In caso di nullità gli atti devono essere restituiti al PM

La nullità dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari investe il decreto di citazione diretta a giudizio - un atto del Pubblico Ministero -, compromettendo tutti gli atti conseguenti, pertanto la restituzione degli atti deve essere disposta con riferimento al P.M. procedente.

È quanto dispone la sentenza della Corte di Cassazione n. 43319, depositata il 23 ottobre 2013. Il caso. La Corte d’Appello, dichiarando la nullità di una sentenza, aveva disposto la trasmissione degli atti al Tribunale. Ciò, in quanto, aveva ritenuto fondata l’eccezione di nullità sollevata da un imputato circa la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, con nullità derivata degli atti conseguenti e della sentenza impugnata. In particolare, la Corte aveva ritenuto errata la decisione del giudice di primo grado di rigetto dell’eccezione sollevata dal difensore di fiducia. Tale decisione poggiava, infatti, sulla motivazione che il difensore di fiducia non avrebbe potuto considerarsi tale giacché negli atti del fascicolo del P.M. non risultava la sua nomina, così che nel processo era stato nominato un difensore di ufficio. Tuttavia, come era emerso in sede dibattimentale, l’esclusione di tale regolare nomina dagli atti del processo era stato dovuto a un semplice disguido. Regressione del procedimento davanti al P.M. Contestando violazione di legge, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, per non aver la Corte di Appello disposto la regressione del procedimento davanti al P.M. piuttosto che in sede dibattimentale. A suo dire, in tal modo, non si sarebbe posto rimedio alla violazione del diritto di difesa all’epoca perpetrata ai suoi danni, non avendo potuto giovare del difensore ritualmente prescelto per la valutazione e l’esperimento delle facoltà difensive. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Gli Ermellini hanno spiegato che l’art. 552 c.p.p. dispone per i casi – come quello in esame – di citazione diretta a giudizio che il relativo decreto è colpito da nullità se non preceduto dall’avviso previsto dall’art. 415- bis c.p.p. avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari . Pertanto, la nullità della notificazione di detto avviso integra la fattispecie in esame. Secondo Piazza Cavour, investendo detta nullità un atto non del Tribunale, ma del P.M., la restituzione degli atti avrebbe dovuto essere disposta con riferimento al P.M. procedente. Conseguentemente, il Collegio ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e il decreto che ha disposto il giudizio in primo grado nonché tutti gli atti successivi e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 - 23 ottobre 2013, n. 43319 Presidente Casucci – Relatore Di Marzio Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, in data 8 maggio 2008, disponendo la trasmissione degli atti al predetto Tribunale. Ciò in quanto la Corte di appello aveva ritenuto fondata l'eccezione di nullità sollevata dal difensore di fiducia dell'imputato circa la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con nullità derivata ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura penale degli atti conseguenti e della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto errata la decisione del giudice di primo grado di rigetto dell'eccezione sollevata dal difensore di fiducia. Tale decisione poggiava infatti sulla motivazione che il difensore di fiducia non avrebbe potuto considerarsi tale giacché negli atti del fascicolo del PM non risultava la sua nomina, così che nel processo era stato nominato un difensore di ufficio. Tuttavia, come era emerso in sede dibattimentale, l'esclusione di tale regolare nomina dagli atti del processo il Pubblico ministero era stato dovuto a un semplice disguido. 2. Ricorre per cassazione, assistito dal suo difensore, l'imputato contestando violazione degli artt. 185 3^ comma e 604 4^ comma del e.p.p. per non avere la Corte di appello disposto la regressione del procedimento davanti al Pubblico ministero piuttosto che in sede dibattimentale. Lamenta infatti il difensore che in tal modo non sia stato posto rimedio alla violazione del diritto di difesa all'epoca perpetrata ai danni dell'odierno imputato il quale non si poté giovare del difensore ritualmente prescelto per la valutazione e l'esperimento delle facoltà difensive previste dall'articolo 415 bis del c.p.p In subordine, nell'ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere il motivo infondato, è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 604 comma 4 del c.p.p. secondo cui se il giudice di appello accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179 dello stesso codice, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio e della sentenza di primo grado, dichiara tale nullità con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità in questione. Tale norma, infatti, si vorrebbe nel caso di specie in contrasto con gli articoli 3, 24, 112 della Costituzione, in quanto in violazione del diritto di difesa dell'imputato nella fase precedente a quella dibattimentale, cosicché la regressione degli atti nella fase dibattimentale non potrebbe comunque porre un valido rimedio alla violazione in oggetto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Dispone l'art. 552 c.p.p. per i casi - come quello in esame - di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550, comma 2, lett. g , c.p.p., che il relativo decreto è colpito da nullità se non preceduto dall'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. m tal modo, è replicata la norma generale dell'art. 416 c.p.p. Pertanto, la nullità della notificazione di detto avviso integra la fattispecie in esame. Detta nullità investe un atto non del Tribunale ma del Pubblico Ministero il decreto di citazione diretta a giudizio compromettendo ovviamente tutti gli atti conseguenti. Pertanto la restituzione degli atti avrebbe dovuto essere disposta con riferimento al Pubblico ministero procedente. 2. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e del decreto che ha disposto il giudizio in primo grado nonché di tutti gli atti successivi, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e il decreto che ha disposto il giudizio in primo grado nonché tutti gli atti successivi e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.