Avvocato cancellato dall’albo? Nullità assoluta e insanabile degli atti

Avvocato sospeso o cancellato dall’albo professionale non si verifica una ipotesi di inesistenza giuridica della decisione pronunciata all’esito del processo, ma una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 40377, depositata il 30 settembre 2013. La fattispecie. Una donna proponeva incidente di esecuzione con il quale chiedeva di dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello, in quanto nel corso del relativo giudizio era stata difesa da un avvocato non abilitato all’esercizio della professione forense poiché sospeso e, successivamente, cancellato dall’albo professionale. L’istanza, tuttavia, veniva rigettata e la cliente decide quindi di proporre ricorso per cassazione. Cancellazione dall’albo non definitiva? La ricorrente sottolinea infatti che il giudice di esecuzione si era limitato a rilevare la non definitività del provvedimento di cancellazione dall’albo, nonché l’inesistenza giuridica di tutti gli atti posti in essere dall’ ex? avvocato, che aveva sottoscritto l’atto di appello essendo privo della capacità giuridica e processuale. Nullità assoluta e insanabile degli atti. La S.C., allineandosi all’orientamento interpretativo più rigoroso, ritiene che, in caso di imputato assistito da difensore sospeso o cancellato dall’albo professionale, non si verifica una ipotesi di inesistenza giuridica della decisione pronunciata all’esito del processo , ma si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento . La ricorrente era rappresentata anche da un altro avvocato. Nel caso di specie – osserva infine la Cassazione – risulta che nel processo di appello la ricorrente nel procedimento penale in cui era imputata era assistita da altro difensore oltre l’avvocato non abilitato, e che avverso la sentenza della Corte di appello venne proposto ricorso per cassazione da parte di difensore abilitato . Niente da fare dunque, la S.C. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000 euro alla Cassa delle ammende.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 luglio – 30 settembre 2013, n. 40377 Presidente Giordano – Relatore Locatelli Ritenuto in fatto P.A. proponeva incidente di esecuzione con il quale chiedeva di dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna emessa il 24.3.2011 dalla Corte di appello di Ancona, poiché nel corso del relativo giudizio era stata difesa dall'avv. L.M. , non abilitato all'esercizio della professione forense in quanto dapprima sospeso e successivamente cancellato dall'albo con delibera del 19.10.2010. Con ordinanza del 12.11.2012 la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza. Avverso l'ordinanza di rigetto il difensore propone ricorso per erronea applicazione della legge penale, eccesso di potere e mancanza di motivazione il profilo della nullità assoluta della attività processuale svolta da un avvocato sospeso e poi radiato dall'albo non è stato esaminato dal giudice dell'esecuzione, che si è limitato a rilevare la non definitività del provvedimento di cancellazione dall'albo inesistenza giuridica di tutti gli atti posti in essere dall'avv. M L. che ha sottoscritto l'atto di appello essendo privo della capacità giuridica e processuale. Con memoria depositata il 2.7.2013 ribadisce il contenuto dei motivi di ricorso ed allega comunicazione effettuata dall'ufficiale giudiziario dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello, da cui risulta che l'avvocato L M. era stato sospeso e poi cancellato dall'albo degli avvocati. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, alla quale il giudice di merito si è conformato, l'art. 670 cod. proc. pen. affida al giudice dell'esecuzione soltanto il controllo sulla esistenza del titolo esecutivo e sulla legittimità della sua emissione, con la conseguenza che l'intervenuta formazione del giudicato preclude la deducibilità di nullità, anche assolute, asseritamente verificatesi nel giudizio di cognizione in tal senso Sez. 1, n. 8776 del 28/01/2008 Lasco, Rv. 239509 Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi R., Rv. 215975 . In caso di imputato assistito da difensore sospeso o cancellato dall'albo professionale non si verifica una ipotesi di inesistenza giuridica della decisione pronunciata all'esito del processo, bensì, secondo l'orientamento interpretativo più rigoroso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, a norma degli artt. 178, lett. c , e 179 primo comma, cod. proc. pen. Sez. 6, n. 9730 del 16/06/2000, Venditto A, Rv. 217664 , ma non più rilevabile dopo il passaggio in giudicato della decisione. Peraltro si deve osservare che, dalla documentazione allegata dal ricorrente ai motivi aggiunti, risulta che nel processo di appello l'imputata P. era assistita da altro difensore oltre all'avvocato non abilitato, e che avverso la sentenza della Corte di appello venne proposto ricorso per cassazione deciso con sentenza di rigetto del 6.6.2012 , da parte di difensore abilitato, senza che fosse eccepita la allegata causa di nullità rappresentata dalla svolgimento di attività difensiva ad opera di avvocato sospeso o cancellato dall'albo. A norma dell'art. 616 cod.proc.pen. la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.