Bollette astronomiche per le chiamate della moglie all’166: lui le spara. Tentato omicidio, ma non per futili motivi

Nessun dubbio sulla responsabilità dell’uomo, che ha esploso due colpi, con un fucile da caccia, contro la moglie logica la condanna per tentato omicidio. Ma viene esclusa l’aggravante dei futili motivi, perché i costi spropositati legati all’uso del servizio telefonico a pagamento possono avere gravi ripercussioni sul bilancio familiare.

Numeri telefonici a pagamento, pubblicizzati in televisione e sul web, e lanciati come esche avvelenate per persone in difficoltà. Effetti? Evidentissimi enormi introiti da un lato, e clamorose perdite dall’altro. E purtroppo quelle perdite sono clamorose batoste per i bilanci non solo di singole persone ma addirittura di intere famiglie. Questa situazione – lapalissiana da anni, in Italia – può portare anche a reazioni estreme, drammatiche, sanguinose. Ma, bisogna domandarsi, si può parlare davvero di futili motivi? Cassazione, sentenza numero 26017/2013, Prima Sezione Penale, depositata oggi . Abuso telefonico. Scintilla fatale, in questa vicenda da ‘cronaca nera’, è il ‘peso’ della bolletta telefonica recapitata a una famiglia ben 2milioni di lire per un solo bimestre! E coll’ulteriore bimestre ancora da concludere, già conteggiati scatti telefonici per oltre un milione e 500mila lire Come si spiegano queste folli cifre? Coi continui contatti della donna col servizio ‘Magia hot line 166’ , assolutamente non condivisi dal marito. Che, però, non si limita a manifestare verbalmente il proprio malumore ma arriva addirittura a impugnare un fucile da caccia, colpendo due volte la donna. Che si salva, sì, riportando però gravi lesioni . Nessun dubbio sulla responsabilità dell’uomo, che difatti viene condannato per tentato omicidio a 3 anni e 2 mesi di reclusione . Resta, però, un nodo da sciogliere quello relativo alla aggravante dei futili motivi , esclusa in primo grado, considerata acclarata, invece, in secondo grado. Bilancio familiare. A pronunciare l’ultima parola, ovviamente, sono i giudici della Cassazione, i quali, in premessa, ribadiscono la responsabilità dell’uomo, alla luce dell’evidente intendimento di uccidere la moglie , e, poi, a sorpresa, azzerano la contestazione dell’ aggravante dei futili motivi . Per dare corpo e sostanza a questa decisione, però, viene chiarito che casus belli non è l’ uso smodato del telefono da parte della donna, bensì la constatazione, numeri alla mano, che il ricorso ai servizi telefonici di chiromanzia comportava costi tali da dimezzare il reddito dell’uomo – pari a circa 3milioni di lire al mese –, con gravi ripercussioni sul bilancio familiare . E questa visione, di fatto, non può essere smentita, secondo i giudici della Cassazione, dalle valutazioni compiute in Appello, laddove si era sottolineato che il padre dell’uomo era intervenuto offrendosi di pagare le bollette telefoniche .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza24 aprile – 13 giugno 2013, n. 26017 Presidente Giordano – Relatore Locatelli Ritenuto di fatto Con sentenza del 18.6.2011 il Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Perugia dichiarava P.F. colpevole del reato di tentato omicidio in danno della moglie P.S., contro la quale esplodeva due colpi di fucile da caccia che la attingevano al torace e all'addome provocandole lesioni gravi e pericolo di vita escludeva l'aggravante dei futili motivi contestata per aver commesso il fatto perché la persona offesa faceva uso eccessivo del telefono chiamando ripetutamente il servizio Magia Hot line 166 , e concesse circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante del rapporto di coniugio, condannava l'imputato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione. Cori sentenza del 2.12.2011 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado appellata dal pubblico ministero e dall'imputato, ritenuta l'aggravante dei futili motivi e reputate le già concesse circostanze attenuanti generiche comunque prevalente rispetto ad entrambe le aggravanti, confermava la pena inflitta. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ricorre per violazione di legge e vizio della motivazione 1 il giudice di seconde cure avrebbe dovuto sussumere la condotta dell'imputato nell'ambito del delitto di lesioni volontarie, perché l'imputato esplose i colpi contro la moglie senza appoggiare il calcio del fucile alla spalla e premendo contemporaneamente e non in successione i due grilletti della doppietta suo intendimento non era di uccidere la moglie ma di troncare ogni rapporto tra la stessa e persone capaci di arrecare danno economico a lei e ai suoi familiari 2 insussistenza della aggravante dei futili motivi considerata l'incidenza dei costo delle chiamate telefoniche sul bilancio familiare e ritenuto che il motivo dell'azione non si connota di futilità ma di irrazionalità. Considerato in diritto 1. I1 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del dolo diretto, quantomeno nella forma del dolo alternativo, sul rilievo che l'imputato aveva fatto uso di un’arma di elevatissima capacità offensiva, sparando due colpi di fucile a distanza di pochi metri e mirando al busto della vittima. Le osservazioni della difesa in ordine alle modalità con cui il fucile fu imbracciato e alla contemporaneità dell'esplosione delle cartucce con cui era caricata la doppietta, oltre che attinenti al merito, sono logicamente inconferenti ai fini della formulazione del giudizio circa la sussistenza dell'elemento psicologico proprio del delitto contestato. 2. I1 secondo motivo di ricorso è fondato. Il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi esclusa dal giudice di primo grado, con la seguente motivazione a causa del telefono per il bimestre precedente aveva raggiunto l'importo di lire 2.000.000 la mattina del fatto accaduto il 13.8.1998 l'imputato aveva coperto che per il solo mese di agosto erano già stati conteggiati scatti telefonici pari a lire 1.500.000. Secondo la Corte di appello, poiché P. guadagnava uno stipendio mensile di circa 2.500.000/3.000.000 di lire e poiché il padre dell'imputato era intervenuto offrendosi di pagare le bollette telefoniche, l'insorgenza del proposito omicida era del tutto sproporzionata e riferibile ad uno stimolo esterno assolutamente lieve rispetto alla enorme gravità del gesto compiuto. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità sussiste la circostanza aggravante dei motivi futili quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionato all'entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto e un'occasione per l'agente di dare sfogo al proprio impulso criminale Sez. 1, n. 4453 del 11/02/2000 , Dolce, Rv. 215806 conformi Sez. 1, n. 29377 del 08/05/2009, Albanese e altri, Rv. 244645 Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv, 248832 . In base a quanto ricostruito dal giudice di appello, il motivo che ha determinato l'imputato a compiere il gesto di estrema gravità in danno della moglie non è costituito dall'uso smodato dei telefono da parte della vittima fatto obiettivamente banale rispetto al delitto compiuto , ma dalla circostanza che il ricorso ai servizi telefonici di chiromanzia comportava costi tali da dimezzare il reddito dell'imputato, con le gravi ripercussioni sul bilancio familiare rilevate dal giudice di primo grado e non escluse nella sentenza impugnata. Ne consegue che il movente descritto dal giudice di merito non integra gli elementi costitutivi dell'aggravante dei futili motivi prevista dall'art. 61 n. 1 cod. pen. Il giudizio di comparazione, espresso in termini di prevalenza della circostanze attenuanti generiche, rende ininfluente sul piano sanzionatorio la eliminazione della aggravante in oggetto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dei futili motivi che elimina rigetta nel resto il ricorso.