Accuse cadute, spese a carico del querelante. Ma la sua morte cambia tutto...

Vicenda chiusa con l’assoluzione dell’uomo finito sul banco degli imputati. Ora, come da norma, è il querelante a dover sobbarcarsi le spese sostenute dall’imputato e dallo Stato, ma il suo improvviso decesso ‘salva’ anche gli eredi questi ultimi non possono essere condannati a ‘sostituire’ il querelante nel pagamento delle spese.

Castello accusatorio crollato così l’uomo sul banco degli imputati è salvo. A finire nel mirino è, di sponda, la persona del querelante, condannato, come da norma, al pagamento delle spese processuali, sia quelle sostenute dall’imputato che quelle sostenute dallo Stato. Ma ciò non può condurre, automaticamente, a far ricadere tale onere sugli eredi del querelante, laddove quest’ultimo sia deceduto. Cassazione, sentenza numero 43162/2013, Quarta Sezione Penale, depositata oggi Catena Interrotta. Contestazione azzerata viene meno completamente l’ipotesi del reato di lesioni colpose che ha dato il ‘la’ alla battaglia giudiziaria. Ma l’assoluzione nei confronti dell’uomo finito sotto accusa comporta la condanna, per il querelante, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato ed al pagamento delle spese del processo anticipate dallo Stato . A rendere più complessa la situazione, però, arriva la morte del querelante. Anche se, di fronte a questo elemento, il Giudice di pace ‘trasferisce’ la condanna ai tre eredi del querelante. Visione erronea, però, questa, chiariscono ora i giudici della Cassazione, accogliendo le rimostranze manifestate dai tre eredi. Per far chiarezza, comunque, i giudici ricordano che nel caso in cui, nelle more del procedimento, sopraggiunga il decesso del querelante, tale condanna non può essere disposta , però non solo, ovviamente, a carico del querelante deceduto, ma neanche a carico dei suoi eredi . Ciò perché il principio della trasmissione dell’obbligazione agli eredi opera solo nel caso in cui l’obbligazione sia giuridicamente esistente , situazione che non si verifica allorché il decesso del querelante preceda la sentenza assolutoria . Di conseguenza, la condanna nei confronti del querelante deceduto non può essere emessa , perché egli non riveste la qualità di parte nel processo . E identica valutazione va fatta per gli eredi del querelante, a loro volta rimasti del tutto estranei al processo ab origine .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 giugno – 22 ottobre 2013, n. 43162 Presidente Romis – Relatore Foti Ritenuto in fatto T.M.T., S.M.A. e S.F. ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ciriè, del 9 luglio 2012, che, nell’assolvere R.S. dal reato di lesioni colpose, per insussistenza del fatto, li ha condannati, quali eredi della persona offesa, querelante e parte civile S.L., deceduto nelle more del procedimento, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato ed al pagamento delle spese del processo anticipate dallo Stato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Per i reati perseguibili a querela è prevista, nei casi di assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonché alla rifusione delle spese ed al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile, nel caso in cui ne sussistano le condizioni art. 542 cod. proc. pen., che richiama l’art. 427, stesso codice . E tuttavia, è stato da questa Corte condivisibilmente affermato Cass. n. 17429/08 che, nel caso in cui nelle more del procedimento sopraggiunga il decesso del querelante, come avvenuto nel caso in esame, tale condanna non può essere disposta. Ciò non solo, ovviamente, a carico del querelante deceduto, ma neanche a carico dei suoi eredi, posto che il principio della trasmissione dell’obbligazione agli eredi opera solo nel caso in cui l’obbligazione sia giuridicamente esistente il che non si verifica allorché il decesso del querelate preceda la sentenza assolutoria. L’obbligo di risarcire il danno, invero, e di rifondere le spese, così come quello di pagare le spese anticipate dallo Stato, sorgono soltanto con la pronuncia della relativa condanna ad opera del giudice condanna che non può essere emessa, per difetto di regolare contraddittorio, nei confronti di soggetto che, in conseguenza della morte sopravvenuta, più non riveste la qualità di parte nel processo. Così come non può essere emessa, hanno altresì sostenuto i giudici di legittimità con la richiamata sentenza, una condanna a carico degli eredi del querelante, a loro volta rimasti del tutto estranei al processo né essi potrebbero essere coinvolti nel rapporto processuale non riscontrandosi in seno al procedimento penale l’esistenza di un istituto analogo a quello che, nel rito civile, consente la riassunzione nei confronti degli aventi causa della parte deceduta”. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, limitatamente al capo concernente la condanna degli eredi di S.L. alla rifusione delle spese processuali sostenute da R.S. ed a quelle del relativo procedimento anticipate dallo Stato statuizioni che devono essere eliminate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli eredi di S.L. alla rifusione delle spese processuali sostenute da R.S. ed a quelle del relativo procedimento.