Orario off-limits per bere in giro dalle bottiglie di vetro: dalla violazione dell’ordinanza non discende la responsabilità penale

Non integra la fattispecie dell’art. 650 c.p. inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità l’inosservanza dell’ordinanza del sindaco che vieta il consumo di bevande in bottiglia.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 44238, depositata il 30 ottobre 2013. Inosservanza del provvedimento. Con tale pronuncia, la sezione feriale della Suprema Corte di Cassazione interviene in materia di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità definendo con nettezza i contorni dell’art. 650 c.p. in relazione alla fattispecie concreta affrontata. In particolare, il ricorrente era stato condannato alla pena di 200 € di ammenda per il reato di cui all’art. 650 cit. per avere violato l’ordinanza del sindaco che faceva divieto di somministrazione e consumo per strada di bevande in vetro e lattina nelle ore comprese tra le 21 00 e le 5 00. Infatti, lo stesso aveva bevuto, lungo la via pubblica, della birra contenuta in una bottiglia di vetro nelle ore di divieto e durante il periodo di vigenza dell’ordinanza. L’ordinanza del sindaco presenta i caratteri richiesti dalla norma incriminatrice? Le contestazioni del ricorrente si orientano su diversi punti della decisione del giudice di merito. Tra l’altro, viene proposta curiosamente una distinzione del divieto per il semplice consumo di bevande in bottiglia e il consumo di bevande in bottiglia vendute per l’asporto. Secondo la difesa, soltanto questa seconda ipotesi avrebbe configurato la violazione dell’ordinanza del sindaco, ritenendo del tutto lecito consumare bevande in bottiglia non vendute per l’asporto. Rilevando che la Cassazione passa sotto silenzio qualsiasi valutazione su tale doglianza, il punto nodale della questione – anch’esso sollevato dalla difesa del ricorrente – risulta essere la verifica della circostanza se l’ordinanza del sindaco presenti o meno i caratteri richiesti dalla norma incriminatrice. Ordine specifico. Infatti, gli Ermellini osservano che l’integrazione del reato di cui all’art. 650 c.p. implica che l’inosservanza abbia ad oggetto un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta ovvero si astenga da una certa condotta. Ciò in base a ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia. In buona sostanza, ci ricordano i giudici di Piazza Cavour che l’inosservanza deve riguardare un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica normativa che comporti una specifica e autonoma sanzione. Disposizione di carattere regolamentare. Secondo l’orientamento prevalente della stessa Cassazione, non possiede le caratteristiche indicate – e quindi la sua inosservanza non può integrare l’art. 650 c.p. - una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti ed a carattere regolamentare -. Nel caso di specie – si legge nella sentenza -, le necessarie caratteristiche di ordinanza d’urgenza mancano, perché dalla motivazione non è dato cogliere il riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con mezzi ordinari. Concludono i giudici del Palazzaccio , pur affermando la finalità dell’ordinanza di essere diretta alla cura di apprezzabili finalità di pubblico interesse, che la stessa difetta dei necessari presupposti della contingibilità e dell’urgenza, tendendo per il suo contenuto a collocarsi nell’ambito dei regolamenti in materia di polizia urbana, commercio e somministrazione di alimenti e bevande, dalla cui violazione non può discendere la responsabilità penale di cui all’art. 650 c.p. Da qui l’annullamento della sentenza senza rinvio, per l’insussistenza del fatto tipico, conseguente alla carenza del necessario presupposto dell’ordine legalmente dato.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 1 agosto - 30 ottobre2013, n. 44238 Presidente Franco – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto Il Tribunale di Arezzo ha condannato Z.H. alla pena di Euro 200,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 650 c.p., per aver violato l’ordinanza del sindaco di Arezzo del 13 maggio 2008, che faceva divieto di somministrazione e consumo per strada di bevande in vetro e lattina nelle ore comprese tra le 21,00 e le 5,00, e ciò bevendo, lungo la pubblica via, della birra contenuta in una bottiglia di vetro nelle ore di divieto e durante il periodo di vigenza dell’ordinanza. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore Avv. Donno, Z.H. , deducendo - violazione di legge, perché l’ordinanza del sindaco non è un provvedimento impartito ad uno o più soggetti determinati è non è motivata da ragioni di giustizia o di sicurezza, o di ordine pubblico o di igiene. - violazione di legge per assenza di un provvedimento legalmente dato, perché l’ordinanza de qua è stata emessa fuori dei casi consentiti di cui all’art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, che devono essere connotati da gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini. - violazione di legge, perché l’ordinanza in esame non contiene alcun divieto di consumo di bevande in vetro per gli acquirenti essa vieta il consumo di bevande in bottiglia per l’asporto per gli acquirenti – consumatori tale divieto non è previsto per il semplice consumo di bevande in bottiglia, ma per il consumo di bevande in bottiglia vendute per l’asporto. È chiaro allora che nel divieto rientra soltanto il consumo di quelle bevande in bottiglia che siano state vendute per l’asporto dai rivenditori in dettaglio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. L’integrazione del reato di cui all’art. 650 c.p., implica che l’inosservanza abbia ad oggetto un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia che l’inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione”. Si è allora detto che non ha le caratteristiche sopra indicate e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all’art. 650 una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare. - Sez. 1, n. 5755 del 25/03/1999 – dep. 07/05/1999, Di Giovanni ed altri, Rv. 21324 -. Le necessarie caratteristiche di ordinanza d’urgenza mancano in quella per la cui violazione è intervenuta condanna, perché dalla sua motivazione non è dato cogliere il riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari. Pur votata alla cura di apprezzabili finalità di pubblico interesse, l’ordinanza difetta dei necessari presupposti della contingibilità e urgenza, e tende per il suo contenuto a collocarsi nell’ambito dei regolamenti in materia di polizia urbana, commercio e somministrazione di alimenti e bevande, dalla cui violazione non può discendere la responsabilità penale a norma dell’art. 650 c.p La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto tipico, conseguente alla carenza del necessario presupposto dell’ordine legalmente dato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.