Via libera alla sanzione anche in caso di patteggiamento

La confisca di un veicolo intestato ad un terzo è esclusa quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest’ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità di circolazione del mezzo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36425, depositata il 5 settembre 2013, soffermandosi sul concetto di appartenenza dell’auto a persona estranea al reato e ribadendo i principi giurisprudenziali in materia. Il concetto di appartenenza. In particolare, secondo gli Ermellini, il concetto di appartenenza deve intendersi, non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso e della detenzione, purché non occasionali. La sospensione della patente di guida. Nel caso in questione, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello territoriale aveva proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato all’imputato, ex art. 187, comma 8, in relazione all’art. 186, comma 2 lett. c del codice della strada, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti diretti a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti, la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., con sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi. In buona sostanza, il Procuratore Generale ravvisa nella sentenza contestata l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 186 e 187 del C.d.s. con riguardo all’omessa applicazione della sanzione amministrativa della confisca del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione. Infatti, secondo la contestazione, il giudice avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo e, in ogni caso, nell’ipotesi di mancata confisca, la sanzione amministrativa della sospensione della patente avrebbe dovuto essere non inferiore ai due anni. Confisca previa verifica dei presupposti. La corte di Cassazione non può che ritenere fondato il ricorso. Infatti, secondo Piazza Cavour, visto il tenore della disposizione di cui al comma 7 dell’art. 186 del C.d.s., che prevede tra le sanzioni anche quella della confisca del veicolo, il giudice avrebbe dovuto applicarla non avendo certo eliminato il suo carattere dell’obbligatorietà l’attribuzione della natura accessoria alla stessa da parte della l. n. 120/2010. In definitiva, il giudice rimane obbligato all’applicazione di questo tipo di sanzione, ricorrendone i presupposti, anche nel caso di patteggiamento, che accerti la commissione del reato. Infatti, si legge nella sentenza, spetta sempre al giudice di disporre la confisca del veicolo con il quale il reato è stato commesso, previa verifica dei relativi presupposti. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai punti concernenti la confisca dell’autovettura e la durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale per l’esame della questione alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 marzo – 5 settembre 2013, n. 36425 Presidente Sirena – Relatore Foti Ritenuto in fatto -1- Ricorre a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova avverso la sentenza del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, del 26 giugno 2012, che ha applicato a B.F., imputato ex art. 187 co. 8 in relazione all'art. 186 co. 2 lett. c del codice della strada per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti diretti a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti , la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen. con sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi. -2- Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, che deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 186 e 187 del codice della strada, con riguardo all'omessa applicazione della sanzione amministrativa della confisca del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione. Confisca che il giudice, secondo il PG ricorrente, avrebbe dovuto disporre. In ogni caso, sostiene ancora il ricorrente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso di mancata confisca dell'auto perché appartenente a terzi, avrebbe dovuto essere applicata per una durata non inferiore a due anni. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. -1- L'art. 187 co. 8 del codice della strada dispone che al conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 186 co. 7 del medesimo codice, tra le quali è indicata la confisca del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, salvo che lo stesso appartenga a persona ad essa estranea in tale ultimo caso, l'art. 186 co. 2 lett. c , richiamato dal co. 7, dispone che la durata della sospensione della patente sia raddoppiata. A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale pur dopo le modifiche apportate alla predetta norma dalla legge n. 120 del 2010. Invero, l'attribuzione alla confisca della natura di sanzione amministrativa accessoria non ha eliminato il carattere della obbligatorietà e, in conseguenza, non ha fatto venir meno l'obbligo del giudice, ricorrendone i presupposti, di disporla con la sentenza, anche di patteggiamento, che accerti la commissione del reato sopra indicato Cass. n. 12313/12 . Ciò, peraltro, analogamente a quanto avviene per l'applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida, la cui natura amministrativa non incide sull'obbligo del giudice di applicarla, nei casi previsti dalla legge. Spetta quindi sempre al giudice di disporre la confisca del veicolo con il quale il reato è stato commesso, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti. Orbene, a tale verifica si è sottratto il giudice del merito, che nulla in proposito ha argomentato. -2- Sui punti concernenti la confisca, quindi, e la durata della sospensione della patente di guida, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Massa il quale, nell'esaminare la questione, dovrà riportarsi ai principi affermati da questa Corte in materia con riguardo al concetto di appartenenza dell'auto a persona estranea al reato , che preclude la confisca del veicolo. In proposito, è opportuno rilevare che è stato da questa Corte condivisibilmente affermato che il concetto di appartenenza deve intendersi, non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali Cass. n. 20610/10, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell'imputato ma in uso a quest'ultimo . Ed ancora, che la confisca del veicolo intestato a un terzo è esclusa solo quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest'ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo Cass. n. 39777/12 . Il giudice del rinvio esaminerà, dunque, la questione, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti la confisca dell'autovettura e la durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Massa per l'ulteriore corso.