Se il pericolo è conoscibile e superabile, la responsabilità è del danneggiato

Se adottando la normale diligenza che si richiede a colui che usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33206, depositata il 31 luglio 2013. La fattispecie. Lesioni personali colpose articolo 590 c.p. , questo il reato per cui il responsabile Dipartimento Lavori Pubblici di un Comune veniva condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. In pratica, secondo i giudici, l’imputato non aveva adottato le misure necessarie - prescritte dall'articolo 14 d.lgs. n. 285/1992 poteri e compiti dei proprietari delle strade - a tutelare l'integrità fisica dei pedoni, omettendo di provvedere alla manutenzione e al controllo tecnico dell'efficienza del pozzetto per la raccolta delle acque stradali posto sul marciapiedi, nonché omettendo di accertare per i pedoni la transitabilità senza rischi dei marciapiedi, e aveva così cagionato lesioni colpose ad un pedone, a causa di un pozzetto per la raccolta delle acque piovane avente la struttura in ferro con coperchio sporgente dal sedime di calpestio, nonché piano limitrofo sconnesso con evidenti cedimenti del terreno sottostante la copertura di asfalto . Avvallamento non visibile a causa della pioggia. A rimettere in discussione il tutto, però, ci pensa la Corte di Cassazione a cui si è rivolto l’imputato. La S.C., infatti, non ritiene corretta la decisione del giudice di Pace, secondo cui l’imputato era responsabile sulla base della ritenuta sussistenza di una insidia stradale consistente in un avvallamento di 3-4 centimetri su un marciapiede a ridosso di un tombino per la raccolta dell'acqua piovana, che non sarebbe stato visibile perché coperto di acqua a causa della pioggia , senza tuttavia dare adeguato conto della risultanze probatorie. Pericolo conoscibile e superabile? E poi, sempre secondo i giudici di Cassazione, in tema di omicidio e lesioni colpose a seguito di incidente stradale, affinché le condizioni della strada assumano un'esclusiva efficienza causale dell'evento, è necessario che le sue anomalie assumano i caratteri dell'insidia e del trabocchetto di guisa che per la loro oggettiva invisibilità e la conseguente imprevedibilità integrino una situazione di pericolo occulto inevitabile con l'uso della normale diligenza . In caso contrario, se adottando la normale diligenza che si richiede a colui che usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 – 31 luglio 2013, numero 33206 Presidente Uccella – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto Con sentenza del 5 giugno 2012 il Giudice di Pace di Verbania dichiarava B.L. responsabile del reato di cui all'articolo 590 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. All'imputato, nella sua qualità di responsabile Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Verbania, era stato contestato di avere, per colpa generica e comunque non adottando le misure prescritte dall'articolo 14 D.Lgs. 285/1992 Poteri e compiti dei proprietari delle strade necessarie a tutelare l'integrità fisica dei pedoni, omettendo in particolare di provvedere alla manutenzione e al controllo tecnico dell'efficienza del pozzetto per la raccolta delle acque stradali posto sul marciapiedi, nonché omettendo di accertare per i pedoni la transitabilità senza rischi del marciapiedi, cagionato a R.G.M. lesioni colpose, in quanto la persona offesa, mentre percorreva il marciapiede, a causa di un pozzetto per la raccolta delle acque piovane avente la struttura in ferro con coperchio sporgente dal sedime di calpestio, nonché piano limitrofo sconnesso con evidenti cedimenti del terreno sottostante la copertura di asfalto, cadeva a terra procurandosi lesioni da cui derivava incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni. Avverso la decisione del Giudice di Pace di Verbania ha proposto ricorso in cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e la censurava per i seguenti motivi 1 Art. 606 lett. b e c c.p.p. in relazione all'articolo 495, comma 4, c.p.p. - Sosteneva la difesa che erroneamente il giudice di Pace, all'udienza del 20.12.2011, aveva dichiarato chiuso il dibattimento e rinviato per la discussione, omettendo di escutere il teste D. , che aveva assistito all'incidente, aveva omesso di sentire le parti in ordine a tale prova e aveva altresì omesso di revocare con ordinanza l'ammissione delle prove eventualmente ritenute superflue. Il giudice invece, ai sensi dell'articolo 495, comma 4, c.p.p., avrebbe dovuto sentire le parti e, all'esito, se avesse ritenuto, superflui i testi, avrebbe dovuto revocarne l'ammissione con ordinanza motivata. 2 Art. 606 lett. b e/o lett. c c.p.p. in relazione all'articolo 495, comma 4 bis, c.p.p Secondo il ricorrente era stato violato il diritto di difesa, dal momento che non vi era stata nessuna dichiarazione di rinuncia del teste D. da parte del pubblico ministero, né il necessario consenso della difesa, con violazione del contraddittorio delle parti e conseguente compressione del corrispondente diritto dell'imputato. 3 Art. 606 lettera b e/o e c.p.p. in relazione all'articolo 495, comma 2, c.p.p Secondo la difesa erroneamente il giudice non aveva ammesso la produzione documentale richiesta in parte perché ininfluente e anche perché tardiva, potendo la produzione documentale regolarmente intervenire nell'intera fase del dibattimento. Sul punto infatti il giudice si sarebbe limitato ad osservare che la produzione documentale poteva intervenire in tutta la fase documentale e che comunque era ininfluente, senza comunque argomentare in merito alla assoluta irrilevanza della prova. 4 Violazione dell'articolo 606 lett. d in relazione all'articolo 507 c.p.p., 495 comma 2 c.p.p., 125, comma 3, c.p.p. e 111 Cost Lamentava sul punto la difesa che il giudice di Pace erroneamente non aveva accolto la sua istanza di assumere, ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., produzione documentale di evidente decisività, omettendo di motivare a tal proposito. 5 Violazione dell'articolo 606, lett. e c.p.p. per difetto di motivazione in relazione alle risultanze documentali acquisite al fascicolo del dibattimento, da cui si poteva evincere che, al momento del fatto, i luoghi erano illuminati dalla luce del giorno, lo stato dei luoghi era rimasto immodificato da molti anni, la persona offesa percorreva da anni quella strada nelle stesse condizioni di usura e conosceva quindi bene i luoghi. Secondo la difesa il giudice di Pace avrebbe omesso poi di dar conto dei rilievi fotografici che rappresentavano lo stato dei luoghi al momento del fatto, da cui emergeva che sia il tombino, sia il dislivello sul quale lo stesso è posato erano perfettamente visibili e tutt'altro che occultati da pozzanghere. Secondo la difesa pertanto apoditticamente il giudice aveva presupposto l'esistenza di una non meglio qualificata e specificata insidia , dal momento che l'eventuale pericolo creato dal dislivello del tombino non rappresentava un pericolo occulto avente carattere di non visibilità e di non prevedibilità. Pertanto, secondo il ricorrente, era addebitabile alla persona infortunata la responsabilità di non avere evitato l'ostacolo che appariva perfettamente visibile. 6 Violazione dell'articolo 606 lett. b ed e c.p.p. in relazione all'articolo 40 c.p Osservava sul punto la difesa che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente la posizione di garanzia in capo al B. , in quanto responsabile Dipartimento lavori pubblici del comune di Verbania. Non sarebbe stata infatti acquisita documentazione relativa all'effettivo ruolo ricoperto dall'imputato, né il mansionario relativo a ciò che effettivamente gli competeva, dal momento che dalla documentazione in atti sarebbe emerso che egli era dirigente dello staff amministrativo e non di quello operativo. In conclusione, secondo la difesa, erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che il reato di lesioni colpose del quale deve rispondere l'imputato non può che essere strettamente collegato alla norma generale di cui all'articolo 40 c.p. , atteso che il B. non era a capo, né faceva parte del servizio che si sarebbe dovuto occupare della sistemazione del tombino de quo . Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Il giudice di Pace ha infatti ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato sulla base della ritenuta sussistenza di una insidia stradale consistente in un avvallamento di 3-4 centimetri su un marciapiede a ridosso di un tombino per la raccolta dell'acqua piovana, che non sarebbe stato visibile perché coperto di acqua a causa della pioggia, senza tuttavia dare adeguato conto della risultanza probatoria rappresentata dalle fotografie e anzi omettendo di escutere il teste del pubblico ministero D.G. , che sarebbe stato l'unica persona tra i testi indicati dalle parti ad avere assistito alla caduta della persona offesa. Tanto premesso si osserva che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte cfr, Cass., Sez.4, Sent. numero 34154 del 13.06.2012, Rv.253520 , in tema di omicidio e lesioni colpose a seguito di incidente stradale, affinché le condizioni della strada assumano un'esclusiva efficienza causale dell'evento, è necessario che le sue anomalie assumano i caratteri dell'insidia e del trabocchetto di guisa che per la loro oggettiva invisibilità e la conseguente imprevedibilità integrino una situazione di pericolo occulto inevitabile con l'uso della normale diligenza qualora, invece, adottando la normale diligenza che si richiede a colui che usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta. Il giudice di Pace pertanto dovrà indicare sulla base di quali specifici elementi probatori abbia desunto nella fattispecie che ci occupa la sussistenza dell'insidia stradale. La sentenza impugnata ha poi ritenuto in capo all'imputato B.L. la titolarità della posizione di garanzia proprio per la veste istituzionale di garanzia che rivestiva in quanto Responsabile Dipartimento Lavori Pubblici del comune di Verbania , affermando altresì che il giudizio ex post condotto in capo all'imputato risponde a criteri oggettivi di individuazione della responsabilità penale . Non ha indicato peraltro quali accertamenti sono stati effettuati in merito alla posizione soggettiva dell'odierno imputato, né è stata acquisita documentazione, che la difesa aveva invano richiesto di produrre, relativa all'effettivo ruolo ricoperto dal B. , né il mansionario relativo a ciò che effettivamente gli competeva, all'estensione delle funzioni che gli erano delegate e ai compiti che invece erano rimessi in capo ad altri soggetti funzionalmente destinati al controllo ed all'intervento sullo stato delle strade e dei marciapiedi comunali. La sentenza impugnata ha invece ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla base del mero dato formale, sulla base di quanto riferito dal teste S. a proposito della posizione dirigenziale dell'imputato all'interno del Comune di Verbania, senza accertare quali fossero le effettive mansioni e le responsabilità a lui riferibili o a lui delegate. Sul punto non era ininfluente la documentazione che la difesa aveva richiesto di produrre, ma che il giudice aveva ritenuto irrilevante, dal momento che tale documentazione, riguardando appunto la concreta posizione assunta dal B. nel Comune di Verbania, era attinente alla questione della sussistenza o meno in capo all'odierno ricorrente della posizione di garanzia. Il giudice di Pace dovrà quindi accertare quali fossero le reali mansioni esercitate dall'imputato, avendo riguardo all'organizzazione del Comune e alla ripartizione delle incombenze tra quanti erano chiamati a collaborare con l'amministratore. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio al giudice di Pace di Verbania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Verbania.