Uova lanciate contro il palco del comizio, ma destinatari sono i politici: condannato

Buona mira, come testimoniato dai centri ripetuti le uova si spiaccicano sul veicolo utilizzato come palco durante la campagna elettorale. Ma, nonostante ciò, il lancio deve essere valutato come grave, perché destinatari del lancio sono i politici presenti sul palco per il comizio.

Espressione concreta di rabbia e di frustrazione, ma, volendo essere buoni, anche protesta folkloristica. Così si può catalogare il blitz compiuto da un cittadino italiano, messosi alla prova nel ‘lancio di uova’. Obiettivo il palco – su quattro ruote – utilizzato da alcuni politici durante una tappa della campagna elettorale. Ma ciò non può rendere l’azione meno grave consequenziale è la condanna per il reato di molestie nei confronti delle persone presenti sul palco per il comizio. Cassazione, sentenza n. 44187, Terza sezione Penale, depositata oggi Centro . Sicuramente buona la mira il lancio di uova contro il palco di alcuni politici, durante una campagna elettorale , difatti, si rivela preciso, e difatti il mezzo di trasporto utilizzato come palco viene centrato in pieno. A prescindere dalle ragioni del gesto di protesta – a cui molti, in Italia, avranno probabilmente pensato, almeno una volta –, resta, di sicuro, solo la sanzione per l’uomo resosi protagonista dell’episodio egli viene condannato alla pena di 200 euro di ammenda per lancio pericoloso di cose . Lancio molesto. Pronta la replica da parte dell’uomo, che sceglie di presentare ricorso in Cassazione questa volta, però, non riesce a prendere il bersaglio. Vengono ritenute irrilevanti le osservazioni proposte dal legale dell’uomo, e tutte finalizzate a sostenere la tesi secondo cui il lancio era da ritenere assolutamente non molesto, non avendo posto in pericolo l’incolumità delle persone presenti sul palco, e, anzi, avendo attinto esclusivamente il veicolo . Di fronte a queste obiezioni, però, i giudici del ‘Palazzaccio’ ricordano che la normativa non prevede che la persona offesa sia colpita, ma soltanto che vi sia un getto pericoloso di cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone . Ciò significa, in sostanza, che la condotta tenuta dall’uomo è comunque da valutare come concretamente idonea a cagionare imbrattamento e molestia ai politici presenti sul palco. Anche tenendo presente, aggiungono i giudici con una ‘nota di colore’, che la idoneità delle uova ad imbrattare è indiscutibilmente notoria .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 settembre – 29 ottobre 2013, n. 44187 Presidente Fiale – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 gennaio 2013 il Tribunale di Bologna ha condannato D.B.F. alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui agli articoli 110 e 674 c.p. per aver gettato uova contro il palco di alcuni politici durante una campagna elettorale, e colpendo con alcune di esse il mezzo di trasporto utilizzato come palco. 2. Ha presentato ricorso l’imputato adducendo, quale primo motivo, la mancanza di motivazione - essendovi stato quanto alla sua responsabilità un mero richiamo alla testimonianza del commissario M.G., senza accenno alcuno al suo contenuto e alla descrizione della condotta tenuta dall’imputato stesso - e, quale secondo motivo, la violazione di legge - non integrando il reato il lancio diretto a cose e non a persone, e l’imputazione stessa indicando che il lancio ha attinto esclusivamente il veicolo ove si trovavano le persone offese e non le persone stesse”. Quale terzo motivo, infine, lamentava la mancata assunzione di prova decisiva non essendo stata condotta alcuna indagine sulla circostanza dell’idoneità ad imbrattare o molestare del materiale che si assume come gettato all’indirizzo della persona offesa”, soprattutto non essendosi sentite le persone offese in merito alle molestie ricevute in ordine ad una asserita condotta penalmente rilevante” pur essendo il reato riconosciuto come illecito di pericolo concreto, dalla sentenza non emergerebbe se e come sia stata posta in pericolo l’altrui incolumità . Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 3.1 Il primo motivo, che lamenta carenza di motivazione in ordine alla descrizione della condotta dell’imputato, adducendo che vi sarebbe stato un mero richiamo alla testimonianza del commissario M.G., non corrisponde al reale contenuto della sentenza che, pur con una motivazione concisa, illustra in modo adeguato i propri presupposti decisionali, in particolare, quanto alla descrizione della condotta dell’imputato, specificando che la testimonianza del commissario M. ha confermato il fatto così come descritto nell’imputazione e ne ha indicato, quale corresponsabile, l’attuale imputato”. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 3.2 Il secondo motivo adduce violazione di legge per avere il lancio attinto il veicolo ove si trovavano le persone offese e non le persone stesse. L’articolo 674 c.p., nel suo limpido dettato, non prevede che la persona offesa sia colpita, ma soltanto che vi sia un getto pericoloso” di cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone”. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha pertanto sviluppato una interpretazione nel senso che, per integrare il reato di cui alla suddetta norma, occorre che la condotta sia idonea anche indirettamente, qualora sia diretta verso le cose Cass. sez. III, 27 settembre 2006 n. 35885 a offendere, imbrattare o molestare le persone e non solamente le cose Cass, sez. III, 13 aprile 2010 n. 22032 con un’attitudine concreta a tale lesività Cass. sez. III, 11 maggio 2007 n. 25175 . E la descrizione della condotta, come emergente dal capo di imputazione, a cui, come si è visto, corrisponde, poi l’esito probatorio, è chiaramente riconducibile all’articolo 674 c.p., essendo concretamente idonea a cagionare imbrattamento e molestia alle persone offese. Il motivo è dunque anch’esso manifestamente infondato, essendo stata correttamente qualificata la condotta di lancio di uova cose quanto meno idonee ad imbrattare, se colpiscono, le persone contestata all’imputato ai sensi della suddetta norma. 3.3 Infine, il terzo motivo, pur formalmente qualificandosi come doglianza per omessa prova decisiva, a sua volta non ha consistenza. è evidente che, infatti, per ricondurre una condotta di lancio in luogo pubblico di oggetti in direzione di persone alla fattispecie di cui all’articolo 674 c.p, non occorre sentire le persone stesse per determinare se la condotta sia penalmente rilevante, essendo questa una valutazione oggettiva, non certo deferita alla persona offesa. Né, poi, è qualificabile come decisiva un’indagine sul materiale” per appurarne l’idoneità a imbrattare o molestare, laddove tale materiale” consiste, come emerge dalla imputazione, in uova, la cui idoneità ad imbrattare è indiscutibilmente notoria. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.