In Gazzetta la legge contro il femminicidio

Il decreto contro il femminicidio, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre, è diventato legge ed è già in vigore. Il provvedimento tutela maggiormente le vittime dei reati contro la persona, principalmente se donne. La legge, tuttavia, non contiene solo misure contro il femminicidio, ma anche disposizioni in materia di frode informatica e in tema di protezione civile.

Dopo che l’11 ottobre 2013 il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge n. 119/2013 , con modificazione, del decreto legge, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province , il 15 ottobre è avvenuta la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 242. La legge, già entrata in vigore il 16 ottobre , oltre all’inasprimento della pena in caso di maltrattamenti in famiglia e per i molestatori seriali, nonché la punibilità anticipata per gli stalker , contiene anche condanne più severe per i rapinatori di anziani e per i ladri di rame. Donne maggiormente tutelate. Nello specifico, il provvedimento prevede aggravanti qualora violenze e maltrattamenti siano commessi contro donne in gravidanza o alla presenza di minori e se le violenze siano commesse da persona legata alla vittima da relazione affettiva, anche senza convivenza. Possibile anche la sospensione della patente. Per gli ex o aspiranti compagni, scatta l’ammonimento del Questore informato di comportamenti anomali. Inoltre, lo stesso Questore può chiedere al Prefetto del luogo di residenza del destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Nel momento in cui il Questore procede all'ammonimento art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2009 , deve informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze . Tali servizi sono previsti in un Piano d'azione anti-violenza e la rete di case-rifugio, per il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro. L’arresto obbligatorio, invece, scatta nei casi più gravi. Revoca del permesso ed espulsione per lo straniero. Nel caso in cui la persona violenta sia uno straniero, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione. Querela irrevocabile. Per quanto riguarda la querela, questa diventa irrevocabile, almeno fino al processo e se la condotta illecita non sia reiterata. Possibilità di accedere al gratuito patrocinio. La persona offesa dal reato è informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115/2002, e successive modificazioni . Previsto l’allontanamento di urgenza dalla casa familiare. Può essere disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare della persona violenta e la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive 48 ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero . Non solo del femminicidio Infatti, come già accennato, all’art. 8 sono previste pene più severe se il reato di furto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o privati in regime di concessione pubblica . Lotta alla frode informatica. Punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 600 euro a 3mila euro il furto o l’indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Anche articoli pirotecnici Nella legge viene anche stabilito che gli articoli pirotecnici non potranno più contenere esplosivi diversi dalla polvere nera o miscele ad effetto lampo. E, inoltre, l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico.

Legge 15 ottobre 2013, n. 119 G.U. 15 ottobre 2013, n. 242 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge Art. 1 1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Art. 2 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari. 2. Fino al 30 giugno 2014 é sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. ÂÂ

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