Disegno riprodotto, però senza marchio: è comunque contraffazione

Nonostante la mancanza della copertura della registrazione per il disegno, è assolutamente illegittima la riproduzione. Ciò perché è consolidato il legame col marchio. Logico parlare di contraffazione, logico pensare alla conferma del sequestro della merce ‘incriminata’.

Disegni stilizzati e accattivanti, personaggi facilmente riconoscibili, e, soprattutto, logicamente abbinati, dal grande pubblico, a un marchio. Ciò basta per considerare illegittima la riproduzione di quei disegni – o di disegni simili –, anche se i personaggi – proposti su una serie di borse messe in vendita – sono privi della copertura assicurata dalla ‘registrazione dei marchi’. Cassazione, sentenza n. 40572, Seconda sezione Penale, depositata oggi Salsa italo-americana-giapponese . A finire sul banco degli imputati è un cittadino straniero, ‘beccato’ a vendere prodotti – borse, per la precisione – raffiguranti personaggi noti al grande pubblico. Più precisamente, si parla del mondo ‘Tokidoki’ – parola giapponese traducibile con ‘a volte’ –, frutto dell’intuizione di un giovane artista italiano, capace di creare, assieme a due partner, una società negli Stati Uniti – la ‘Tokidoki’, appunto – e di lanciare un brand di successo, punteggiato da svariati, accattivanti – secondo i gusti del pubblico – personaggi. Riproduzione illegittima, quindi ecco spiegata la contestazione del reato di commercio di prodotti con segni falsi, che conduce, ovviamente, al provvedimento di sequestro del materiale ‘incriminato’, provvedimento emesso dal Pubblico Ministero. Che, però, viene smentito dal Tribunale per i giudici, difatti, non è stato contraffatto o utilizzato o rappresentato il marchio figurativo ‘Tokidoki’ , bensì sono stati riprodotti solo alcuni personaggi , che non risultano essere registrati e protetti quali disegni e modelli . Mercato über alles . Chiarissima, quindi, l’ottica adottata in secondo grado l’azienda è unicamente titolare del marchio , e, poiché la tutela penale riguarda solo il marchio commerciale e non gli altri distintivi – come, ad esempio, un disegno –, non è illegittima la riproduzione dei personaggi . Ma il dietrofront arriva, in maniera netta, dai giudici della Cassazione, i quali – accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica – ricordano che nel concetto di marchio penalmente tutelabile può essere ricompreso anche il ‘disegno’ originale di una immagine o di un personaggio di fantasia, assolutamente unico e capace di descrivere e distinguere il prodotto . Ciò significa che la scelta di ‘replicare’ un determinato personaggio – pur privo di registrazione – per caratterizzare un prodotto seriale è qualificabile come commercio di prodotti con segni falsi”. Tale ipotesi di contraffazione – che mette chiaramente in dubbio la validità della decisione di secondo grado – è da considerare, secondo i giudici della Cassazione, particolarmente insidiosa per i consumatori, soprattutto quando, come in questo caso, risultano inconfondibili e finiscono con l’identificare il marchio . Logico dedurre, a questo punto, la possibilità – anche se, come detto, su questo punto dovranno pronunciarsi nuovamente i giudici di secondo grado – della conferma del sequestro della merce.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 maggio - 1° ottobre2013, n. 40572 Presidente Carmenini – Relatore Cervadoro Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. V.S., che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Osserva Il Tribunale del Riesame di Firenze, con ordinanza del 29.10.2012, decidendo sull'istanza di riesame di decreto di convalida di perquisizione e sequestro, emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze il 21.9.2012 nei confronti di L.Q. per i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p., annullava il decreto di perquisizione e sequestro. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, rilevando che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la merce andasse dissequestrata, in quanto mera riproduzione dei personaggi Tokidoki, non registrati e protetti, essendo la Tokidoki solo titolare del marchio comunitario in questione. Infatti, il Tribunale sbaglia laddove riconduce la tutela penale del marchio al solo marchio commerciale, e non anche agli altri segni distintivi quali sono, ad esempio, un disegno. Vi è poi la prova certa della registrazione di taluni disegni pedissequamente riportati nelle borse sequestrate, come ad esempio bottiglia di latte con corna e zampette astronauta verde con occhio coperto da ciuffo . Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza. Motivi della decisione 1. Il ricorrente ha limitato la richiesta di riesame esclusivamente al sequestro delle borse che recherebbero i personaggi Tokidoki , affermandosi del tutto estraneo al reato avente ad oggetto le altre borse in sequestro Il Tribunale ha ritenuto che non risulta sussistere il fumus delicti nel caso di specie, in relazione alle borse dette Tokidoki , in quanto pacifico che il ricorrente non ha contraffatto o utilizzato o rappresentato sui prodotti detenuti il marchio figurativo Tokidoki, accompagnato sul lato sinistro da un logo raffigurante in colore nero due femori incrociati sovrastati da un cuore, bensì sì è limitata esclusivamente a riprodurre i personaggi Tokidoki, che non risultano essere registrati e protetti da qualche privativa nazionale o estera, quali disegni e modelli. Non potendosi configurare in relazione a tali personaggi né un marchio né un segno distintivo che sia protetto da una qualche privativa nazionale o estera viene meno un indispensabile presupposto, affinché si possa configurare anche solo astrattamente il delitto di cui all'art. 474 c.p., e conseguentemente la ricettazione . 2. Le motivazioni svolte dal Tribunale non possono essere condivise. Nel concetto di marchio penalmente tutelabile, ben può ricomprendersi l'insieme dei segni, sostanzialmente anche il disegno originale di una immagine o di personaggio di fantasia assolutamente unico e capace di descrivere e distinguere il prodotto fra tutti quelli dello stesso genere immessi sul mercato pertanto, integralmente replicato e trasferito tale personaggio, o tale immagine, nella sua configurazione emblematica e denominativa, nel prodotto seriale contraffatto, la sua introduzione nel mercato per scopi commerciali non può dirsi estranea alla previsione dell'art, 474 c.p. Anche in tali ipotesi, infatti, la contraffazione per riproduzione può ben rendersi particolarmente insidiosa, mettendo in discussione la fede pubblica in ordine alla genuinità dei segni distintivi, in quanto i disegni o le riproduzioni di immagini e personaggi di fantasia, per la larghissima notorietà e diffusione, risultano inconfondibili con altri e finiscono con l'identificare essi stessi i marchi delle case che li producono in via esclusiva. cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 26043/2005 Sez. V, sent. n. 25147/2005 Rv. 231894 Sez. V, sent. n. 25147/2005 Rv. 231894 Sez. V, sent. n. 27032/2004 Rv. 229121 . L'immagine riprodotta è poi essa stessa l'elemento di maggior richiamo visivo ne consegue che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p. non è necessario che accanto alla riproduzione dell'immagine ancorché non fedele ma espressiva di una forte similitudine , sia riprodotto anche il nome del personaggio di fantasia cfr. Cass. Sez. V, sent. n. 25147/2005 Rv. 231894 , o del marchio. Ove si tratti di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione delle società produttrici, non è infine necessario che sia provata l'avvenuta registrazione dei marchi. Il ricorso è fondato, e l'ordinanza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Firenze, che dovrà esaminare nuovamente l'istanza attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.