Fuga definitiva dalla scuola superiore: libera scelta della ragazza, nessuna colpa dei genitori

Ribaltata completamente l’ottica adottata dal Giudice di pace, che aveva condannato padre e madre di una ragazza, a causa della decisione di quest’ultima di abbandonare la scuola media superiore da lei frequentata. Fondamentale la considerazione che l’obbligo dell’istruzione, a carico dei genitori, riguarda solo scuola elementare e scuola media inferiore.

Libero arbitrio in ambito scolastico. Ma, sia chiaro, non si parla della scelta dell’istituto da frequentare – scelta affidata, come logico che sia, ai gusti del figlio minore e ai consigli dei due genitori –, bensì della decisione di abbandonare il proprio percorso di studi. Ciò comporta che l’abbandono – sia chiaro, della scuola media superiore –, da parte del minore, non è addebitabile ai genitori. Cassazione, sentenza n. 42463, Terza sezione Penale, depositata oggi ‘Superiori’ escluse. Eppure, secondo il Giudice di pace, la folle scelta di una ragazza, ossia abbandonare la scuola superiore da lei frequentata, è frutto della colpevole responsabilità dei genitori, anche perché essi erano a conoscenza di tale situazione . Consequenziale è la condanna dei due genitori per avere omesso di far impartire alla figlia minore l’istruzione . Ma questa sanzione viene azzerata completamente in Cassazione, laddove, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica, viene azzerato ogni addebito nei confronti dei genitori. Condivisa la visione proposta del Procuratore della Repubblica l’obbligo di legge, che grava sui genitori, di impartire l’istruzione scolastica ai figli minori, riguarda esclusivamente la frequentazione della scuola elementare e della scuola media inferiore, e non anche la frequentazione della scuola media superiore . Difatti, i giudici della Cassazione ricordano che l’obbligo di far frequentare al minore la scuola si ferma alla scuola media statale , e tale obbligo è assolto o con il conseguimento del corrispondente diploma ovvero con il compimento del quindicesimo anno d’età da parte del minore, sempre che abbia osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico .

Corte di Cassazione, sez. III Penale – 3, sentenza 18 settembre – 16 ottobre 2013, n. 42463 Presidente Fiale – Relatore Lombardi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Cava dei Tirreni ha affermato la colpevolezza di C.M. e C.M. in ordine al reato di cui all'art. 731 c.p., loro ascritto per avere omesso di far impartire alla figlia minore, C.G., l'istruzione della scuola media superiore presso l'istituto tecnico commerciale statale M. Della Corte di Cava dei Tirreni per l'anno scolastico 2008/2009, condannandoli alla pena di € 20,00 di ammenda ciascuno. Il giudice di merito ha accertato che la figlia degli imputati non aveva frequentato l'Istituto tecnico per l'intero anno scolastico e che gli stessi erano a conoscenza di tale situazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, che la denuncia per violazione ed errata applicazione dell'art. 731 c.p La pubblica accusa premette l'esistenza del proprio interesse ad impugnare finalizzato alla corretta applicazione della legge penale. Si osserva, poi, che l'obbligo di legge, che grava sui genitori, di impartire l'istruzione scolastica ai figli minori, riguarda esclusivamente la frequentazione della scuola elementare e della scuola media inferiore e non anche la frequentazione della scuola media superiore, sicché nel caso in esame non è configurabile la fattispecie contravvenzionale di cui alla contestazione. Né è consentita in materia penale l'applicazione analogica della violazione omissiva a casi non espressamente previsti dalla norma. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Preliminarmente la Corte rileva che l'imputata C.M. è deceduta in Cava dei Tirreni il 14/11/2009, prima della pronuncia della sentenza impugnata. Nei confronti della predetta imputata la predetta sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 150 c.p 2. Passando all'esame dei ricorso, l'art. 731 c.p. prevedeva esclusivamente l'obbligo dei genitori di far impartire ai figli minori l'istruzione elementare. L'art. 8 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, recante l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale, come sostituito dagli art. 111-113 del D. Lgs n. 297 del 1994, ha espressamente esteso l'obbligo a carico dei genitori o di chi ne fa le veci di far frequentare al minore la scuola media statale. Obbligo che si intende assolto o con il conseguimento del corrispondente diploma ovvero con il compimento del quindicesimo anno di età da parte del minore, sempre che lo stesso abbia osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico. Analogo obbligo a carico dei genitori o di chi ne fa le veci, invece, non è stato imposto dall'art. 2, primo comma lett. c , della legge n. 53 del 28/03/2003, che è diretto esclusivamente a garantire ai minori la fruizione dell'istruzione scolastica fino al compimento del diciottesimo anno di età ovvero al conseguimento di una qualifica e per almeno dodici anni cfr. sez. 3, sentenza n. 16965 del 04/05/2007 sez. 3, sentenza n. 35396 del 21/05/2008 n. 44168 del 22/10/2008 n. 22037 del 14/04/2010 . 3. Orbene, poiché la omissione ascritta al C. si riferisce alla mancata frequentazione da parte della figlia minore della scuola media superiore, lo stesso deve essere assolto dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Per l'effetto anche nei confronti di detto imputato la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.M. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e nei confronti di C.M. per morte dell'imputata.