Soppressata d’Olanda? Quella d.o.p. è con carne locale: salumi sequestrati

Il tentativo di frode nell’esercizio del commercio non richiede, ai fini della sua configurabilità, l’effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente l’accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza o quantità da quelle dichiarate o pattuite.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 41699, depositata il 9 ottobre 2013. Il caso. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro per tentata frode nell’esercizio del commercio. I giudici di merito avevano motivato la loro decisione sul fumus delicti osservando che il salame, proveniente da suini olandesi, era contrassegnato come d.o.p sigla riservata ai salumi prodotti con carne suina locale . Per l’annullamento dell’ordinanza ha proposto ricorso in Cassazione l’indagato, secondo cui il salame non era stato ancora etichettato e si trovava in una cella di stagionatura, per cui non poteva certo ritenersi destinato alla vendita come d.o.p., tenuto conto che la filiera non opera esclusivamente su quella d.o.p. Inoltre, a suo dire, trattandosi di salumi rinvenuti durante la fase di stagionatura, difettava il tentativo punibile, non potendosi escludere che alla fine di tale fase, il prodotto potesse essere escluso dalla produzione per eventuali alterazioni merceologiche. Tutela dei consumatori e degli stessi commercianti. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Gli Ermellini hanno dichiarato che, nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato che il salame in sequestro, anche se privo di etichettatura per ogni singolo pezzo, appariva inequivocabilmente contrassegnato come d.o.p cioè con una sigla che riguarda esclusivamente i suini nati e allevati in Calabria , mentre invece si trattava di salame prodotto con carne proveniente dall’Olanda. Secondo Piazza Cavour, si tratta di motivazione sintetica ma congrua e tutt’altro che inesistente o apparente. Pertanto, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 settembre - 9 ottobre 2013, n. 41699 Presidente Fiale – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1- Con ordinanza 3.3.2013, il Tribunale di Cosenza, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero nel corso di un procedimento penale per tentata frode nell'esercizio del commercio artt. 56 e 515 cp nei confronti di M.P.S. in qualità di l.r. della Cooperativa Agricola COZAC. I giudici di merito - per quanto ancora interessa in questa sede - hanno motivato la loro decisione sul fumus delicti osservando che il salame,proveniente da suini olandesi, era contrassegnato come d.o.p. sigla riservata ai salumi prodotti con carne suina locale . 2. Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato - tramite il difensore - ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e la motivazione solo apparente artt. 606 lett. b ed e cpp in relazione agli artt. 324, 125 comma 3 cpp, 56 e 515 cp . Secondo il ricorrente il salame non era stato ancora etichettato e si trovava in una cella di stagionatura, per cui non poteva certo ritenersi destinato alla vendita come d.o.p. Inoltre, la cooperativa opera non esclusivamente sulla filiera d.o.p, ma anche su quella comune e quindi è abilitata a porre in commercio anche carni provenienti da suini non necessariamente nati e allevati in Calabria. In ogni caso, il prodotto, solo a fine stagionatura, può essere classificato come d.o.p. e per ogni lotto viene rilasciata apposta certificazione, per cui, nel caso di specie, trattandosi di salumi rinvenuti durante la fase di stagionatura, difettava il tentativo punibile, non potendosi escludere che alla fine di tale fase, il prodotto potesse essere escluso dalla produzione per eventuali alterazioni merceologiche. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Come è noto, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, cfr. Cass. s.u. 29.5.2008 n. 25932 conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933 . Con particolare riferimento all'ipotesi di reato contestata all'indagato, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie di cui all'art. 515 cod. pen. è posta a tutela sia dei consumatori sia degli stessi commercianti vedi Sez. 3, Sentenza n. 22313 del 15/02/2011 Cc. dep. 06/06/2011 Rv. 250473 Cass., sez. 3, 8.9.2004, n. 36056 nella nozione di dichiarazione, alla quale si riferisce l'art. 515 cod. pen., rientrano anche le indicazioni circa l'origine e la provenienza della mercé, essendo esse idonee a trarre in inganno l'acquirente che riceve l'aliud pro alio vedi Cass. 22313/2011 cit. Cass., sez. 3, 4.7.2008, n. 27105 . Il tentativo di frode nell'esercizio del commercio non richiede, ai fini della sua configurabilità, l'effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41758 del 28/10/2010 cc. dep. 25/11/2010 Rv. 248703 . Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che il salume in sequestro, rinvenuto dai Carabinieri nelle celle di stagionatura, anche se privo di etichettatura per ogni singolo pezzo, appariva inequivocabilmente contrassegnato come D.O.P. cioè con una sigla che riguarda esclusivamente i suini nati e allevati in Calabria secondo le norme del disciplinare di produzione della soppressata di Calabria , mentre invece trattavasi di salame prodotto con carne suina proveniente dall'Olanda. Sulla base di tali elementi di fatto, ricavati sia dal Disciplinare di Produzione della Soppressata di Calabria contenente precise indicazioni sull'origine delle carni e sulle modalità di stagionatura del prodotto che dal verbale di accertamento e sequestro redatto proprio a seguito di uno specifico controllo mirato alla verifica del corretto utilizzo del Disciplinare per la produzione della suddetta soppressata d.o.p. , il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato tentato e ha considerato irrilevante l'osservazione difensiva secondo cui la cooperativa trattava anche prodotti non contrassegnati come d.o.p Trattasi, in conclusione, di motivazione sintetica ma congrua e tutt'altro che inesistente o apparente, per cui la critica oggi mossa dal ricorrente, essendo sostanzialmente incentrata su una diversa rivisitazione degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice del merito, si rivela infondata in questa sede. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.