Punito il datore che non esibisce i documenti richiesti

Il reato di cui all’art. 4 L. n. 628/1961 si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 42334, depositata il 15 ottobre 2013. Il caso. In sede di merito, un imputato era stato condannato per non aver fornito all’Ispettorato del lavoro, nella sua qualità di presidente di una cooperativa, la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti, benché sollecitata. La norma incriminatrice è l’art. 4 L. n. 628/1961, che, all’ultimo comma, punisce coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate o incomplete . L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, poiché, a suo dire, la norma in questione non sanzionerebbe qualsiasi inottemperanza del datore di lavoro, ma soltanto le condotte di coloro che, legalmente richiesti, non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete. Per il ricorrente, da tale fattispecie deve ritenersi esclusa l’omessa esibizione della documentazione eventualmente richiesta dall’ispettore del lavoro, le cui facoltà di richiedere le esibizioni di documenti con sanzioni per il relativo rifiuto, a suo dire, non si estenderebbero alle generali attività di vigilanza dell’art. 4 L. n. 628/1961. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché basato su un motivo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno precisato che la richiesta all’interessato di documenti relativi ai rapporti di lavoro non attiene alle sole indagini di polizia amministrativa di cui all’art. 8 D.P.R. n. 520/1955. Documentazione necessaria per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Ispettorato. Secondo Piazza Cavour, i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi sopra enunciati, perché essi hanno preso le mosse dai risultati dell’istruttoria, da cui si evince che la documentazione richiesta all’imputato era quella necessaria per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Ispettorato definiti dal richiamato art. 4 L. n. 628/1961 e, in particolare, della verifica della sussistenza di irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti. In definitiva, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 1.000 € in favore della Cassa delle ammende. Â

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 giugno - 15 ottobre 2013, n. 42334 Presidente Fiale – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 19 luglio 2012, la Corte d'appello di Napoli ha confermato quanto alla ritenuta responsabilità penale - sostituendo la pena dell'arresto con quella dell'ammenda e revocando la sospensione condizionale della pena - la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione distaccata di Caserta del 24 febbraio 2011, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961, per non avere fornito all'Ispettorato del lavoro, nella sua qualità di presidente di una cooperativa, la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti, benché sollecitata il 30 giugno 2008 . 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando la carenza di motivazione e l'erronea applicazione della norma incriminatrice. Ad avviso della difesa, la norma in questione non sanziona qualsiasi inottemperanza del datore di lavoro a prescrizioni o richieste dell'Ispettorato del lavoro, ma soltanto le condotte di coloro che, legalmente richiesti, non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete. Da tale fattispecie deve ritenersi esclusa - prosegue la difesa - l'omessa esibizione della documentazione eventualmente richiesta dall'ispettore del lavoro, le cui facoltà di richiedere l'esibizione di documenti con sanzioni per il relativo rifiuto sono collegate esclusivamente alle indagini di polizia amministrativa previste dall'art. 8 del d.P.R. n. 520 del 1995, senza possibilità di estensione alle generali attività di vigilanza affidate agli ispettori del lavoro dell'art. 4 della legge n. 628 del 1961. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su un motivo manifestamente infondato. L'art. 4, ultimo comma, della legge n. 628 del 1961 punisce coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete”. Si tratta - secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte - delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l'igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall'Ispettorato del lavoro ex multis, sez. 3, 7 febbraio 1994, n. 1365, Rv. 196494 sez. 3, 4 luglio 2001, n. 26974, Rv. 219645 . Si è più volte specificato, inoltre, che il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi sez. 3, 11 dicembre 2007, n. 2272/2008, Rv. 238631 sez. 3, 2 dicembre 2011, n. 6644, Rv. 2523361 . A ciò deve aggiungersi che la richiesta all'interessato di documenti relativi ai rapporti di lavoro non attiene alle sole indagini di polizia amministrativa di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 520 del 1955 sez. 3, 18 gennaio 2007, n. 7106 . Tali principi sono stati correttamente applicati dalla Corte d'appello, perché essa ha preso le mosse dai risultati dell'istruttoria, da cui si evince che la documentazione richiesta all'imputato era quella necessaria per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Ispettorato definiti dal richiamato art. 4 della legge n. 628 del 1961 e, in particolare, della verifica della sussistenza di irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti. 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.