Non è reato ricorrere alla maternità surrogata in Ucraina e chiedere la trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita

Il desiderio di essere madre o padre spesso spinge una coppia, che non può aver figli in via naturale, alla ricerca di un modo alternativo per procreare. La pratica della maternità surrogata ormai sta diffondendosi, a macchia d’olio, anche da noi coinvolgendo molte famiglie.

Fino al 2004 in Italia vi era un vuoto normativo in materia, che rendeva astrattamente possibile la tecnica medica della fecondazione omologa o eterologa. Con l’entrata in vigore della legge n. 40/2004 in Italia, a differenza di altri Paesi europei ed extraeuropei, Ucraina, Gran Bretagna, Stati Uniti, Israele, Russia, India per citarne solo alcuni, dove tale tecnica è lecita e largamente diffusa, è stata vietata la maternità surrogata riconoscendo, ai sensi degli artt. 232 e 269 c.c., come madre solo colei che ha partorito il bambino. Di conseguenza molte coppie italiane si sono recate all’estero, nei paesi dove la maternità surrogata è legale e lo stesso Consolato o Ambasciata trasmettevano successivamente gli atti di nascita all’Ufficio di Stato Civile italiano. Potevano sorgere, però, dei problemi giuridici al momento della trascrizione. Dapprima solo di natura civilistica, conseguente al rifiuto della stessa da parte dell’Ufficiale di Stato Civile italiano. Di recente, alcune Procure hanno inteso contestare anche il secondo comma dell’art. 567 c.p. alterazione di stato . Il GUP di Trieste, chiamato a pronunciarsi con la sentenza di data 6/06/2013, in seguito a rito abbreviato, ha assolto una coppia di coniugi triestini perché il fatto non costituisce reato. Il Giudice ha valutato preliminarmente la liceità di questa pratica medica in Ucraina giungendo a conclusioni affermative. Ha fatto propria la missiva del funzionario dell’Ambasciata d’Italia a Kiev che espressamente diceva che la surrogazione di maternità, qui legalmente praticata con citazione del riferimento normativo relativo al Decreto del Ministero della Salute dell’Ucraina n. 771/08, che prevede la praticabilità della c.d. maternità surrogata sia omologa che eterologa mediante donazioni di gameti. Vengono anche disciplinate le caratteristiche della coppia, della documentazione medica che essa deve presentare, delle caratteristiche della madre surrogata, del negozio che viene posto in essere, ivi compresa la rinuncia della partoriente ad alcuna pretesa sul bambino nato da questo tipo di concepimento. Detti certificati di nascita pertanto, solo perché l’uomo era il padre naturale, non potevano considerarsi ideologicamente falsi. Erano invece formalmente validi”, proprio perché il ricorso alla maternità surrogata, in Ucraina, è legale. Appare dunque carente l’elemento psicologico di tale delitto caratterizzato dal dolo generico e cioè dalla piena consapevolezza della falsità della dichiarazione o certificazione. Maternità surrogata lecita in Ucraina. Gli imputati sapevano che la maternità surrogata è lecita in Ucraina, ancorché vietata in Italia dalla Legge 40/04 e che, di conseguenza anche le dichiarazioni rese fossero del tutto regolari. Il Giudice dubita anche che il delitto di cui all’art. 567, comma 2, possa configurarsi sotto il profilo della materialità senza però approfondire il problema. In effetti si tratta di un’ipotesi autonoma di reato, rispetto a quella del primo comma sostituzione di neonato , che prevede e punisce innanzitutto chi certifica o attesta il falso nel momento in cui viene compilato l’originale dell’atto di nascita. Le certificazioni si riferiscono propriamente alle falsità ideologiche commesse dal Pubblico Ufficiale nella formazione dell’atto di nascita. Per attestazioni devono intendersi le dichiarazioni di nascita rese all’Ufficiale dello Stato Civile dal padre, dalla madre o da altre persone a ciò autorizzate. Le altre falsità sono, invece, tutte le falsità documentali o personali, diverse dalle attestazioni o certificazioni, con le quali può cagionarsi l’alterazione dello Stato Civile di un neonato nella formazione di un atto di nascita. Rientrano in questa categoria le falsità documentali materiali, cioè la contraffazione o l’alterazione dell’atto di nascita. Si comprende facilmente a questo punto che gli ipotetici genitori, il cui contributo si è limitato alla semplice richiesta di trasmissione di un certificato di nascita validamente formatosi all’estero, non hanno posto in essere alcuna delle condotte su indicate. La trasmissione del certificato è avvenuta infatti, una volta fatta la richiesta, automaticamente dal Consolato o Ambasciata al Comune di residenza della coppia. Non hanno reso quindi alcuna dichiarazione mendace tanto meno può parlarsi che sia stato contraffatto o alterato l’atto di nascita. Trascrivibilità dell’atto di nascita in Italia. A voler tutto considerare, non dimentichiamo, particolare molto importante, che l’indicazione delle condotte, per il noto principio di legalità nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege deve considerarsi tassativo di guisa che, l’alterazione dello stato civile di un neonato cagionato con mezzi diversi da quelli indicati nell’art. 567 c.p., non è punibile. Due importanti pronunce sempre dopo l’ingresso della citata legge n. 40, una del Tribunale di Napoli decreto del 1/07/2011 ed un’altra della Corte d’Appello di Bari sentenza del 13/02/2009 , hanno inoltre approfondito il problema sotto il profilo della liceità della fecondazione eterologa e della trascrizione in Italia dei certificati di nascita di bambini nati all’estero da madri surrogate, ritenendo la questione rilevante ai soli fini civili. La Legge n. 218/95 all’art. 16 consente, infatti, l’applicazione della legge straniera in Italia a meno che i suoi effetti non siano contrari all’ordine pubblico. La trascrizione di certificati di nascita di bambini nati con fecondazione eterologa è stata considerata solo in tal senso. Nel nostro ordinamento vige il principio guida che è quello della responsabilità procreativa finalizzata a proteggere il valore della tutela della prole, principio che è assicurato sia dalla procreazione naturale che da quella medicalmente assistita ove sorretta dal consenso del padre sociale. Lo stesso Regolamento CE n. 2201/2003 all’art. 23 stabilisce espressamente che la valutazione della non contrarietà all’ordine pubblico debba essere effettuata tenendo conto dell’interesse superiore del figlio . La giurisprudenza citata aveva altresì introdotto il concetto di maternità legale in contrapposizione alla maternità biologica finalizzata alla tutela dell’unità ed intangibilità della famiglia legittima. Non ultimo anche il richiamo al IV comma dell’art. 30 Cost. , che filtra il diritto alla ricerca della verità biologica attraverso la legge, che non può non tenere conto anche del favor legitimatis . In ultima analisi, il ricorso alla fecondazione eterologa effettuato in un paese consenziente e corredato dal rilascio di un autentico certificato di paternità e maternità, autorizza il riconoscimento dello stesso in Italia ai fini della trascrizione nell’Ufficio di Stato Civile. Resta ancora aperto il campo sulla capacità genitoriale, ma di questo deve occuparsi il Tribunale per i Minorenni.

Tribunale di Trieste, Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare, sentenza 6 giugno – 4 ottobre 2013 Giudice Guido Patriarchi Fatto e diritto Al termine delle indagini preliminari, con atto depositato in data 31.10.2012 il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di e per rispondere del reato loro ascritto in rubrica. All'udienza del 17.1.2013 gli imputati chiedevano che il processo fosse definito allo stato degli atti disposto il giudizio abbreviato, all'esito della discussione le parti rassegnavano le loro rispettive conclusioni, indi in quella odierna la causa è stata decisa mediante pronuncia di separato dispositivo. Ritiene questo giudice che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, utilizzabili per la specialità del rito, non consentono di pervenire all'affermazione della penale responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto. Con nota di data 23.1.2012, indirizzata al Comune di Trieste ed alla Procura della Repubblica di Trieste, il Capo della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia di Kiev Ucraina dott. M.C., nel trasmettere gli atti di nascita di e , nati a Zhytomyr Ucraina il , per i quali i genitori e chiedevano la trascrizione presso il Comune di Trieste, segnalava una situazione che creava dubbi in ordine ad una eventuale surrogazione di maternità da parte di quest'ultima, rilevando che a il visto di ingresso sul passaporto della risultava emesso il 21.11.2011, circa venti giorni prima della nascita dei due gemelli b alla domanda come fosse riuscita a salire sull'aereo in condizioni di avanzata gravidanza, la rispondeva di aver prodotto un certificato medico che le permetteva di accedere al volo, del quale peraltro affermava di non essere più in possesso f.6 ss. . Venivano pertanto avviate indagini di P.G., nel corso delle quali si accertava che a il 12.4.2011 il si recava con volo aereo da solo a Kiev, rientrando il 15.4.2011 b il 29.6.2001 gli imputati partivano in aereo per l'Ucraina, facendo rientro il 2.7.2011 c il 21.11.2011 essi raggiungevano nuovamente in aereo tale Paese ed il 23.11.2011 rientrava in Italia il solo d il 5.12.2011 quest'ultimo si recava in aereo in tale Stato e il 25.1.2012 gli imputati tornavano in Italia con un volo Kiev-Roma-Venezia cfr. nota di data 30.1.2012 a f.37 ss. . La P.G. assumeva inoltre a s.i. 1 il dott. , medico di base della , che riferiva di non averla vista in stato interessante ed escludeva di averle mai prescritto esami medici o medicinali che potessero avere attinenza con una gravidanza ovvero terapie per una procreazione medicalmente assistita f.25 s. del riunito procedimento penale numero 1632/12 R.G.N.R. 2 il dott. f.24 , pediatra dei due bambini, il quale dichiarava di aver appreso dalla m * che essi erano adottati e frutto di genitorialità assistita 3 il dott. f.27 s. , il quale affermava di aver saputo dagli imputati che i gemelli erano nati con procreazione assistita all'estero e di aver compreso che la maternità era stata surrogata e quindi i bambini erano nati da un'altra donna, che aveva gestito la gravidanza ed il parto. Anche nella relazione del Servizio Sociale Territoriale U.O.T. del Comune di Trieste di data 18.6.2012 f.138 ss. si riferiva che gli imputati, dopo iniziale reticenza per tutelare la loro privacy , avevano raccontato che i gemelli erano nati da una madre surrogata . Quest'ultima circostanza ha trovato oggettivo riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica, disposta previo prelievo di tamponi salivari, la quale accertava che, mentre il era il loro padre naturale, la non era madre naturale di cfr. relazione della dott.ssa a f.143 ss. . Acclarato un tanto in punto di fatto, e premesso che secondo il P.M. il reato contestato era da ritenere commesso nel territorio dello Stato perché la condotta criminosa si era completata e perfezionata in Italia il 24.2.2012 con la trascrizione dei certificati di nascita di cui trattasi nei registri dello stato civile del Comune di Trieste cfr. f.4 del procedimento numero 2612/12 R.G.N.R. , la tesi di accusa per cui gli imputati avevano consegnato all'Ambasciata d'Italia di Kiev tali certificati rilasciati dall'ufficio di stato civile di Zythomir, ritenuti ideologicamente falsi poiché in essi la era indicata come madre dei minori, con richiesta di trascrizione nei suddetti registri dello stato civile, non appare condivisibile. La ed. surrogazione di maternità anche eterologa, ossia l'esperibilità per una coppia sterile da parte della donna, come nella fattispecie in esame, della filiazione a mezzo di altra donna che, ricevendo il seme del marito donatore, viene a partorire al posto della moglie il figlio che la coppia non potrebbe altrimenti avere è invero prevista dalla legislazione ucraina. Vero è che l'articolo 123 co. 2 del Codice della Famiglia ucraino f.81 stabilisce che i coniugi sono riconosciuti quali genitori del bambino quando nell'utero di una donna venga trasferito un embrione concepito da coniugi marito e moglie con l'applicazione di tecniche di procreazione assistita e quindi nel caso di c.d. fecondazione omologa, diverso da quello in esame in tale ipotesi l'atto di nascita negli uffici competenti avviene su richiesta dei coniugi che avevano dato il loro consenso al trasferimento dell'embrione parte III punto 11 delle Regole di registrazione statale degli Atti di Stato Civile dell'Ucraina approvato dal Ministero della Giustizia ucraino, f.82 . Il Decreto del Ministero della Salute dell'Ucraina di data 23.12.2008 numero 771 f.123 ss., f.127 ss. del procedimento numero 2612/12 R.G.N.R. esso è richiamato anche nel messaggio inviato al P.M. dal dott. M.C. a f.73 , emesso allo scopo di migliorare l'assistenza sanitaria della popolazione nel trattamento di sterilità assistita utilizzando tecniche di riproduzione , prevede peraltro la praticabilità della c.d. maternità surrogata sia omologa che eterologa, mediante donazione di gameti nella missiva dell'Ambasciata d'Italia a Kiev si fa del resto cenno alla surrogazione di maternità, qui legalmente praticata , f.7 , disciplinando espressamente le caratteristiche della coppia, la documentazione medica che essa deve presentare, le caratteristiche della madre surrogata, il negozio che così viene posto in essere, ivi compresa la rinuncia della partoriente ad alcuna pretesa sul bambino nato da questo tipo di concepimento. Al termine della procedura, il nato viene considerato figlio della coppia contraente, anche se nel caso di specie solo l'uomo ne è padre naturale, ed in conformità a ciò viene rilasciato dalle Autorità ucraine il relativo certificato di nascita. Ciò accadeva anche per i due gemelli , per cui i certificati di nascita in atti non possono considerarsi ideologicamente falsi nella stessa missiva dell'Ambasciata d'Italia a Kiev sopra menzionata si dava atto che detti certificati erano formalmente validi verrebbe dunque a mancare la stessa materialità del delitto di cui all'articolo 567 co.2 C.P., che prevede la condotta di chi nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità . Appare comunque carente o quantomeno insufficiente e/o contraddittoria la prova della sussistenza dell'elemento psicologico di tale delitto, che richiede il dolo generico consistente nella contemporanea presenza nell'agente della consapevolezza della falsità della dichiarazione o certificazione, della volontà di effettuarla e della previsione dell'evento di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura cfr. Cass., Sez. VI, 12.2.2003 numero 17627, Ratano ed altro gli imputati sapevano infatti che la ed. maternità surrogata era lecita in Ucraina, anche se non è consentita in Italia nella forma eterologa in base alla Legge numero 40/04, e ciò faceva loro ritenere correttamente che le certificazioni rilasciate fossero del tutto regolari. Diversa questione, che involge complesse problematiche di diritto internazionale privato e rileva solo in ambito civilistico, è quella, controversa e dibattuta, se possa o meno darsi ingresso in Italia, tramite la trascrizione dei certificati di nascita stranieri, alla legge straniera che consente la ed. maternità surrogata eterologa, ai soli fini del riconoscimento del rapporto di filiazione in senso affermativo, cfr. la sentenza del Tribunale di Napoli, I Sezione Civile di data 1.7.2011 e quella, in fattispecie analoga, della Corte d'Appello di Bari di data 13.2.2009 - secondo cui la valutazione di non contrarietà all'ordine pubblico degli effetti dell'applicazione della legge straniera, richiesta dall'articolo 16 della L. 218/95, andrebbe effettuata, ex articolo 23 del Reg. CE numero 2201/2003, tenendo conto dell'interesse superiore del figlio - allegate alla memoria difensiva di data 2.3.2012 a f.86 ss. . Alla luce di tali considerazioni, gli imputati devono essere mandati assolti dal reato loro ascritto, quantomeno ex articolo 530 co.2 C.P.P., con la formula indicata nel dispositivo P.Q.M . letti gli articolo 438 e ss., 530 C.P.P. ASSOLVE e dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato. Letto l'articolo 544, co. 3 C.P.P. INDICA il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.