Rossetto, borsetta e coltello a serramanico: il reato è grave perché l’arma è propria

Il meccanismo di blocco consente la fruibilità del coltello come se fosse un pugnale o uno stiletto, quindi si tratta di arma propria il reato che si configura è il porto abusivo di armi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29483, depositata il 10 luglio 2013. La fattispecie. Nei confronti di una donna, su concorde richiesta delle parti, veniva applicata la pena di un mese e 10 giorni di arresto e 60 euro di ammenda per aver portato fuori dalla propria abitazione 2 coltelli a serramanico. Il reato contestato era il porto di armi od oggetti atti ad offendere art. 4, legge n. 110/1975 , in quanto il giudice non aveva rilevato una particolare insidiosità degli oggetti, qualificandoli come oggetti atti ad offendere e non come arma bianca. A non essere d’accordo con la valutazione del giudice di merito è il Procuratore Generale che, di conseguenza, presenta ricorso per cassazione. Porto di armi od oggetti atti ad offendere o porto abusivo di armi? Sono proprio i giudici di legittimità a ribaltare il verdetto, sottolineando che il porto di un coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama, rientrando quest’ultimo nella categoria delle armi proprie non da sparo o bianche , non integra il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere art. 4, legge n. 110/1975 , bensì la più grave fattispecie criminosa di porto abusivo di armi art. 699, comma 2, c.p. . Il meccanismo di blocco consente la fruibilità del coltello come se fosse un pugnale o uno stiletto. La S.C. precisa inoltre che in tale fattispecie rientra qualunque coltello che, pur essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d’estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 giugno – 10 luglio 2013, n. 29483 Presidente Giordano – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 3/4/2012, su concorde richiesta delle parti applicava a R.N. la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed Euro 60,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975, così riqualificando la condotta contestata come violazione dell'art. 699, comma 2, cod. pen All'imputata era contestato di aver portato fuori dalla propria abitazione due coltelli a serramanico, di cui uno privo e l'altro munito di sistema di bloccaggio. Il Giudice rilevava che il coltello non presentava alcun meccanismo a scatto e non era, quindi dotato di particolare insidiosità si trattava, quindi, di strumento ad offendere e non di arma bianca. In ogni caso, anche a voler ritenere il coltello arma bianca, la condotta contestata era pur sempre punita ai sensi dell'art. 4 legge 110 del 1975 che aveva abrogato tacitamente l'art. 699 cod. pen 2, Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penate. La tesi dell'abrogazione dell'art. 699 cod. pen. ad opera della legge 110 del 1975 è negata dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, che ha affermato che l'art. 4, comma 3 legge 110 del 1975 riguarda esclusivamente le armi improprie. Il ricorrente sottolinea, altresì, che la descrizione dell'arma da parte del giudice è carente, atteso che l'imputazione faceva riferimento a due coltelli, uno dei quali munito di sistema di bloccaggio. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. La qualificazione giuridica della condotta sostenuta dalle parti nell'accordo sull'applicazione della pena e recepita dal Tribunale nella sentenza impugnata contrasta con la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte, secondo cui il porto di un coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama, rientrando quest'ultimo nella categoria delle armi proprie non da sparo o bianche , integra non già il reato di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen. Sez. F, n. 33604 del 30/08/2012 - dep. 03/09/2012, Luciani, Rv. 253427 rientra nella fattispecie qualunque coltello che, pur non essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d'estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio Sez. 1, n. 16685 del 27/03/2008 - dep. 22/04/2008, Papagni, Rv. 240278 in effetti il meccanismo di blocco consente la fruibilità del coltello come se fosse un pugnale o uno stiletto Sez. 1, n. 5213 del 19/04/1996 - dep. 25/05/1996, P.M. in proc. Ben Hassime, Rv. 204670 . La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso.