Nega alla figlia minorenne l’assegno di mantenimento: “Sono povero”. Ma non ci sono le prove

In tema di mancata prestazione dei mezzi di sussistenza in favore del coniuge e dei figli minorenni, solo un comprovato stato di vera e propria indigenza economica può salvare un genitore dall’obbligo di mantenerli.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 48459 del 4 dicembre 2013. Uno stipendio modesto. La Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, assolve un uomo che, percependo uno stipendio mensile modesto e versando per il mantenimento della figlia minorenne somme inferiori all’importo stabilito nella sentenza di separazione, era stato accusato dalla moglie si sottrarsi all’obbligo di fornire mezzi di sussistenza. Il pm propone ricorso, sostenendo che i versamenti che il padre affermava di aver effettuato si riferivano comunque a un periodo non contemplato dall’imputazione e che lo stato di indigenza economica non risultava provato. Per sottrarsi all’obbligo di mantenimento, occorrono giustificazioni valide e specifiche. Il ricorso è fondato e va accolto in tema di mancata prestazione dei mezzi di sussistenza in favore del coniuge e dei figli minorenni, per escludere la responsabilità del soggetto obbligato non basta l’allegazione di difficoltà economiche, ma occorre la dimostrazione, il cui onere compete all’interessato, che tali difficoltà si sono tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e, quindi, nell’impossibilità di adempiere l’obbligazione . La Corte territoriale, invece, non ha considerato questo principio, non solo accreditando all’imputato versamenti effettuati in un periodo non contemplato dall’imputazione ma, soprattutto, ha ritenuto giustificata la mancata o insufficiente prestazione dei mezzi di sussistenza in base a condizioni economiche precarie addotte ma non provate.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 48459 del 4 dicembre 2013. Uno stipendio modesto. La Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, assolve un uomo che, percependo uno stipendio mensile modesto e versando per il mantenimento della figlia minorenne somme inferiori all’importo stabilito nella sentenza di separazione, era stato accusato dalla moglie si sottrarsi all’obbligo di fornire mezzi di sussistenza. Il pm propone ricorso, sostenendo che i versamenti che il padre affermava di aver effettuato si riferivano comunque a un periodo non contemplato dall’imputazione e che lo stato di indigenza economica non risultava provato. Per sottrarsi all’obbligo di mantenimento, occorrono giustificazioni valide e specifiche. Il ricorso è fondato e va accolto in tema di mancata prestazione dei mezzi di sussistenza in favore del coniuge e dei figli minorenni, per escludere la responsabilità del soggetto obbligato non basta l’allegazione di difficoltà economiche, ma occorre la dimostrazione, il cui onere compete all’interessato, che tali difficoltà si sono tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e, quindi, nell’impossibilità di adempiere l’obbligazione . La Corte territoriale, invece, non ha considerato questo principio, non solo accreditando all’imputato versamenti effettuati in un periodo non contemplato dall’imputazione ma, soprattutto, ha ritenuto giustificata la mancata o insufficiente prestazione dei mezzi di sussistenza in base a condizioni economiche precarie addotte ma non provate.