Il mancato superamento della soglia drogante non esclude la configurabilità del reato

Il mancato superamento della soglia drogante è irrilevante ai fini della configurazione del reato.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 40620/13, depositata il 1° ottobre scorso. Il caso. 5 ragazzi, di ritorno da una festa, fermati per un controllo dai carabinieri, venivano trovati in possesso di 3 involucri contenente anfetamina. Uno dei giovani dichiarava di aver acquistato la droga non solo per sé ma anche per gli altri amici, previa condivisione delle spese. Quantitativo di droga inferiore alla soglia drogante. I giudici di merito, a prescindere dalla configurabilità del consumo di gruppo , rilevava che gli esiti delle analisi chimico-tossicologiche attestavano che il quantitativo di anfetamina era di gran lunga inferiore alla soglia drogante, quindi assolvevano l’imputato perché il fatto non sussiste. Il Procuratore Generale, nel ricorso presentato per la cassazione della sentenza, sottolinea l’irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato, del superamento o meno della soglia drogante. Secondo il ricorrente, infatti, i limiti quantitativi introdotti con il d.m. dell’11 aprile 2006 non rappresentano il parametro normativo della soglia drogante ma solo un criterio oggettivo per la riferibilità della detenzione ad uso esclusivamente personale . Non è necessario il raggiungimento della soglia per la configurazione del reato. La S.C., dal canto suo, afferma che, per i reati in materia di stupefacenti, è essenziale la dimostrazione della probabilità di un evento lesivo, attraverso la dimostrazione dell’efficacia drogante della sostanza. Tuttavia – precisa la Cassazione – pur dovendosi dimostrare che la sostanza stupefacente abbia idoneità a produrre effetto drogante, non è necessario il raggiungimento della soglia drogante per la configurazione della fattispecie criminosa di detenzione a fini di spaccio . In pratica - concludono gli Ermellini - il mancato superamento della soglia drogante è irrilevante ai fini della configurazione del reato, trattandosi di parametro finalizzato soltanto a stabilire un criterio per riferire la detenzione all’uso personale . La sentenza impugnata, pertanto, viene annullata con rinvio, al fine di valutare se la sostanza abbia in concreto effetto drogante.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 gennaio – 1° ottobre 2013, numero 40620 Presidente Squassoni – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13.12.2011 il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, assolveva G.M. dal reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73 commi 1 e 1 bis DPR 309/90 ascritto perché il fatto non sussiste. Ricordava, innanzitutto, il Tribunale che nel corso di un controllo, effettuato nelle prime ore del mattino del 9.12.2010 dai CC di Castelmassa, di un veicolo con a bordo 5 ragazzi provenienti da una festa a Genova, era stato rinvenuto nel vano porta oggetti, di fronte al posto occupato dal G. , un pacchetto di sigarette contenente due involucri, identici a quello in precedenza fatto cadere e poi recuperato, contenenti come l'altro anfetamina. L'appartenenza dei tre pacchetti all'imputato non era in discussione, avendo egli stesso ammesso di aver acquistato la droga non solo per sé ma anche per gli amici, previa condivisione delle spese. Tanto premesso, rilevava il Tribunale che, a prescindere dalla configurabilità del c.d. consumo di gruppo , gli esiti delle analisi chimico-tossicologiche attestavano che il quantitativo di anfetamina pari o inferiore a 0,1 mg era di gran lunga inferiore alla soglia drogante la tabella approvata con D.M. 11.4.2006 indica la DMS dell'anfetamina in 100 mg . 2. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, denunciando la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 73 commi 1 e 1 bis DPR 309/90. Secondo il Tribunale l'avvenuta introduzione con il D.M. 11.4.2006 di specifici parametri normativi per definire la nozione di soglia drogante , avrebbe determinato il superamento del principio già affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite numero 9973/1998. L'ulteriore sentenza delle Sezioni Unite numero 47472 del 20.12.2007, citata dal Tribunale, in realtà non risolve la questione oggetto del contrasto giurisprudenziale nella fattispecie esaminata risultava superata la c.d. soglia drogante , tanto che altre pronunce della 4 e 5 sezione hanno ribadito il principio della irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato, del superamento o meno della soglia drogante. Peraltro i limiti quantitativi, introdotti con il D.M., non rappresentano certo il parametro normativo della soglia drogante ma solo un criterio oggettivo per la riferibilità della detenzione ad uso esclusivamente personale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Come affermato anche di recente da questa Corte in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 73 DPR 309 del 1990 è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante cfr. Cass. penumero sez. 6 numero 8393 del 22.1.2013 . In motivazione si afferma. sulla questione della rilevanza del concreto effetto drogante permane un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, anche successivamente alla decisione delle Sezioni unite numero 9973 del 1998 decisione in forza alla quale, è bene rammentarlo, la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta soglia drogante , in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, non ha rilevanza ai fini della punibilità del fatto Sez. unumero 21/9/1998, numero 9973, Kremi . In particolare, ad un orientamento che si pone nel solco di questa interpretazione limitando le indicazioni agli ultimi arresti cfr Sez. 5, Sentenza numero 3354 del 26/10/2010, Rv. 249748 Sez. 4, Sentenza numero 32317 del 03/07/2009 Sez. 5, 4 novembre 2010, numero 5130, Moltoni , se ne contrappone un altro che, invece, sostiene che il reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73 può dirsi integrato solo qualora venga dimostrato, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio o comunque ceduta sia di entità tale da poter produrre un concreto effetto drogante da ultimo Sez. 6, Sentenza numero 16154 del 02/02/2011 Rv. 249880 Sez. 4, Sentenza numero 21814 del 12/05/2010 Rv. 247478 Sez. 4, 19 novembre 2008, numero 6207, Stefanelli . Questo Collegio condivide quest'ultimo orientamento, che recentemente ha ricevuto un autorevole avallo da una più recente decisione delle Sezioni unite che, in materia di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, ha stabilito che il giudice deve comunque verificare in concreto l'offensività della condotta, cioè l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile Sez. unumero , 24 aprile 2008, numero 28605, Di Salvia . In particolare, in linea con quanto osservato da altro recente arresto di questa stessa sezione, che si condivide integralmente e si riporta pedissequamente cfr. Sez. 6, Sentenza numero 6928 del 13/12/2011 Rv. 252036 , giova rimarcare come la decisione delle SS.UU. da ultimo richiamata, superando le affermazioni della sentenza Kremi, ha precisato, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale sent. numero 360/1995 e numero 296/1996 , che il principio di offensività opera su un duplice piano, quello della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo , che configura l'offensività in astratto, e quello dell'applicazione giurisprudenziale, quale criterio interpretativo - applicativo affidato al giudice, tenuto ad accettare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato offensività in concreto . Pertanto, l'accezione concreta del principio di offensività impone al giudice di verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto risultando in concreto inoffensiva, sicché se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile la condotta deve ritenersi non offensiva. Si tratta di principi che, seppure affermati in materia di coltivazione non autorizzata, si proiettano necessariamente sull'intera disciplina degli stupefacenti, investendo, in particolare, la fattispecie di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, tipico esempio di reato di pericolo rispetto al quale la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che non è incompatibile con il principio di offensività sent. numero 133/1992 e numero 333/1991 . Ne consegue che per i reati in materia di stupefacenti, che pongono in pericolo - in forme più o meno incisive -la salute degli assuntori, è essenziale la dimostrazione della probabilità di un evento lesivo, attraverso la dimostrazione dell'efficacia drogante della sostanza. Sicché, nel caso in cui l'offensività in concreto accertata dal giudice si riveli inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile Corte cost. numero 360/1995 . 2.1. Pur dovendosi dimostrare, quindi, che la sostanza stupefacente abbia idoneità a produrre un effetto drogante, non è necessario il raggiungimento della soglia drogante per la configurazione della fattispecie criminosa di detenzione a fini di spaccio Cass. penumero sez. 4 numero 32317 del 3.7.2009 Cass. Sez. 5 numero 5130 del 4.11.2010 . Sicché il reato di cessione di sostanze stupefacenti sussiste anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore cfr. Cass. penumero sez. 4 numero 21814 del 12.5.2010 . Il mancato superamento della soglia drogante è, quindi, irrilevante ai fini della configurazione del reato, trattandosi di parametro finalizzato soltanto a stabilire un criterio per riferire la detenzione all'uso personale. 2.2. Il Tribunale, invece, ha fatto discendere automaticamente dal mancato superamento della soglia drogante la non configurarla del reato, senza accertare se la sostanza stupefacente sequestrata avesse o meno, in concreto, erretto drogante. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia trattandosi di ricorso per saltum perché accerti, alla luce dei principi sopra enunciati, se la sostanza stupefacente abbia in concreto effetto drogante esaminando eventualmente tenendo conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza numero 25401 del 3101.13 la tesi difensiva della configurabilità del c.d. consumo di gruppo”. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia.