Buche sulla strada non segnalate: chi risponde per la caduta di un ciclista?

L’amministratore unico di una società appaltatrice è responsabile dell’incidente verificatosi per non aver la società adempiuto agli obblighi, contrattualmente assunti, di vigilare sulla viabilità del comune e di intervenire prontamente per provvedere alla immediata riparazione del manto stradale.

È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 42498 depositata il 16 ottobre 2013. Obblighi contrattuali di vigilanza e segnalazione dei pericoli sulle strade non adempiuti. L’amministratore unico di una società, titolare dell’appalto di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla grande viabilità di un comune, non avendo adeguatamente adempiuto agli obblighi nascenti dall’appalto, aveva, per colpa, provocato la caduta di un uomo che, procedendo in bicicletta, era stato sbalzato via dal veicolo finito in una buca. Questa la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l’imputato colpevole di lesioni colpose. Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che non sarebbe stato considerato che, relativamente all’obbligo della sorveglianza, l’amministrazione comunale aveva messo a disposizione fondi che consentivano di destinare a tale compito solo una squadra per circa 800 km a fronte della possibilità di utilizzazione di una sola squadra, nulla avrebbe potuto fare, a suo dire, per impedire l’evento. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Se fosse stata ricoperta la buca o ne fosse stata segnalata la presenza l’incidente non si sarebbe verificato. Gli Ermellini hanno ritenuto le argomentazioni di merito elementari, ma coerenti e opportune, contro le quali il ricorrente ha presentato doglianze infondate. Infatti, la presenza della buca sulla strada era stata pacificamente accertata, così come chiaro e non contestato era l’oggetto dell’appalto e evidenti i doveri che per l’imputato conseguivano. Fondi insufficienti? Nulla obbligava il ricorrente a sottoscrivere il contratto di appalto. Secondo Piazza Cavour, non esonera l’imputato da ogni responsabilità il fatto che i fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale non consentissero di destinare all’attività di controllo e di intervento il numero di squadre di operatori che sarebbero stati necessari per assicurare il servizio. Come affermato dal Collegio, l’impossibilità di gestire adeguatamente il territorio per l’insufficienza del corrispettivo previsto nell’appalto, [] obbligava a segnalare al committente l’impossibilità di garantire il servizio stesso e di concordare possibili diverse soluzioni. [] Mentre la consapevolezza dell’amministrazione comunale dell’impossibilità della società di rispettare gli obblighi contrattualmente assunti non esonera l’imputata dalle proprie responsabilità . Dunque, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 giugno - 16 ottobre 2013, n. 42498 Presidente Brusco – Relatore Foti Ritenuto in fatto - 1 - M.M.C. , con sentenza del Giudice di Pace di Roma del 27 giugno 2011, è stata ritenuta colpevole del reato di lesioni colpose, commesse in pregiudizio di G.R. , ed è stata condannata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%, alla pena di 600,00 Euro di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Secondo l'accusa, condivisa dal giudice del merito, la M. , quale amministratore unico della Italcostruzioni srl , titolare dell'appalto di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla grande viabilità del comune di Roma, non avendo adeguatamente adempiuto agli obblighi nascenti dall'appalto, ha per colpa provocato la caduta del G. che, procedendo in bicicletta lungo la via , era stato sbalzato via dal velocipede che era andato a finire in una buca, ampia e profonda 10 o 20 centimetri, presente sulla carreggiata stradale. In conseguenza della caduta, il ciclista ha riportato varie lesioni giudicate guaribili in trenta giorni, salvo complicazioni. - 2 - Decisione confermata, con sentenza del 27 giugno 2012, dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il quale ha ribadito che dell'evento doveva essere ritenuta responsabile l'imputata, nella richiamata qualità, non avendo la stessa adempiuto agli obblighi contrattuali di vigilanza, da effettuarsi 24 ore su 24, e di immediata eliminazione o segnalazione dei pericoli rilevati sulle strade. - 3 - Avverso detta sentenza, propone ricorso l'imputata che, con unico motivo, deduce la erronea applicazione degli artt. 590, 40, 42 e 43 del codice penale, con riguardo alla qualificazione della condotta dell'imputata quale colposa. Segnala, in particolare, la ricorrente, che i giudici del merito avrebbero erroneamente individuato gli obblighi nascenti dal contratto di appalto, aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria, la sorveglianza ed il pronto intervento sulla grande viabilità del comune di Roma. Nel capitolato, sostiene la ricorrente, è prevista la facoltà della stazione appaltante di procedere ad indagini per verificare l'esatta esecuzione dell'appalto ed imporre sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi orbene nessuna violazione sarebbe stata mai rilevata, né applicate sanzioni di sorta, di guisa che dovrebbe concludersi nel senso che nessuna violazione di obblighi contrattuali vi sarebbe stata. Con riferimento a tali obblighi, inoltre, si sostiene nel ricorso che, con riguardo a quello concernente la sorveglianza, i giudici del merito non avrebbero considerato che per tale incombente l'amministrazione comunale aveva messo a disposizione fondi che consentivano di destinare a tale compito solo una squadra ogni cinque municipi cioè per circa 800 km e che il servizio di sorveglianza era stato correttamente effettuato, ovviamente con un'unica squadra, secondo quanto era ben noto all'amministrazione committente. A fronte della possibilità di utilizzazione di una sola squadra, nulla avrebbe potuto fare l'imputata per impedire l'evento. Ad identica conclusione si dovrebbe pervenire con riguardo all'attività di pronto intervento, che non potrebbe essere avulsa da un'analisi dei mezzi messi a disposizione dall'amministrazione comunale, ed a quella concernente la manutenzione ordinaria, in relazione alla quale era la direzione dei lavori della committente a dover dare le opportune direttive, ovviamente condizionate dalle risorse disponibili. L'imputata, dunque, non avrebbe dovuto esser ritenuta responsabile dell'incidente occorso al G. . Di qui la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. In realtà, accertato - che il G. , mentre procedeva in bicicletta lungo una delle vie principali della città, è caduto rovinosamente sull'asfalto essendo stato sbalzato via dal velocipede che era andato a finire dentro una buca - che la buca che aveva provocato la caduta del ciclista non era l'unica della zona, ma si inseriva in un contesto di più ampio dissesto che creava una situazione di pericolo per chiunque si trovasse a transitare - che l'imputata era l'amministratore unico della società che aveva appaltato la manutenzione ordinaria, la sorveglianza ed il pronto intervento sulla grande viabilità del comune di Roma tanto accertato, dunque, correttamente i giudici del merito hanno attribuito all'imputata, nella richiamata qualità, la responsabilità dell'incidente occorso al G. , non avendo la società dalla stessa amministrata adempiuto agli obblighi, contrattualmente assunti, di vigilare sulla viabilità del comune e di intervenire prontamente per provvedere alla immediata riparazione del manto stradale, ovvero alla segnalazione dei pericoli e delle insidie presenti sulle strade. Se avesse rispettato quegli obblighi, e quindi se fosse stata ricoperta la buca ovvero almeno ne fosse stata segnalata la presenza, l'incidente, hanno ancora giustamente osservato gli stessi giudici, non si sarebbe verificato. Orbene, a fronte di tali elementari, ma coerenti ed opportune, argomentazioni, la ricorrente propone doglianze certamente infondate. Sotto il profilo dell’addebito soggettivo osserva nel ricorso che, ai fini dell'affermazione della responsabilità, non è sufficiente l'oggettiva inosservanza della regola cautelare di condotta, poiché occorre anche che questa sia soggettivamente imputabile all'agente. Partendo da tale condivisibile premessa, la M. osserva che nessuna violazione degli obblighi assunti poteva alla stessa attribuirsi, posto che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, non erano mai state contestate violazioni, né erano state pagate penali per violazioni di obblighi contrattuali. Argomentazione del tutto incoerente, poiché la presenza della buca sulla strada è stata pacificamente accertata, e non smentita dall'imputata, così come chiaro e non contestato è l'oggetto dell'appalto, come sopra richiamato, ed evidenti i doveri che per l'imputata conseguivano. Di guisa che la mancata contestazione di obblighi, da parte della amministrazione comunale, ed il mancato pagamento di penali non presentano alcun rilievo in tesi difensiva poiché, evidentemente, tali circostanze, ove anche precisamente riferite, non valgono certo ad attestare il pieno rispetto, da parte della società, degli obblighi nascenti dal contratto di appalto né ad esonerare l'imputata da ogni responsabilità. Né tale possibilità può attribuirsi all'altro argomento proposto nel ricorso, e cioè, che i fondi messi a disposizione dall'amministrazione comunale non consentivano di destinare all'attività di controllo e di intervento il numero di squadre di operatori che sarebbero stata necessaria per assicurare il servizio, e neanche rileva che il committente era a conoscenza dell'impossibilità di coprire adeguatamente un contesto viario molto ampio, 24 ore su 24. È evidente, invero, che l'impossibilità di gestire adeguatamente il territorio per l'insufficienza del corrispettivo previsto nell'appalto, non autorizzava certo l'imputata a non rispettare gli obblighi assunti ed a fornire un servizio assolutamente inadeguato, bensì la obbligava a segnalare al committente l'impossibilità di garantire il servizio stesso e di concordare possibili diverse soluzioni. Nulla, d'altra parte, obbligava la ricorrente a sottoscrivere il contratto di appalto, tanto meno ad accontentarsi di corrispettivi inadeguati alla rilevanza degli impegni che assumeva. Mentre la consapevolezza dell'amministrazione comunale dell'impossibilità della società di rispettare gli obblighi contrattualmente assunti non esonera l'imputata dalle proprie responsabilità. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione alla parte civile delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.