Non è sufficiente documentare la contemporanea esistenza di altro impegno professionale

L’avvocato deve invece dimostrare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie, attestando l’assenza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettando specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro processo.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 40772 della Corte di Cassazione, depositata il 2 ottobre 2013. Il caso. Un uomo alla guida del proprio furgone schizzava dell’acqua sul viso di una ragazza che circolava in bicicletta nel senso opposto. Lo zio di quest’ultima, avvisato da un testimone, si era posto all’inseguimento del mezzo e, una volta raggiunto, chiedeva spiegazioni all’autore dello scherzo. La discussione, però, era degenerata in vie di fatto. Risultato? L’autista del furgone ne esce con un pollice rotto. Scatta quindi la condanna nei confronti dello zio della ragazza che, però, si rivolge ai giudici di Cassazione lamentando, in primis , l’inosservanza di norme processuali, in quanto la Corte di appello aveva definito il procedimento pur avendo la difesa rappresentato il proprio impedimento a comparire per impegno professionale, documentato, e non essendo stata resa alcuna motivazione dal Giudice stesso sul punto. L’avvocato deve dimostrare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie. A parere della S.C., tuttavia, non ricorre alcuna inosservanza della legge processuale. Infatti – si legge in sentenza - il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno professionale ma deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei 2 processi contemporanei .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 marzo – 2 ottobre 2013, n. 40772 Presidente Grassi – Relatore De Berardinis Ritenuto in fatto Con sentenza in data 13.3.2012 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Fermo, in data 18/10/2007, a seguito di giudizio abbreviato, con la quale M.M. era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. – 582 – 583 co. 1, n. 1 - 612 commi 1 e 2 CP. commessi in pregiudizio di A.L. , che aveva riportato frattura di un dito della mano sinistra, fatti acc. in data omissis . Secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento, l'episodio si era verificato a seguito di un comportamento scherzoso posto in essere da A. , che, stando alla guida di un furgone, ed avendo notato una ragazzina che in senso opposto stava circolando in bicicletta, si era avvicinato alla predetta, schizzandole sul viso dell'acqua. In tale frangente la ragazza aveva perso il controllo del veicolo ed aveva urtato contro lo specchietto retrovisore esterno del furgone. A seguito di ciò un testimone della scena aveva riconosciuto la ragazza, nipote del M. ed aveva avvisato lo zio dell'accaduto. Il M. si era posto all'inseguimento del furgone predetto, e giunto nei pressi di un semaforo, aveva chiesto spiegazioni all’A. . Tra i due era avvenuta così una discussione, degenerata in vie di fatto, e in tale contesto il M. aveva spinto il braccio dell'A. all'indietro, piegandogli il pollice sino a causarne la frattura. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo 1 - inosservanza di norme processuali, per avere la Corte di Appello definito il procedimento all'udienza del 13.3.2012, pur avendo la difesa rappresentato il proprio impedimento a comparire per impegno professionale, documentato, e non essendo stata resa alcuna motivazione dal Giudice di appello sul punto. 2 - mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. A riguardo rilevava che mancavano prove certe della responsabilità del M. , e censurava la sentenza per aver disatteso le deposizioni dei testi della difesa F.P. e B.F. , i quali erano persone che avevano assistito ai fatti e disinteressate. Pertanto chiedeva l'annullamento. Rileva in diritto Preliminarmente va evidenziato che innanzi a questa Corte è stata eccepita l'inammissibilità del gravame, assumendo che il ricorso risulterebbe proposto dall'imputato e non sottoscritto dal difensore di fiducia. Il motivo deve ritenersi manifestamente infondato, atteso che il ricorso risulta formulato da difensore cassazioni sta - Avv. Anna Beatrice Indiveri - nella qualità di difensore di fiducia, e procuratore speciale. Tanto premesso deve rilevarsi che il ricorso risulta privo di fondamento. Per quanto riguarda il primo motivo ,deve evidenziarsi che non ricorre l'inosservanza della legge processuale, dedotta ex art. 178 lett. c e 420 ter CPP., in riferimento al rigetto dell'istanza di rinvio proposta dal difensore adducendo un impedimento a comparire all'udienza fissata in data 13.3.2012,per concomitante impegno professionale innanzi ad altra Sede giudiziaria atteso che dal testo della istanza medesima non si evincono le ragioni per le quali detto difensore non era in condizioni di designare un proprio sostituto. In tal senso pertanto non è censurabile la decisione di proseguire nella trattazione adottata dal giudice procedente essendo consona al dettato giurisprudenziale concernente la applicazione dell’art. 420 ter cpp. v. Sez. I, 18/3/2004, n. 13351 – RV 228160, per cui - il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno professionale, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie. - v. altresì Sez. VI n. 10840 del 18.10.2011 ed altre conformi. Non si configura sul punto alcun vizio di motivazione della sentenza, nella quale il giudice non era tenuto a specificare le motivazioni del rigetto di istanza proposta in relazione a udienza camerale, non idonea, di per sé, a configurare la sussistenza di assoluto impedimento a comparire del difensore di fiducia. - Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di gravame, attinente ai vizi della motivazione, dato che la difesa formula argomentazioni meramente ripetitive di quelle proposte in grado di appello, già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale, con osservazioni logiche e aderenti alle risultanze dibattimentali, specificando che la prova certa a carico dell'imputato si desumeva da deposizione della persona offesa, oltre che da deposizioni di testi oculari della azione illecita, e dalla annotazione redatta dai CC. nell'immediatezza del fatto, nonché documentazione medica attestante le patite lesioni. Peraltro risultano puntualmente analizzate le deduzioni svolte dalla difesa dell'appellante rilevando l'inattendibilità delle altre deposizioni menzionate nei motivi di gravame, onde deve ritenersi, in presenza di congrua e del tutto esaustiva motivazione, l'inammissibilità dei rilievi del ricorrente tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze processuali. In conclusione il ricorso deve ritenersi privo di fondamento e ne va pronunziato il rigetto, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va altresì condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vengono liquidate in complessivi Euro2.000,00 oltre accessori dovuti per legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alla Parte civile delle spese e compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.