Dissequestrato l’automezzo in leasing: controverso chi sia l’avente diritto

Se il sequestro è perento e non vi è controversia sul dissequestro in sé, l’appello cautelare non è lo strumento per contrastare una modalità di esecuzione ritenuta illegittima quanto al destinatario della restituzione deve essere promosso un incidente d’esecuzione.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 43541 del 24 ottobre 2013. Il caso. La questione della restituzione del bene dissequestrato nasceva da un procedimento penale per appropriazione indebita a carico di un uomo che deteneva in leasing un automezzo. Nell’ambito di tale procedimento, l’automezzo era stato vincolato da un provvedimento di sequestro preventivo. All’esito del giudizio di merito l’imputato – possessore dell’automezzo al momento del sequestro – veniva assolto dalle accuse contestate. Poiché la sentenza assolutoria non aveva provvedeva ad ordinare la restituzione a chi risultasse averne diritto - atteso che, peraltro, non doveva disporsi la confisca – vi provvedeva successivamente il Tribunale, su istanza della parte civile, con provvedimento di dissequestro. La società di leasing proprietaria della cosa – costituita parte civile – chiedeva il dissequestro e la restituzione del veicolo all’istante. Il provvedimento in bianco”. Il Tribunale interpellato dalla parte civile ordinava il dissequestro con restituzione all’avente diritto” e, in esecuzione di tale ordinanza, l’automezzo veniva consegnato alla società di leasing che ne risultava proprietaria. Il possessore ante sequestro non era d’accordo. Tale restituzione non veniva però condivisa da chi era il possessore della res al momento del sequestro vale a dire il soggetto indagato, imputato e successivamente assolto nel procedimento , che riteneva di essere l’avente diritto alla consegna del bene dissequestrato. Nel manifestare il proprio dissenso, l’ex imputato si opponeva alle modalità esecutive del dissequestro, con un atto che veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale, poiché non configurante un appello cautelare secondo il disposto dell’art. 322 bis c.p.p. Detto strumento era quello che, ad avviso del Tribunale di Teramo, doveva essere utilizzato in caso di impugnazione. Non era un’impugnazione La Suprema Corte veniva sollecitata a dirimere la questione dell’inammissibilità dell’azione dell’opponente, in quanto quest’ultimo, facendo ricorso ai giudici di legittimità, censurava la decisione assunta e, segnatamente, affermava che non si trattava di impugnare il sequestro né il dissequestro, bensì solo di opporsi alle modalità esecutive della restituzione della cosa perché restituita a soggetto che si asseriva non averne diritto. il sequestro ha perso efficacia. La Cassazione, quanto agli strumenti processuali, riconosceva che le censure dell’opponente erano fondate, in quanto la sua azione si instaurava in un momento in cui il sequestro preventivo aveva perso efficacia, tempo che andava fatto risalire alla pronuncia della sentenza assolutoria. Chi è destinatario della restituzione? Questo l’importante quesito che l’opponente proponeva al Tribunale che, in luogo di prendere posizione sul punto, dopo essere stato generico” nel provvedimento di dissequestro opposto, dichiarava sic et simpliciter l’inammissibilità della sua opposizione. Per questo l’ordinanza veniva annullata con rinvio affinché venisse specificato se le modalità di esecuzione, specie dal punto di vista soggettivo, erano state corrette, con possibilità – in caso di controversia –, di rimessione al giudice civile. Incidente di esecuzione. Al decadere del vincolo sulla res , in forza del dissequestro, chi aveva disponibilità della cosa al momento del sequestro e ritenga che la cosa sia stata restituita a soggetto diverso dall’avente diritto, non ha interesse all’impugnazione cautelare, ma deve procedere con incidente di esecuzione. L’appello cautelare è invece rimedio esperibile contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca di sequestro emesso dal pubblico ministero.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 24 ottobre 2013, n. 43541 Presidente Giordano – Relatore Zampetti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 24.09.2012 il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da P.A. in relazione all'automezzo marca Scania targato , di cui era stato già disposto il dissequestro, rilevando che, trattandosi di sequestro preventivo, l'unico rimedio, in corso di causa, era quello previsto dall'art. 322 bis Cod. proc. pen 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto P. che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando in sintesi nei seguenti termini a il giudice non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione tale qualificando la proposta opposizione , ma ove ritenuto unico rimedio esperibile il ricorso al Tribunale dell'appello cautelare avrebbe dovuto trasmetterla a tale ultimo organo b peraltro non si trattava di impugnazione del sequestro, né del decreto di dissequestro, ma di opposizione alle sue modalità di esecuzione, essendo stato il bene restituito non al possessore cui era stato sequestrato esso P. , ma al proprietario venditore che non ne aveva diritto. Considerato in diritto 1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. 2. Va premesso, per migliore comprensione della vicenda, che i dati che risultano in proposito sono, schematicamente, i seguenti si è proceduto a carico del P. per appropriazione indebita di un automezzo identificato come sopra il veicolo, che il P. deteneva in leasing , veniva sottoposto a sequestro preventivo con sentenza di primo grado 24.07.2012 di cui in atti non risulta se poi passata in giudicato, ma che di certo non lo poteva ancora essere alla data del provvedimento impugnato il P. veniva assolto con istanza datata 25.07.2012 la parte civile Scania Finance Italy richiedeva il dissequestro e la restituzione ad essa società istante del veicolo in questione con pedissequo decreto in pari data il Tribunale disponeva il dissequestro del mezzo e la sua restituzione all'avente diritto senza ulteriore specificazione in sede di esecuzione di tale decreto il veicolo veniva riconsegnato alla società di leasing suddetta che risultava proprietaria del veicolo avverso tale provvedimento il P. proponeva opposizione allo stesso Tribunale, facendo rilevare di essere il legittimo possessore del mezzo ante sequestro e di essere stato assolto dal reato di appropriazione indebita per il quale era stato ordinato il sequestro stesso l'opposizione del P. era dichiarata inammissibile dal Tribunale con il provvedimento 24.09.2012, per i motivi sopra riportati, oggetto del ricorso qui in esame. 3. Ciò posto, è di tutta evidenza come la decisione impugnata non sia corretta alla stregua della situazione processuale quale si era delineata nei termini appena sopra sintetizzati. Non si trattava, invero, di impugnare un'ordinanza in materia di sequestro preventivo genetica o successiva con la conseguenza che lo strumento sarebbe stato il rimedio generale dell'appello ex art. 322 bis Cod. proc. pen., ma si era di fronte al diverso caso -singolarmente disciplinato dal codice di rito di perdita di efficacia del sequestro preventivo con la sentenza assolutoria, ancorché soggetta ad impugnazione, caso previsto dall'art. 323, primo comma, Cod. proc. pen. Non dovendo il giudice disporre la confisca ex art. 240 Cod. Pen. e comunque non avendola disposta , il Tribunale avrebbe dovuto, con la sentenza emessa il 24.07.2012, ordinare la restituzione della cosa sequestrata a chi risultasse averne diritto. Ciò, in mancanza di pronuncia nella sentenza, è stato disposto dal Tribunale con il decreto 25.07.2012. In siffatta situazione, la parte opponente il P. non aggrediva il disposto dissequestro in sé, essendo ormai da considerare perento il sequestro, e comunque essendo stato esso dissequestro disposto secondo la regola del cit. art. 323, primo comma, peraltro avendo egli stesso chiesto di confermare il provvedimento liberatorio del bene, non avendo interesse a contestarlo. Egli contestava solo l'esecuzione del provvedimento di dissequestro che era stato attuato, in mancanza di precisazione sul soggetto che ne avesse diritto, a favore della società di leasing, proprietaria del mezzo veniva dunque chiesto al giudice che aveva emesso il provvedimento che confermasse o meno il destinatario del bene, ovvero rimettesse al giudice civile la relativa questione, sussistendo controversia. In definitiva, chiusa con la sentenza assolutoria di primo grado e con il disposto dissequestro la vita giuridica del sequestro, e non vertendo alcuna controversia sul disposto dissequestro in sé, non si doveva percorrere la via dell'appello cautelare reale, essendosi di fronte a normale incidente sull'esecuzione di un provvedimento del giudice. Tanto, del resto, corrisponda a giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in proposito, ha avuto modo di pronunciarsi in senso sostanzialmente conforme alla presente motivazione, distinguendo proprio tra impugnazione della cautela reale ed incidente di esecuzione successivo ad una restituzione già eseguita cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 3613 in data 25.09.1997, Rv. 210049, Ricci, e Cass. Pen. Sez. 4, n. 2499 in data 08.11.2000, Rv. 219044, Natoli Qualora la cosa sottoposta a sequestro preventivo sia stata successivamente restituita all'avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità della cosa al momento del sequestro, quest'ultimo, a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, perde interesse alla impugnazione, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile, non potendo il medesimo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene, essendone impedito dal distinto provvedimento di restituzione, aggredibile attraverso incidente di esecuzione . 4. Si impone pertanto annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza che diversamente ha deciso. Il giudice terrà conto dei rilievi qui formulati non si discute più del dissequestro, non contestabile e non contestato, ma quale giudice dell'emesso provvedimento specificherà se lo stesso è stato correttamente eseguito. Se nel frattempo la sentenza assolutoria 24.07.2012 fosse passata in giudicato, interverrà parimenti e comunque in funzione di giudice dell'esecuzione. Se non vi è stato accordo e le parti ancora controvertono sul diritto alla restituzione, potrà sempre rimettere la questione al giudice civile. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Teramo.