Infraquattordicenne accusa due stranieri di violenza sessuale di gruppo ... ma molti sono i dubbi

La violenza sessuale di gruppo non è un'aggravante del delitto di cui all'art. 609 bis c.p., ma reato autonomo di talché può essere integrata anche dalla condotta di due agenti, potendo essere altresì aggravata nei casi previsti.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42126 del 14 ottobre 2013. Il caso. Ricostruzione dei fatti frettolosa, superficiale e approssimativa quella per cui la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Forlì. Questo il giudizio con cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza a carico di due stranieri accusati del delitto di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo continuata nei confronti di una minore infraquattordicenne. Dalle dichiarazioni rese dalla minore sia nell'immediatezza dei fatti che successivamente era scaturita una imputazione per concorso di persone che, nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, usando violenza e agendo contro la volontà della persona offesa, avevano realizzato condotte di violenza sessuale consistite nel tentativo di baciare la ragazza, nell'immobilizzarle le braccia trattenendola per i polsi, nonché per avere afferrato la minore per le gambe così che uno degli uomini potesse raggiungerla e palpeggiarla ripetutamente sul sedere, con l'aggravante di aver agito su persona minore degli anni 14. Troppe contraddizioni e incongruenze logiche. Gravi si palesavano le contraddizioni sia interne, riguardanti le dichiarazioni rese della persona offesa nell'immediatezza dei fatti e a distanza di otto mesi che quelle riferibili alle dichiarazioni dei testi oculari. Tali elementi erano già evidenziati dalla difesa in sede di appello ma non erano stati valutati né motivati dai giudici di secondo grado i quali si erano mossi unidirezionalmente verso la tesi accusatoria della violenza sessuale ripetuta. La Suprema Corte invece accoglie il motivo di censura avuto riguardo alle contraddizioni della persona offesa e dei testi che costituivano il leit motiv delle emergenze processuali. Dubbi seriali Oltre alle contraddizioni ad ampio spettro, alla mancanza di logico riscontro esterno che rendevano fragile già la ricostruzione della asserita scena del crimine, la Cassazione evidenziava che neppure si potrebbe parlare di violenza sessuale consumata nella condotta tesa ad ottenere un bacio contro la volontà della vittima, seppure - come da consolidato orientamento - tale azione può costituire 'atto sessuale'. Non solo forse non si poteva parlare neppure di tentativo, attese le imprecisioni della minorenne che nel primo racconto effettuato nell'immediatezza aveva incomprensibilmente taciuto particolari che poi aveva descritto, colorando il racconto di particolari con connotazioni sessuali più significative di quanto avvenuto in un primo momento. ostativi alla ricostruzione dei fatti. Le carenze motivazionali e le incongruità si ripercuotono sulla corretta ricostruzione delle dinamiche e quindi anche sull'accertamento della responsabilità dei soggetti accusati. Attenuante del fatto di minore gravità. L'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. prevede un'attenuante per il caso di fatto di violenza sessuale di minore gravità , circostanza che la Corte territoriale non riconosceva. L'errore commesso dai giudici di merito non è ravvisato però nella mancata concessione, bensì riguardo alla motivazione che escludeva la concedibilità in quanto sarebbe inconciliabile con la violenza sessuale di gruppo, ritenuta semplicisticamente sussistere. Se il principio secondo cui l'attenuante trova applicazione nella sola violenza sessuale disciplinata è indiscusso, tuttavia il ragionamento del giudice territoriale censurato frana là dove la motivazione ometteva di affrontare la tematica in modo sostanziale perché miope rispetto ai presupposti elaborati per la concessione dell'attenuante. Violenza sessuale di gruppo. Se il compendio istruttorio avesse confortato in merito alle accuse mosse, si sarebbe potuto parlare di violenza sessuale di gruppo, e non di violenza sessuale aggravata dalla partecipazione di più persone, fattispecie che costituisce reato autonomo e non circostanza aggravata. La censura della difesa in tal senso non poteva essere accolta, anche se la Cassazione evidenzia come a far cadere in errore sia stata la formulazione dell'imputazione in termini di condotta aggravata dalla presenza di più persone, nonostante si menzionasse esplicitamente la norma di riferimento. Solo violenza privata? A causa dei dati processuali incoerenti la sentenza di condanna viene conseguentemente annullata con rinvio ad altra sezione affinché riveda l'intero episodio e le ipotesi di reato che possono essere mosse nei confronti degli uomini.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 aprile - 14 ottobre 2013, n. 42126 Presidente Mannino – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 25 ottobre 2011 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Forlì del 25 giugno 2009 con la quale Q.E.M. e B.O. , imputati, in concorso tra loro, del delitto di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo continuata in danno di minore di anni quattordici, erano stati ritenuti colpevoli del detto reato e condannati, ciascuno, con la diminuente per il rito e le circostanze attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno oltre alle pene accessorie di legge. 1.2 Decidendo sui motivi di appello interposto da entrambi gli imputati, la Corte bolognese rigettava il motivo individuale proposto nell'interesse dell'imputato B.O. , confermando come l'individuazione fotografica effettuata da parte della vittima e di una amica testimone oculare nella immediatezza del fatto elidesse qualsiasi dubbio sulla partecipazione del detto giovane ai fatti. Il giudice territoriale confermava, poi, il giudizio di colpevolezza a carico di entrambi gli imputati, escludendo che nel caso in esame si fosse trattato di gesti sessuali aventi connotazione illecita ed, al riguardo, valorizzava, in quanto credibili ed estrinsecamente riscontrate, le dichiarazioni della giovanissima vittima degli asseriti abusi. Respingeva, in ultimo le residue censure riguardanti la insussistenza del delitto di violenza sessuale di gruppo con subordinata richiesta di derubricazione nel reato di violenza privata in quanto destituite di fondamento sia in linea di diritto che in punto di fatto ed altrettanto statuiva con riguardo alla invocata circostanza attenuante del fatto di minore gravità ed alla rideterminazione migliorativa del trattamento sanzionatorio. 1.3 Per l'annullamento della detta sentenza hanno proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore fiduciario, entrambi gli imputati. Con il primo motivo entrambi i ricorrenti denunciano mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di violenza sessuale, rilevando come le gravi ed insuperabili contraddizioni sia interne , riferibili alle due dichiarazioni rese dalla vittima a distanza di otto mesi l'una dall'altra che esterne rispetto alle dichiarazioni di testi oculari, non solo non sono state considerate tali dalla Corte petroniana, ma sottolineando che la motivazione resa su tale punto decisivo della vicenda si profilava o estremamente carente o manifestamente illogica. Viene, in particolare, evidenziato come tutte le emergenze processuali provassero un episodio del tutto privo di connotati sessuali e caratterizzato soltanto da uno spirito joci causa . Sottolineavano come la Corte di appello, a fronte delle dettagliate censure mosse con l'atto di impugnazione, si fosse sottratta al proprio compito valutativo, limitandosi a sviluppare unidirezionalmente la tesi accusatoria della violenza sessuale ripetuta. Con il secondo motivo viene lamentato un vizio di travisamento della prova e un parallelo vizio di erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte di merito omesso di qualificare la condotta nel diverso - e meno grave - reato di violenza privata, tralasciando di svolgere qualsiasi motivazione su tale aspetto. Con il terzo motivo si lamenta analogo vizio di erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'aggravante della violenza di gruppo che invece andava esclusa, atteso il numero dei partecipanti due nell'ambito del detto motivo viene censurata la decisione impugnata anche per quel che riguarda la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen. Il quarto - ed ultimo - motivo attiene alla manifesta illogicità della motivazione in punto di quantificazione della pena, ritenuta esorbitante rispetto ai parametri indicanti dall'art. 133 cod. pen., nient'affatto rispettati dalla Corte distrettuale. Considerato in diritto 1. I due ricorsi - che possono essere trattati congiuntamente essendo assolutamente identici nell'oggetto delle singole censure e nei rispettivi passaggi argomentativi - sono fondati per quanto qui di seguito considerato. 2. Va premesso - per una corretta ricostruzione fattuale della vicenda indispensabile per comprendere il senso delle censure rivolte da entrambi i ricorrenti - che ai due prevenuti è stato contestato il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 609 bis comma 1, 609 ter comma 1 n. 1, 609 octies commi 1 e 2 cod. pen. perché, in concorso tra loro, e con più atti in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con condotta violenta e contro la volontà di L.F. minore degli anni quattordici , consistita per il Q. nell'averle, prima, chiesto di poterla baciare e, ricevutone diniego, nell'immobilizzarne le braccia trattenendola per i polsi, cercando contestualmente contro la sua volontà di baciarla in bocca condotta non portata a compimento per la violenta reazione della vittima , nonché per avere, subito dopo il B. afferrato per le gambe la vittima che si era riuscita a divincolare dalla presa del complice e trattenendola, consentiva al Q. di raggiungerla e palpeggiarle ripetutamele il sedere. Con l'aggravante di avere agito su persona minore degli anni 14 e con l'ulteriore aggravante di avere partecipato in più persone riunite agli atti d violenza sessuale in danno della L. . 3. Tanto precisato, e rilevato che la stessa contestazione presenta profili di inesattezze giuridiche con riferimento sia all'episodio riguardante l'intenzione del Q. di baciare la ragazzina che all'episodio della violenza sessuale di gruppo , di cui si parlerà meglio in prosieguo, si tratta di una vicenda dai contorni nient'affatto nitidi, come, peraltro, riconosciuto dalla stessa Corte petroniana la cui motivazione presenta, tuttavia, diffuse e gravi carenze sia in ordine al percorso motivazionale che in ordine alla stessa qualificazione delle condotte, che, infine, in ordine ai profili sanzionatori. 4. Le contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa ma non solo quelle , che pure la Corte distrettuale ha colto, salvo a sminuirle al punto tale da giudicarle assolutamente irrilevanti ed anzi superate dal convergere di riscontri esterni che tali non sono, per come si vedrà a proposito della logicità della motivazione costituiscono il leit motiv della intera vicenda per come frettolosamente ed approssimativamente ricostruita dalla Corte. Gravi, ad esempio, le contraddizioni in cui è incorsa la giovanissima, presunta vittima la infraquattordicenne L.F. nel momento in cui, nell'immediatezza del fatto ed al cospetto dei carabinieri, tra le lacrime e visibilmente agitata ha denunciato di aver subito - ad opera di uno solo dei tre giovani che la avevano avvicinata nelle acque a ridosso della spiaggia di Cesenatico - un approccio con tentativo di bacio, rintuzzato con decisione dalla stessa ragazzina che aveva impedito con le braccia il contatto fisico con il giovane si tratta del nominato Q.E.M. , mentre a distanza di ben otto mesi dal fatto, melius re perpensa , ha parlato, stavolta in condizioni rilassate - sempre al cospetto dei Carabinieri - di toccamenti ripetuti sul fondo schiena gesto dai chiari connotati sessuali laddove effettivamente compiuto . 4.1 Gravi anche le contraddizioni in cui la ragazzina infraquattordicenne al momento della sua prima escussione e poco più che quattordicenne in occasione della seconda audizione è incorsa con riferimento ad una vicenda accadutale in acqua e consistita in una capriola in acqua fattale fare da uno dei due ragazzi che la avrebbero importunata sessualmente, in quanto l'accenno a tale episodio è stato fatto in termini di rifiuto verso l'offerta proveniente da uno dei due giovani, salvo poi a negarlo del tutto in occasione della seconda audizione. 4.2 Ancor più gravi tali contraddizioni alla luce della contrastante e per di più unanime versione resa da due testi oculari che hanno descritto la capriola e non solo avendo anche parlato per averli notati di toccamenti nelle natiche e nelle cosce. 4.3 Gravi anche le incongruenze logiche che la Corte ha ritenuto di poter superare soltanto grazie ad una imperfetta comprensione delle doglianze difensive, in realtà quanto mai chiare sul punto circa la possibilità per la giovanissima M.A. compagna della L. , ed anche lei in acqua al momento della asserita intrusione sessuale di vedere cosa accadeva sott'acqua i toccamenti delle cosce e dei glutei all'atto della capriola sarebbero avvenuti, a detta della ragazzina, in acqua quando la teste aveva l'acqua all'altezza della pancia e dunque non sarebbe stata in grado di vedere con cognizione di causa cosa accadesse sott'acqua e comunque non è stata in grado di descrivere la scena compiutamente. 4.4 Grave l'incongruenza logica denotante eccessiva approssimazione nella definizione di concetti giuridici, laddove il giudice distrettuale valorizza a titolo di riscontro esterno potentissimo la dichiarazione del minore R.O. anche lui presente in acqua che avrebbe parlato di un intento dei due giovani di violentare F. dopo avergli raccontato di aver fatto fare una capriola in acqua alla ragazzina, in quanto il significato concreto del termine non era stato percepito in termini compiuti dal teste. 5. Si tratta a ben vedere, di una serie non indifferente di incongruenze logiche che partono dalla scena dell'agognato bacio non stampato sulla bocca della ragazzina per la resistenza di costei ovvio che, ferma restando la qualificazione di atto sessuale in termini Sez. 3 n. 25112, Greco, Rv. 236964 non si poteva trattare di una violenza consumata e forse - viste le gravi imprecisioni nel racconto della L. - neanche tentata. Ma le illogicità più manifeste, ed anzi, eclatanti si rinvengono quando la Corte di merito, nel tentativo di accreditare la seconda versione della ragazzina nettamente diversa da quella iniziale ritiene di superare l’ empasse ricorrendo ad un luogo comune indimostrato ed astratto in forza del quale eventuali defaillances mnemoniche iniziali sono comprensibili in relazione al particolare stato emotivo della vittima e valgono a spiegare la successiva precisione del racconto contenente altri particolari appare, infatti, assai poco spiegabile che particolari decisivi quali il toccamento di cosce e natiche che qualsiasi ragazzina, anche prepubere - figurarsi una adolescente -comprenderebbe nel suo reale significato erotico venga taciuto nella immediatezza del fatto e rinverdito a distanza di tanti mesi. Così come appare assai poco compatibile lo stato di forte stress e turbamento descritto dalla Corte con la mancata descrizione di un fatto il toccamento da tergo delle natiche che certamente assumeva un connotato sessuale ben più importante del tentativo di bacio, peraltro rintuzzato prontamente e senza alcun contatto fisico. Altra manifesta illogicità si coglie quando la Corte parla del particolare del toccamento della vagina, del quale fanno cenno - non si sa bene sulla base di quali notizie - i carabinieri, senza che né la ragazzina, né i suoi amichetti abbiano mai fatto cenno a detto particolare. 6. Si tratta quindi di carenze motivazionali ed incongruità logiche che rendono arduo comprendere come siano realmente andati i fatti e soprattutto, che impediscono di inquadrare le condotte penalmente rilevanti nei loro esatti termini. 7. In questo senso appare corretta la deduzione difensiva in ordine alla erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte qualificato la condotta nel diverso reato di violenza privata, stante la poca chiarezza ricostruttiva dell'intero episodio. Va, comunque precisato che a è ben possibile il concorso materiale tra il delitto di cui all'art. 609 bis cod. pen. e quello delineato dall'art. 610 stesso codice in questo senso tra le tante, Sez. 3 9.6.2011 n. 29901, K., Rv. 250660 b che una intrusione violenta nella sfera sessuale altrui tale potendo essere una eventuale costrizione al palpeggiamento anche se avvenuta joci causa non può degradare alla meno grave ipotesi della violenza provata, rimanendo invece compresa nell'alveo della nozione di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis cod. pen. Sez. 3, 4.3.2009 n. 20927, C. e altri, Rv. 244075 . 8. È infondata la censura difensiva in merito al riconoscimento del reato di cui all'art. 609 octies cod. pen., ma non già in relazione alla motivazione della Corte territoriale - che sarebbe corretta se davvero fosse avvenuta una violenza sessuale commessa dai due ragazzi con le modalità recepite dalla Corte - quanto in relazione ad una inesatta qualificazione della violenza di gruppo quale circostanza aggravante e non reato autonomo v. sul punto, Sez. 3, 18.7.2012 n. 36036, P., Rv. 253687 idem, 7.4.2006 n. 17082, Spinelli ed altri Rv. 234172 , errore prospettico in cui la difesa è incorsa anche fuorviata dal deprecabile errore nella contestazione là dove si parla, in fine al capo di imputazione sub a , di aggravante per avere partecipato in più persone riunite . 9. È, di contro, fondata, indipendentemente dalle illogicità riscontrate nell'intero tessuto motivazionale della sentenza impugnata, la censura in merito al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità, tenuto conto che la motivazione resa dalla Corte - sempre con riferimento ad un episodio di violenza sessuale dai contorni non chiari - si sofferma esclusivamente sulla inconciliabilità di tale attenuante rispetto alla violenza di gruppo nient'affatto ricostruita nei suoi esatti termini. È in effetti pacifico l'orientamento di questa Corte secondo il quale l'attenuante in parola trova applicazione soltanto nella ipotesi di violenza sessuale individuale disciplinata dall'art. 609 bis cod. pen. Sez. 3, 21.11.2012 n. 17699, C. Rv. 255488 . Ma la decisione della Corte, laddove si fosse trattato di una violenza sessuale avente caratteristiche e modalità diverse rispetto a quelle riconosciute in modo semplicistico dal giudice distrettuale, avrebbe dovuto affrontate funditus il tema dei presupposti per la concessione alla stregua dei noti criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Sezione per tutte, Sez. 3, 26.10.2011 n. 45692, B., Rv. 251611 idem 15.6.2010 n. 27272, P., Rv. 247931 . 10. Alla stregua di tali considerazioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna che, in sede di rinvio, dovrà rivedere l'intero episodio, rivalutando in termini coerenti con i dati processuali sia le dichiarazioni della parte offesa, che le dichiarazioni degli altri testi ed elidendo tutti i contrasti riscontrati, con motivazione adeguata e puntuale, verificando, poi, alla luce della nuova elaborazione dei dati probatori, la sussistenza, o meno, di ipotesi delittuose diverse da quella contestata e modulando la pena in stretta correlazione con il nuovo accertamento sui fatti, alla stregua dei principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.