L’installazione di un campeggio è lottizzazione abusiva, se…

In tema di reati edilizi-urbanistici, e segnatamente di lottizzazione abusiva prevista e punita dall’art. 44, lett. c , D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico dell’Edilizia o TUE , non costituisce attività di campeggio l’installazione di ogni forma di stabile residenza, come risulta evidente dall’espresso riferimento alla sosta” ed al soggiorno” nella definizione legislativa di attività campeggistica, di cui all’art. 6, legge n. 217/1983.

Tali sostantivi presuppongono una permanenza temporanea propria della figura del turista, il quale è individuabile – secondo il significato letterale della parola – come un soggetto che viaggia e soggiorna in località diverse dalla sua residenza abituale, per un periodo limitato, per piacere, affari o altri scopi. Ne consegue che una struttura ricettiva non può essere definita campeggio” ogni qualvolta essa, presentando tutte le caratteristiche dello stabile insediamento residenziale, risulti permanentemente inserita nel territorio, con stravolgimento dell’originario assetto stabilito mediante pianificazione. Lo ha stabilito la Terza sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41479, depositata l’8 ottobre 2013. Il reato di lottizzazione abusiva La fattispecie penale di cui all’art. 44, comma 1, lett. c , D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico dell’Edilizia individua due distinte fattispecie incriminatrici, autonome rispetto alla previsione di cui alla lettera b del medesimo articolo. In particolare, nel primo caso è punita la lottizzazione abusiva, mentre nel secondo caso sono puniti interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in difformità totale o in assenza di permesso di costruire. La nozione di lottizzazione abusiva ha origine giurisprudenziale, prima ancora che normativa. Già la legge urbanistica n. 1150/1942, all’art. 28, individuava e stabiliva il divieto di procedere a lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, in assenza di un piano regolatore particolareggiato c.d. PRP . In concreto, il reato di lottizzazione abusiva si realizza mediante condotte anche materiali, quali una modificazione edilizia o urbanistica dei terreni, in una zona non adeguatamente urbanizzata, la quale conferisca ad una porzione di territorio comunale un assetto differente, che venga posta in essere senza autorizzazione, ovvero in totale difformità dalla stessa, ed in violazione delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, tali da poter determinare l’insediamento di abitanti, o lo svolgimento di attività, con conseguente necessità di predisporre o integrare le opere di urbanizzazione cfr. Cass. n. 20390/2004 . e l’attività campeggistica. In base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la trasformazione del territorio mediante la realizzazione di opere edilizie ed il posizionamento di roulotte di fatto trasformate in unità abitative dotate di strutture permanenti configura il reato di lottizzazione abusiva, trattandosi di attività idonea a determinare una alterazione dell’originario assetto territoriale, ed una modificazione urbanistica in zona non adeguatamente urbanizzata, tale da comportare la violazione delle prescrizioni della strumentazione urbanistica. Invero, il bene giuridico tutelato dall’art. 30 TUE non è soltanto quello dell’ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche e soprattutto quello relativo al controllo del territorio da parte del Comune, cioè del soggetto titolare della funzione di pianificazione, al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito. Il momento consumativo della lottizzazione abusiva. La sentenza in commento richiama pure l’importante tema della consumazione del reato edilizio-urbanistico di lottizzazione abusiva, particolarmente importante tanto ai fini della prescrizione della contravvenzione in parola, quanto in relazione all’eventuale confisca dell’area abusivamente lottizzata. A tale ultimo proposito, occorre ricordare che scopo della confisca è quello di recidere in modo irrevocabile il collegamento tra reato e ricchezza accumulata, sì da privare il reo della disponibilità di beni che possano rendere allettante la reiterazione del crimine. In presenza di concorrenti nel reato, il momento consumativo della contravvenzione di lottizzazione abusiva mista si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento. La giurisprudenza di legittimità ha altresì definito il reato in esame come a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici cfr. Cass. n. 17865/2009 . Tornando al rapporto fra termine prescrizionale e confisca, con riguardo ad un caso analogo a quello oggetto della sentenza in commento, occorre rilevare che, in base a quanto stabilito sempre dalla Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione cfr. Cass. n. 17066/2013 , la confisca dei terreni può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato nella specie, della prescrizione , purchè sia accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, e che verifichi l'esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l'aspetto dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere. Nella fattispecie, era stata ritenuta legittima la confisca dei terreni nonostante la prescrizione del reato, all'esito dell'accertamento della rimproverabilità della condotta degli imputati e della illegittimità della concessione edilizia rilasciata in zona di inedificabilità assoluta.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 settembre - 8 ottobre 2013, numero 41479 Presidente Squassoni – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'11.1.2012, ha confermato la decisione del Tribunale di Latina in data 23.3.2010, appellata da G.A V. e con la quale si dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei suoi confronti in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. penumero , 30, 44 lett. c d.P.R. 380/01, concretatisi nella lottizzazione abusiva di un terreno di mq 25.000 circa adibito a campeggio mediante la realizzazione, in assenza di titoli abilitativi, di opere quali manufatti, piazzole, impianto elettrico, roulotte non trasportabili, con conseguente trasformazione urbanistica ed edilizia della stessa area. Veniva altresì ordinata la confisca dell'area abusivamente lottizzata. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la omessa valutazione, da parte dei giudici del merito, della legittima esistenza del campeggio e della normativa di riferimento. Osserva, a tale proposito, che la Corte territoriale avrebbe basato il proprio convincimento su principi giurisprudenziali non pertinenti al caso in esame, che riguarda una struttura campeggistica ubicata in zona avente, quale destinazione urbanistica, quella di verde privato attrezzato a camping ”. Rileva, inoltre, che la presenza di infrastrutture e servizi indicata come sintomatica dell'attività lottizzatoria risponde, in realtà, alle previsioni della normativa di settore sulle essenziali dotazioni dei campeggi. Tale normativa, aggiunge, è stata oggetto di modifiche ampliative ad opera della legge regionale 13 agosto 2011 numero 14, promulgata dopo la proposizione dell'appello e segnalata alla Corte territoriale con nuovo motivo di gravame articolato in una memoria della quale, tuttavia, i giudici non avrebbero tenuto conto. Evidenzia, poi, che la ritenuta stabilità dell'insediamento da parte dei giudici del gravame sarebbe frutto di una erronea valutazione dei dati fattuali, poiché la circostanza che, in tre diversi sopralluoghi, alcune piazzole fossero state rivenute sempre utilizzate, non esclude che non vi sia stata una effettiva rotazione degli occupanti inoltre la legge regionale 59U985 art. 2 prevede la possibilità di riservare fino al 50% della ricettività a singoli campeggiatori per periodi prolungati sino ad un anno e non sarebbe stato provato, nella fattispecie, il superamento di tale percentuale. La presenza del campeggio, inoltre, non avrebbe determinato alcun impatto territoriale negativo, stante la conformità dell'attività alla destinazione urbanistica di zona. 3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca, non avendo la Corte territoriale considerato che le aree colpite dalla misura di sicurezza patrimoniale sarebbero, fin dal 1980, di proprietà di altro soggetto e, segnatamente, della Immobil Tourist s.r.l.”. 4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina, da parte della Corte territoriale, delle deduzioni formulate con memoria e concernenti la promulgazione, nelle more del giudizio di appello, della legge regionale 13 agosto 2011 numero 14. 5. Con un quarto motivo di ricorso rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della confisca, dovendosi escludere ogni profilo di colpa nella condotta posta in essere ed avendo egli comunque agito in buona fede e nella convinzione della corretta osservanza delle norme statali e regionali, tanto che neppure l'amministrazione comunale avrebbe mosso alcun rilievo in materia di lottizzazione abusiva. 6. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la Corte del merito avrebbe omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame con il quale si evidenziava che, trattandosi di interventi eseguiti con licenze edilizie del 1974, 1976, 1977 e 1981, quindi antecedentemente all'entrata in vigore della legge 47/1985 e del d.P.R. 380/01, il richiamo contenuto nell'imputazione a tale disposizione sarebbe erroneo e l'unico riferimento corretto sarebbe quello alla nozione di lottizzazione prevista dalla legge regionale 22 luglio 1974 numero 34, nella quale la struttura per cui è processo non rientrerebbe. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. In data 24.7.2013 ha depositato memoria con motivi nuovi nella quale rileva che la prescrizione del reato sarebbe intervenuta prima dell'esercizio dell'azione penale. Considerato in diritto 7. La vicenda in esame è stata già sottoposta all'attenzione di questa Corte in tre precedenti occasioni con riferimento al disposto sequestro dell'area interessata dall'intervento lottizzatorio. In un caso Sez. III numero 8846, 13 gennaio 2009 , veniva impugnata la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto al Tribunale di Latina avverso il diniego di revoca del sequestro preventivo dell'area su cui insiste il campeggio o, in subordine, l'autorizzazione all'uso dei beni sequestrati e, in ulteriore subordine, l'autorizzazione a demolire tre dei quaranta manufatti ancora esistenti. Il provvedimento impugnato veniva annullato con rinvio affinché il giudice del riesame decidesse sulle istanze subordinate di dissequestro temporaneo per eseguire la demolizione. Precedentemente Sez. III numero 35869, 19 settembre 2008 , era stata annullata con rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale di Latina aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dell'area destinata a campeggio, ritenendosi che i giudici del riesame non avessero effettuato una completa ed esaustiva valutazione di tutte le doglianze difensive. A seguito del rinvio, il Tribunale si pronunciava nuovamente, reiterando il rigetto del riesame con ordinanza oggetto anch'essa di ricorso per cassazione che non veniva accolto Sez. IV numero 38147, 27 ottobre 2010 , rilevando che il Tribunale, prendendo in esame le doglianze difensive precedentemente ignorate, aveva evidenziato in fatto che mentre alcune opere risultavano assentite, altre non lo erano che quelle assentite non erano esattamente individuabili che, in ogni caso, le procedure di sanatoria avviate non risultavano perfezionate che era stata ordinata la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere abusive senza che la società gerente il campeggio, dopo essersi impegnata ad effettuarla, vi avesse adempiuto. Nella richiamata decisione si osservava, altresì, come i giudici del riesame avessero rilevato, sempre in fatto, che al momento della realizzazione delle opere il PPE che destinava l'area a verde e campeggio non poteva ritenersi ancora efficace, mancando il PTPR, adottato solo successivamente. Si evidenziava inoltre, da parte della Quarta Sezione Penale di questa Corte, la rilevante trasformazione del territorio attraverso opere non assentite che avevano reso stabili manufatti di natura precaria. 8. Ciò posto, considerato che nel primo motivo di ricorso viene posta in dubbio la pertinenza dei riferimenti effettuati dalla Corte del merito alla giurisprudenza di questa Corte, pare opportuno richiamare i principi generali fissati in tema di attività campeggistica e lottizzazione abusiva. Come ricordato anche recentemente Sez. III numero 29731, 11 luglio 2013, non massimata , la trasformazione del territorio mediante la realizzazione di opere edilizie ed il posizionamento di roulotte di fatto trasformate in unità abitative dotate di strutture permanenti configura il reato di lottizzazione abusiva v. anche Sez. Ili numero 5310, 4 febbraio 2008, non massimata trattandosi di attività idonea a determinare un'alterazione dell'originario assetto territoriale ed una modificazione urbanistica in zona non adeguatamente urbanizzata tale da comportare la violazione delle prescrizioni della strumentazione urbanistica. Si era affermato Sez. III numero 5310/08, cit. che costituiscono lottizzazione quegli interventi che mutano le caratteristiche dell'insediamento e/o del territorio in misura tale da far sorgere una non prevista esigenza di misure di urbanizzazione, oppure da richiedere misure di urbanizzazione di entità maggiore o diversa rispetto a quelle previste. Vengono in rilievo, dunque, le caratteristiche del complesso dell'insediamento realizzato o realizzando e la loro conformità rispetto agli strumenti urbanistici ed alle concrete autorizzazioni ” richiamando l'uniforme giurisprudenza sul punto. Ed infatti si è precisato che il bene giuridico protetto dall'articolo 30 del TU dell'edilizia è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche e soprattutto quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè dal comune - al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito Cons. Stato Sez. IV numero 5849, 6 ottobre 2003 . Si è quindi ulteriormente precisato che, in generale, il reato di lottizzazione abusiva si configura attraverso la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi anche mediante la esecuzione di opere autorizzate Sez. III numero 26586, 26 giugno 2009 . Per ciò che riguarda, in particolare, i campeggi, si osservava che la giurisprudenza di questa Corte ha, con una pronuncia ormai risalente nel tempo e riferita alla normativa previgente Sez. III n 8933, 27 ottobre 1983 , stabilito che costituisce lottizzazione abusiva la realizzazione di un campeggio in zona agricola non prevista dagli strumenti di attuazione della pianificazione territoriale, anche senza frazionamento del terreno, qualora si tratti di insediamento turistico di consistenti dimensioni, che, sia per il numero delle persone chiamate a fruirne sia, soprattutto, per la realizzazione di infrastrutture destinate per loro natura a protrarsi nel tempo docce, servizi igienici, recinzioni, ecc. , lasci desumere che si sia inteso realizzare un duraturo inserimento di esso nel preesistente assetto territoriale. Sulla base di tale principio, si è affermato successivamente, proprio nella menzionata sentenza 5310/2008, che un insieme di interventi che snaturino le caratteristiche originarie di un campeggio, per quanto esso sia debitamente autorizzato, possono in linea di principio comportare, se complessivamente valutati, la violazione dell'art. 44 lettera c d.P.R. 380/01. Tale affermazione è stata successivamente ribadita, ponendo ancora una volta l'accento sul rilevo assunto dalla radicale trasformazione dell'attività originaria in stabile insediamento abitativo di rilevante impatto negativo sull'assetto territoriale Sez. III numero 4974, 31 gennaio 2008 . Successivamente questa Corte è giunta a conclusioni identiche in relazione ad attività di campeggio caratterizzate dalla presenza di piazzole di sosta e strutture abitative in ferro e plastica ancorate stabilmente al terreno e servite da rete idrica Sez. Fer. numero 31921, 7 agosto 2012 e dalla realizzazione di manufatti attrezzati con servizi igienici, muniti di ruote e di un sistema di aggancio per il traino ma privi di targhe e di luci di posizione che ne impediscono la circolazione su strada ed a tale circolazione non siano omologati e che risultano collegati ai servizi già esistenti nel campeggio rete idrica, fognaria ed elettrica attraverso la nuova plurima realizzazione di tubature in PVC e pozzetti interrati, nonché stabilizzati mediante posizionamento su basamenti di cemento, in modo da lasciare sollevate le ruote, con addossate verande di legno oppure pavimentazioni di mattonelle autobloccanti Sez. III numero 4129, 28 gennaio 2013 . 9. Quanto alla nozione di campeggio”, può farsi riferimento, nella legislazione nazionale, all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, numero 217 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica”, ove è specificato che i campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento ”. Nel d.lgs. 23 maggio 2011, numero 79 Codice della normativa statale in tema di turismo ” l'art. 13, commi 4 e 5 dell'Allegato 1 descrive i campeggi come strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento ”. Perciò che riguarda, invece, la normativa regionale, diffusamente richiamata in ricorso, deve rilevarsi che l'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1985 numero 59 Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici” abrogata dall'articolo 59, comma 1, lettera e , della legge regionale 6 agosto 2007, numero 13, ad esclusione dell'articolo 10 e del comma 1 dell'articolo 27 definiva i campeggi complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento quali tende, caravans, campers e carrellitenda, purché' trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere al trasporto eccezionale. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, caravans e di altri manufatti previsti nel successivo comma che non siano di proprietà dei turisti, purché in misura non eccedente il 15 per cento della ricettività complessiva ”. Gli altri manufatti” sono quelli realizzati in materiale leggero, non vincolati permanentemente al suolo e che comunque non posseggano caratteristiche del ricettivo alberghiero ”. La medesima disposizione prevedeva la possibilità di riservare fino al 50 per cento della ricettività totale a campeggiatori che intendessero acquisire in abbonamento la disponibilità delle piazzole e dei relativi servizi per periodi prolungati, comunque non superiori ad un anno, sempreché ne facessero richiesta entro la fine dell'anno precedente. L'articolo 10, tuttora vigente, stabilisce che le aree destinate a campeggio devono essere previste negli strumenti urbanistici generali dei rispettivi comuni e quelli già dotati di strumento urbanistico debbono provvedere alla individuazione di dette aree con apposita variante non soggetta ad autorizzazione preventiva. Nella formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti, la previsione di complessi ricettivi campeggistici deve essere riferita alle esigenze turistiche comunque accertate e rispettare le indicazioni contenute nella pianificazione a livello sovracomunale e nei provvedimenti regionali incidenti sull'assetto del territorio. L'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2007, numero 13, come modificato dalla legge regionale 13 agosto 2011, numero 14, individua come strutture ricettive all'aria aperta ”, tra le quali sono ricompresi i campeggi, i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento ”. La stessa disposizione consente in tali complessi, oltre alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, ma esclusivamente per l'esercizio delle attività autorizzate, anche l'installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili e dei relativi preingressi e cucinotti l'installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo e l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione, quali le tende. Il medesimo articolo, al comma 6, precisa che l'individuazione e le caratteristiche delle singole strutture ricettive vengono stabilite nei regolamenti regionali. Per ciò che concerne i campeggi, ciò è avvenuto con il Regolamento regionale 24 ottobre 2008 numero 18 Disciplina delle Strutture Ricettive all'aria aperta ”, il quale descrive, all'art. 2, comma 2 i campeggi come complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della l.r. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende ed altre unità abitative mobili, trasportabili dai medesimi per via ordinaria ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento ”. L'art. 4 consente, secondo precisi parametri, la realizzazione di strutture per lo svolgimento del servizio di ricezione e uffici annessi servizi di bar, di tavola calda e di ristorante market, sala giochi e deposito servizi igienici impianti per la produzione e l'erogazione di fonti di energia rinnovabili. L'art. 5, consente, sulle piazzole di sosta l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. È vietata, in ogni caso, tuttavia, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili, nonché la suddivisione delle piazzole, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 6 soggiorno di un equipaggio costituito da un numero di ospiti non superiore a due , nonché l'affitto delle stesse per un periodo indeterminato. Il successivo articolo 6 chiarisce che i campeggi possono disporre di - bungalows realizzati con sistemi di fabbricazione leggera e costituiti da superficie interna utile compresa tra 20 e 40 metri quadri - tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, ovvero manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento - preingressi dei mezzi mobili di pernottamento, costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone . Tali installazioni, realizzate con materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo , possono coprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadri e non possono avere un'altezza massima superiore a 20 centimetri rispetto a quella del mezzo a cui sono annessi. Nei preingressi è consentita l'installazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, di un eventuale punto cottura. È in ogni caso vietata l'installazione di servizi igienici - cucinotti, costituiti da installazioni di materiale leggero e removibile, di superficie massima di 8 metri quadrati e di altezza non superiore ai 220 centimetri, allestiti per l'installazione e l'utilizzo di un punto cottura. Eventuali collegamenti alle reti tecnologiche sono effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. 10. Così individuata la normativa di riferimento, deve rilevarsi come, nella fattispecie, la Corte territoriale abbia posto in evidenza quanto accertato in fatto con argomentazioni del tutto coerenti e logiche che, in quanto tali, non possono essere oggetto di censura o nuova disamina nel presente giudizio di legittimità. Rilevano i giudici del gravame, come, in precedenza il Tribunale, che all'esito delle verifiche effettuate dal personale del Corpo Forestale nel 2005, la struttura campeggistica risultava caratterizzata dalla presenza di 270 piazzole delimitate da recinzioni quali staccionate, incannucciati ed altro, quasi tutte pavimentate o cementate dagli stessi clienti. Tra queste, 12 piazzole avevano intelaiature in ferro sovrastate da un telo in plastica, mentre 75 roulotte avevano posizionate, nella parte anteriore, strutture in legno o pannelli laminati che formavano con la roulotte un'unità abitativa. Altre 30 piazzole erano dotate di strutture in materiali diversi, con scarico ed acqua, denominate cucinini” e, in altre 7, oltre a tali strutture, ve ne erano altre ancora adibite a servizi igienici. Le roulotte erano stabili sul terreno come dimostrato dalle condizioni di alcune parti meccaniche, presentando i timoni tagliati e le ruote mancanti o sgonfie e dalla presenza di vari allestimenti. Nella struttura, infine, risultavano realizzati 28 bungalow dotati di autonomi servizi. La Corte territoriale da atto, come aveva fatto il primo giudice, anche degli esiti di successivi accertamenti, evidenziando che, nel 2006, veniva, tra l'altro, riscontrata la presenza di 165 piazzole su 334 occupate da strutture fisse quali roulotte, cucinini e casette in legno dotate di allacci e scarichi mentre, all'esito di una consulenza disposta dal Pubblico Ministero nel 2007, su 214 piazzole 74, sebbene libere, risultavano pavimentate con battuto in cemento. Venivano inoltre rinvenuti 62 preingressi per roulotte dotati di struttura rigida con cucinini conglobati, 16 verande in tenda con cucinini in tenda o struttura rigida, 24 strutture metalliche con copertura in telo o lamiera, 14 nuovi gazebo, 2 nuove piazzole con roulotte, veranda e cucinino in telo collocate tra il 18.5.2007 ed il 2.7.2007 , 88 roulotte, 25 bungalow in legno, lamiera, pannelli in plastica, 10 manufatti edilizi in parte adibiti a bungalow ed in parte a servizi, roulotte incastonate” nelle strutture dei preingressi o avvolte in strutture di lamiera. Tutte le piazzole ed i manufatti destinati ad abitazione erano dotati di allacci alla rete idrica a quella elettrica ed alle fognature. Osservano infine i giudici del gravame che, dall'esame delle fotografie, emerge chiaramente la trasformazione delle roulotte in casette” per la presenza di inferriate alle finestre, termosifoni e inglobamento in strutture di legno. Alla luce di tali elementi fattuali, la Corte di appello motivatamente esclude la riconducibilità della struttura alla nozione di campeggio. 11. Tale valutazione risulta, ad avviso del Collegio del tutto coerente e giuridicamente corretta, poiché, dal tenore letterale della normativa in precedenza richiamata, risulta di tutta evidenza la non corrispondenza tra la situazione riscontrata nella fattispecie e le caratteristiche dei complessi ricettivi campeggistici individuate dal legislatore nazionale e regionale. Deve infatti affermarsi il principio secondo il quale il campeggio è caratterizzato dalla presenza di allestimenti e servizi finalizzati alla sosta ed al soggiorno dei turisti, dovendosi quindi escludere ogni forma di stabile residenza, come risulta evidente dall'espresso riferimento alla sosta” ed al soggiorno”, che presuppongono una permanenza temporanea ed alla figura del turista”, il quale è individuabile, secondo il significato della parola stessa, come un soggetto che viaggia e soggiorna in località diverse dalla sua residenza abituale per un periodo di tempo limitato per piacere, affari o altri scopi. Tale definizione, peraltro, coincide sostanzialmente con quella data dalla Organizzazione Mondiale del Turismo, agenzia delle Nazioni Unite WTO, Ottawa Conference on Travel and Tourism Statistics, 1991 . Del resto, la normativa richiamata anche nei riferimenti alle strutture ed ai servizi destinati al campeggio presuppone un soggiorno pressoché occasionale e, comunque, limitato nel tempo, come si desume dalle puntuali indicazioni delle caratteristiche costruttive delle installazioni e dei materiali con i quali sono realizzate, dei riferimenti alla facile rimozione di tali strutture e degli altri manufatti prefabbricati, nonché alla utilizzazione, per il pernottamento, di mezzi mobili trasportabili pervia ordinaria. Il contenuto delle menzionate disposizioni, inoltre, si raccorda anche con la disciplina urbanistica e, segnatamente, con l'art. 3, comma 1 lett. e - 5 del d.P.R. 380/01, il quale individua tra gli interventi di nuova costruzione, soggetti dunque a permesso di costruire, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. 12. L'indicazione del legislatore nazionale è, dunque, chiara e la disposizione risulta ulteriormente rafforzata dall'intervento modificativo effettuato ad opera dell'art. 41, comma 4 d.l. 21 giugno 2013, numero 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 numero 98 il quale, ha aggiunto le seguenti parole ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità ala normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti ”. Alla luce delle considerazioni sopra svolte e sulla base del mero confronto tra i contenuti delle disposizioni più volte richiamate e la situazione di fatto accertata dai giudici del merito, risulta evidente che la struttura ricettiva realizzata dal ricorrente non può essere definita campeggio”, presentando tutte le caratteristiche dello stabile insediamento residenziale, inserito permanentemente nel territorio con conseguente stravolgimento dell'originario assetto stabilito mediante pianificazione. Da tale stato di cose deriva l'evidente inconferenza delle ulteriori deduzioni svolte nel motivo di ricorso, in quanto basate su una qualificazione dell'insediamento platealmente esclusa dalle risultanze istruttorie valorizzate dalla Corte territoriale. 13. Per le medesime ragioni va rilevata anche l'infondatezza del terzo motivo di ricorso in quanto, avendo i giudici del gravame motivatamente escluso che l'insediamento realizzato fosse riconducibile alla nozione di campeggio, restavano assorbite tutte le questioni concernenti la disciplina di settore, ivi compresa quella promulgata nelle more del giudizio e menzionata nella memoria prodotta dalla difesa. 14. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso. Non assume infatti alcun rilievo il trasferimento della proprietà effettuato dal ricorrente ad una società a responsabilità limitata della quale, assumono i giudici del merito, egli è legale rappresentante. Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la Corte di appello ha preso in esame la questione ultimo capoverso, pag. 4 della sentenza impugnata rilevando la sostanziale identità fisica tra originario proprietario ed attuale legale rappresentante della società e l'assenza di buona fede incolpevole, ritenuta rilevante anche volendo considerare la società quale soggetto terzo. Tali osservazioni appaiono del tutto corrette e conformi alla giurisprudenza di questa Corte in materia di confisca obbligatoria prevista per la lottizzazione v., ad es., Sez. III numero 15981, 8 aprile 2013 Sez. III numero 45833, 23 novembre 2012 Sez. III numero 4089, 31 gennaio 2012 Sez. III numero 17865, 29 aprile 2009 . 15. La questione concernente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, di cui tratta anche il quarto motivo di ricorso, risulta, come si è detto, affrontata dalla Corte territoriale, seppure con sintetica motivazione, la cui essenzialità risulta peraltro giustificata dalla puntuale disamina della situazione di fatto riscontrata la quale, per caratteristiche e consistenza delle opere, realizzate, entro un arco di tempo non contenuto anche in assenza dei prescritti titoli abilitativi, consentiva ai giudici del merito di escludere la buona fede che il ricorrente invoca. Del resto, l'inserimento nello specifico ambito professionale del turismo imponeva comunque al ricorrente l'onere di una puntuale e completa informazione sulla disciplina di settore che la macroscopica evidenza della trasformazione urbanistica ed edilizia accertata in fatto consentiva di ritenere pacificamente non adempiuto. Peraltro, anche la situazione riscontrata nella fase cautelare e riportata nella decisione di questa Corte citata in precedenza Sez. IV numero 38147, 27 ottobre 2010 evidenzia una condizione di piena consapevolezza della illiceità degli interventi eseguiti, non essendo altrimenti spiegabile l'impegno, poi non rispettato, ad adempiere all'ordine di demolizione impartito dall'autorità comunale. 15. Non di meno, anche il quinto motivo di ricorso deve ritenersi non fondato. Il ricorrente afferma, del tutto apoditticamente, che avendo conseguito licenze edilizie negli anni 1974, 1976, 1977 e 1981, l'intervento lottizzatorio, che nel capo di imputazione viene indicato come accertato nel 2007, sarebbe stato attuato prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica numero 47 del 1985 e che, di conseguenza, quanto realizzato risulterebbe conforme all'unica disposizione in tema di lottizzazione allora vigente quella prevista dalla legge regionale 22 luglio 1974 numero 34 . Rilevando che non risulterebbe dimostrata la realizzazione in data successiva, lamenta che su tale punto la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata. Il motivo di ricorso risulta genericamente formulato con richiami a documenti allegati agli atti del procedimento il cui accesso è precluso a questa Corte. Deve escludersi, in ogni caso, che il mero richiamo ad uno o più titoli abilitativi, peraltro senza alcuna possibilità di confronto tra quanto autorizzato e ciò che viene successivamente eseguito, consenta di collocare esattamente nel tempo l'ultimazione dell'intervento edilizio. 16. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento al nuovo motivo formulato con memoria del 24 luglio 2013 e concernente la questione dell'inapplicabilità della confisca per essere il termine prescrizionale maturato prima dell'esercizio dell'azione penale. Va preliminarmente osservato, a tale proposito, che la censura è stata evidentemente formulata dal difensore considerando il principio di diritto, affermato da questa Sezione, secondo il quale va esclusa la possibilità della confisca e, conseguentemente, del sequestro ad essa finalizzato nel caso la stessa sia intervenuta ancor prima dell'esercizio dell'azione penale Sez. III numero 5857, 16 febbraio 2011 Sez. III numero 30933, 24 luglio 2009 . Tale circostanza risulta attestata dal giudice di primo grado il quale, infatti, ha dichiarato la prescrizione del reato in applicazione del principio del favor rei, rilevando, sulla base di quanto emerso dal primo accertamento del Corpo Forestale dello Stato, effettuato nel 2005, che la lottizzazione dell'area risultava completata con la trasformazione in stabile insediamento abitativo e che la maturazione del termine massimo di prescrizione era avvenuta prima dell'emissione del decreto di citazione cfr. pag. 13 sentenza di primo grado . Ciò nonostante, il Tribunale aveva disposto la confisca dell'area, che la Corte territoriale ha confermato senza alcun riferimento specifico al momento in cui la prescrizione risultava maturata. Date tali premesse, risulta, dal tenore del provvedimento impugnato e dalla sentenza di primo grado, una evidente incongruenza tra quanto rilevato in fatto e la individuazione del momento in cui poteva ritenersi maturata la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Come già precisato in precedenza, l'imputazione indica la consumazione del reato fino al luglio 2007”, data evidentemente individuata facendo riferimento all'ultimo sopralluogo presso l'area abusivamente lottizzata. Dalla descrizione degli esiti dei diversi sopralluoghi effettuati nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007 di cui danno atto prima il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello e che sono stati in precedenza richiamati, emerge uno stato dei luoghi del tutto diverso nel corso degli anni, con significative modifiche che caratterizzano una situazione indubbiamente in costante evoluzione. Tale stato di fatto confligge, evidentemente, con la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, che ha ritenuto rilevante, ai fini della declaratoria di prescrizione del reato, la trasformazione in stabile insediamento residenziale dell’area a far data già dall’anno 2005, prima dell’esercizio dell’azione penale. Ciò posto, occorre ricordare, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa Corte è più volte intervenuta sull’individuazione del momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva. Tale reato è certamente permanente e progressivo nell’evento e, con riferimento all’ipotesi di lottizzazione materiale, che qui interessa, si è in più occasioni individuato il momento in cui può dirsi cessata la permanenza, indicandolo, ad esempio nel sequestro o nell’ultimazione dell’operazione lottizzatrice Sez. III numero 37472, 2 ottobre 2008 nella cessazione della condotta tipica della lottizzazione abusiva e la possibilità degli agenti di farla cessare Sez. III numero 19732 del 22 maggio 2007 nella cessazione dell’attività posta in essere successivamente agli atti di frazionamento e alla esecuzione delle opere, poiché tali attività iniziali, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull’assetto urbanistico, in quanto l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica Sez. III numero 36940, 12 ottobre 2005 nell’attuazione dell’intero programma lottizzatorio, cioè l’epoca di realizzazione dell’ultima opera, sia essa una costruzione abusiva oppure un’opera di urbanizzazione primaria o secondaria Sez. III numero 392, 5 marzo 1998 Sez. III numero 12212, 12 dicembre 1995 . Dalla sommaria ed esemplificativa menzione delle decisioni appena richiamate, appare di tutta evidenza la progressione che può caratterizzare l’attività lottizzatoria, che certamente non si esaurisce, dunque, con l’iniziale trasformazione del territorio, l’aggressione al quale si protrae fintanto che perdurano condotte che compromettono la scelta di destinazione e di uso riservata alla competenza pubblica, tra le quali pacificamente rientrano, come si è detto, la realizzazione di nuovi interventi, anche di urbanizzazione. Risulta altrettanto evidente che assumono rilievo, a tal fine, non soltanto quelle condotte che si concretano nella realizzazione di interenti o che comunque aggravino lo stravolgimento dell’assetto attribuito al territorio dagli strumenti urbanistici, ma anche ogni altra condotta che tenda a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente. Ritiene dunque il Collegio che la decisione impugnata debba essere annullata sul punto affinché il Giudice del rinvio, attenendosi al principio appena affermato ed a quelli in precedenza richiamati verifichi, sulla base delle risultanze processuali già acquisite e, segnatamente, delle situazioni di fatto riscontrate nel corso dei diversi accessi ai luoghi, il momento in cui è cessata la condotta lottizzatorio verificando, conseguentemente, se la prescrizione del reato sia maturata prima o dopo l’esercizio dell’azione penale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.