Minore, extracomunitario e in condizioni disagiate: no al giudizio “a priori” sull’irreperibilità

Non può dirsi prevedibile l’irreperibilità in dibattimento del soggetto dichiarante per il solo fatto che questi sia un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, sicché, nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione, può darsi lettura in dibattimento delle dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 40723, depositata il 2 ottobre 2013. Il caso. Un imputato ha proposto ricorso per cassazione in quanto era stato dichiarato colpevole di tentata estorsione in danno di un minore extracomunitario. Il ricorrente ha lamentato l’inutilizzabilità della denunzia sporta - nell’immediatezza dei fatti – dalla parte offesa, la quale, in seguito, era rimasta irreperibile. A suo dire, ciò non poteva essere ritenuto imprevedibile, trattandosi di minorenne extracomunitario affidato ai servizi sociali, senza fissa dimora, poiché all’indirizzo fornito vi era in realtà un garage. Con un secondo motivo, inoltre, ha lamentato che sarebbero state valorizzate le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, acquisite mediante lettura, in difetto di riscontri. Per la Suprema Corte, il ricorso è nel complesso infondato e va rigettato. Gli Ermellini hanno affermato che non può dirsi prevedibile l’irreperibilità in dibattimento del soggetto dichiarante per il solo fatto che questi sia un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, sicché, nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione, può darsi lettura in dibattimento delle dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari. Nessun motivo giustifica l’eventualità della sottrazione al contraddittorio da parte del minore. Secondo Piazza Cavour, in sede di merito, è stato correttamente valorizzato – a fondamento della non prevedibilità ex ante della successiva impossibilità di esaminare la parte offesa in dibattimento -, e con argomentazioni esaurienti e non contraddittorie, il fatto che nel caso di specie, la persona offesa, benché minore e in condizioni disagiate, addirittura era regolarmente residente in Italia con la famiglia anagrafica ed era in possesso dei documenti di identità . Quindi, per i giudici di legittimità, non vi era assolutamente motivo che giustificasse l’eventualità che si sottraesse al contraddittorio. Privo di fondamento è stato ritenuto anche la seconda doglianza. Chiarito che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio non possono fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale, il Collegio ha sottolineato che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato anche una serie di ulteriori plurimi elementi dichiarazioni di un teste - presente al fatto - e dello stesso imputato . Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 luglio - 2 ottobre 2013, n. 40723 Presidente Petti – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 28 aprile 2009 dal Tribunale della stessa città in composizione monocratica, che aveva dichiarato C P. colpevole di tentata estorsione in danno di D.Y. fatti accertati in omissis , condannandolo - ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. equivalente alla contestata recidiva - alla pena ritenuta di giustizia. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo 1. violazione dell'art. 512 c.p.p. lamenta l'illegittimità della lettura della denunzia sporta dalla p.o. nell'immediatezza dei fatti e la sua inutilizzabilità la p.o., dopo l'iniziale denuncia, era rimasta irreperibile, ma ciò non poteva essere ritenuto imprevedibile, trattandosi di minorenne extracomunitario affidato ai servizi sociali, senza fissa dimora, poiché all'indirizzo fornito vi era in realtà un garage cita a sostegno Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2007, n. 43331, rv. 238198, per la quale l'acquisizione in dibattimento dei verbali di dichiarazioni per sopravvenuta impossibilità di ripetizione è subordinata al rigoroso accertamento sia dell'irreperibilità del testimone, previo espletamento di accurate ricerche, sia dell'imprevedibilità dell'irripetibilità dibattimentale durante la fase delle indagini preliminari, sulla base del criterio della prognosi postuma, sia infine dell'estraneità dell'irreperibilità ad una volontaria e libera scelta del testimone di sottrarsi all'esame in contraddittorio 2. erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., con mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione lamenta che siano state valorizzate essenzialmente le dichiarazioni predibattimentali della p.o., acquisite mediante lettura, in difetto di riscontri le stesse non erano intrinsecamente attendibili, poiché la p.o. aveva omesso di narrare di un lite avuto in precedenza con l'imputato, sulla quale si erano soffermati sia il teste M. che l'imputato . All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato e va rigettato. 1. Questa Corte Suprema sez. III, 1 aprile 2010, n. 12634, rv. 246814 ha già chiarito che il divieto di provare la colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore non opera nel caso in cui sia incerta o equivoca la volontarietà della sottrazione da parte del dichiarante in quanto, nell'impossibilità di accertare i fattori impeditivi del confronto dibattimentale, non può ritenersi sussistere il requisito della libera scelta , cui è subordinato dal codice di rito vigente il divieto di utilizzazione. In applicazione del principio. E non può dirsi prevedibile l'irreperibilità in dibattimento del soggetto dichiarante per il solo fatto che questi sia un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, sicché, nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione, può darsi lettura in dibattimento delle dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari sez. II, 6 aprile 2009, n. 14850, rv. 244055 nella specie la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva ammesso la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese nella fase delle indagini preliminari da un cittadino extracomunitario che, benché privo di permesso di soggiorno, viveva da tempo in Italia lavorava nel commercio ambulante e era in grado di comprendere e parlare la lingua italiana . Alle stesse conclusioni si è giunti con riguardo alle dichiarazioni di un minore straniero affidato alle cure di una stabile organizzazione di accoglienza sul territorio italiano, presso la quale aveva dimorato per circa tre mesi, senza che emergesse alcuna concreta ragione per prevedere il successivo allontanamento e la conseguente impossibilità, della testimonianza dibattimentale sez. V, 8 giugno 2010, n. 21877, rv. 247445 . 1.1. A questi principi si è correttamente conformata la Corte di appello, valorizzando, a fondamento della non prevedibilità ex ante della successiva impossibilità di esaminare la p.o. in dibattimento, e con argomentazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, e pertanto incensurabili in questa sede, il fatto che nel caso di specie, la persona offesa, benché minore e in condizioni disagiate che ne consigliavano l'affidamento temporaneo ai servizi sociali, addirittura era regolarmente residente in Italia con la famiglia anagrafica ed era in possesso dei documenti di identità quindi, non vi era assolutamente motivo che giustificasse l'eventualità che si sottraesse al contraddittorio la sola circostanza che l'indirizzo indicato non corrispondesse ad un'abitazione, oltre che a risultare solo a seguito delle indagini poste [in essere] dal Tribunale [e quindi ex post], potrebbe anche essere imputato ad un mero errore ”. 2. Del tutto privo di fondamento è il secondo motivo. È stato autorevolmente chiarito Cass. pen., Sez. un., 25 novembre 2010, 14 luglio 2011, n. 27918, D.F., rv. 250199 che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza Europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale. Nel caso in esame, peraltro, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, i giudici di merito, ancora una volta con argomentazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie che necessariamente si fondono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità , e pertanto incensurabili in questa sede, hanno valorizzato non le sole dichiarazioni predibattimentali della p.o., ma una serie di plurimi elementi, dettagliatamente indicati nella sentenza impugnata cfr. f. 3 ss. quanto alla ritenuta attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalla p.o. in denunzia, e f. 6, dove si fa, in particolare, menzione delle dichiarazioni del teste M. , presente al fatto, e dello stesso imputato, che non ha negato lo scontro fisico - necessariamente impari, stante la differenza di età - ma solo ne ha dato una inverosimile spiegazione ” . Né il ricorrente ha adeguatamente documentato l'eventuale travisamento delle predette dichiarazioni. 3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.