali sulle prove, richiamandone esplicitamente talune, l'osservanza delle regole di esclusione e di valutazione probatoria anche nella materia cautelare, equiparando nella sostanza il valore dei gravi indizi di colpevolezza a quello della prova e richiedendo che i primi possiedano il crisma della elevata probabilità o dell'elevato grado di credibilità razionale, nel quale si identifica la certezza processuale, con la conseguenza che i gravi indizi non sono altro che una prova allo stato degli atti , valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è ancora in itinere e non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale ed è precisamente questo aspetto dinamico e non la loro differente capacità dimostrativa a contraddistinguerli rispetto alla prova idonea a giustificare la pronuncia di condanna” C, Sez. 1, 4.5.2005, RV 232601 . È evidente che, anche aderendo al primo dei suddetti indirizzi interpretativi - che rappresenta il livello minimale di gravità indiziaria richiesta, allo stato, dalla giurisprudenza, per l'applicazione di misure custodiali -, il quadro indiziario esposto nell'ordinanza si rivela largamente carente, in quanto nessun sospetto o intuizione può sostituire la prova del coinvolgimento di B. nella liquidazione delle attività della Forimi Italia Agroturismo srl e della loro successiva distrazione, non potendosi escludere l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa che i C. - R. abbiano utilizzato il canale aperto da B. per portare a termine il progetto spoliativo avviato con la liquidazione delle attività della CR INVEST srl. La gravità indiziaria a carico del prevenuto deve passare, quindi, attraverso la prova - seppur a livello indiziario - che quest'ultimo si è intromesso - con la consapevolezza del proposito distrattivo degli amministratori - nella liquidazione dei beni della Forimi Italia Agroturismo srl, ovvero ha agevolato il trasferimento o l'occultamento dei beni della società suddetta e non solo di quelli della CR INVEST srl . L'ordinanza va pertanto annullata sul punto con rinvio per nuovo esame al giudice a quo. Restano assorbiti il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, siccome riferiti alle esigenze cautelari, che presuppongono una valutazione positiva in tema di gravità indiziaria. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.