Cyberbullismo e diritto di querela: l’esercizio da parte del genitore prevale sulla volontà del minore

L’art. 120, comma 3, c.p. - che riconosce il diritto di querela in capo al minore ultraquattordicenne - individua nell’arco di tempo della minore età, due distinte fasce temporali, ai fini della titolarità dello stesso.

Diritto di querela e titolarità del minore. Con la significativa sentenza n. 23010 depositata il 28 maggio 2013, la Corte di Cassazione interviene sul tema attuale del cyberbullismo delineando i confini dell’esercizio del diritto di querela in capo al minore. Infatti, secondo gli Ermellini, l’art. 120, comma 3, c.p. che riconosce il diritto di querela in capo al minore ultraquattordicenne individua nell’arco di tempo della minore età, due distinte fasce temporali, ai fini della titolarità dello stesso. Una prima fascia sino ai quattordici anni in cui il minore è privo di tale diritto ed una seconda fascia oltre i quattordici anni, in cui il diritto gli viene riconosciuto, ma convive con l’autonomo diritto in capo all’esercente la potestà genitoriale ed è destinato a cedere nei confronti di quest’ultimo nel caso in cui la facoltà che lo sostanzia intendesse esplicarsi negativamente, cioè nella rinuncia ad avvalersene. In buona sostanza, secondo Piazza Cavour, con riferimento ad entrambe le fasce temporali, non riveste alcun rilievo giuridico che il minore sia a conoscenza o meno del fatto illecito in suo danno, poiché in nessun caso – scrivono i giudici della Cassazione – la sua contraria volontà potrebbe prevalere sulla volontà del genitore orientata all’esercizio del diritto di querela. Cyberbullismo. Nel caso in questione la Corte di appello – sezione minorenni territoriale confermava la sentenza con la quale il Tribunale dei minorenni aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di una minore, per concessione del perdono giudiziale, in ordine al reato di cui all’art. 595 c.p. avendo compiuto dei veri e propri atti di cyberbullismo nei confronti di altra minore. In particolare, la minore aveva inserito nel blog a lei registrato, accessibile a chiunque, delle fotografie in cui veniva ritratta una compagna di classe, mostranti il volto di quest’ultima inserito in un corpo di scimmia o piegata in avanti mentre l’indagata l’afferrava da dietro simulando un rapporto sessuale. Le stesse foto erano accompagnate da commenti denigratori nello stesso blog, inoltre, l’imputata intratteneva conversazioni in chat con altri soggetti con i quali, commentando le fotografie, denigrava ulteriormente la minore compagna di classe. Non conoscenza del fatto reato. All’interno di questo quadro si inserisce il ricorso per cassazione della ragazza, puntando le proprie doglianze con riferimento alla ritenuta facoltà dei genitori esercenti la potestà di presentare querela in sostituzione del figlio ultraquattordicenne anche in caso di volontà contraria del minore nell’ipotesi – come nella fattispecie – che lo stesso non fosse a conoscenza del fatto-reato commesso in suo danno. Ratio legis. Con un’articolata analisi i giudici della Cassazione spiegano i motivi della propria valutazione diretta a non accogliere la doglianza della difesa. In effetti, la disposizione normativa stabilisce che il diritto di querela possa essere esercitato, in vece del minore ultraquattoridecenne, dal genitore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà espressa o tacita del minore. In buona sostanza, in caso di minore persona offesa che abbia compiuto gli anni quattordici, il legislatore ha previsto una doppia legittimazione, in capo allo stesso minorenne e all’esercente della potestà genitoriale. E’ chiaro che l’attribuzione di una doppia titolarità del diritto comporti necessariamente il superamento di possibili situazioni conflittuali nascenti da eventuale volontà contraria di uno dei due soggetti abilitati. Nel caso di dissenso del genitore – rilevano i giudici del Palazzaccio – la norma nulla dice, lasciando, implicitamente ritenere che in questo caso, debba prevalere la volontà del minore, in quanto portatore dell’interesse giuridicamente leso dal fatto illecito da altri commesso nei suoi confronti. Al contrario, nel caso in cui la volontà contraria, tacita o espressa, sia manifestata dal minore, il legislatore mantiene la legittimazione in capo al suo genitore. Ridotta capacità di determinazione del minore. Questo potere surrogatorio si giustifica secondo i giudici della cassazione in base alla ridotta capacità di determinazione e di agire del minore di quattordici anni ed, in definitiva, nella conseguente semipiena capacità di apprezzare le conseguenze lesive di un fatto reato nella sfera giuridica dei suoi interessi, in tutti i possibili riflessi patrimoniali o morali. In base a queste considerazioni, la Cassazione ritiene dunque che il mantenimento della legittimazione all’esercizio del diritto di querela in capo al genitore del minorenne dissenziente costituisca fattispecie giuridica che ricomprenda necessariamente anche il caso in cui il minore non sia venuto a conoscenza della condotta delittuosa in suo danno. Da ciò il non accoglimento del motivo di ricorso da parte della Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 febbraio – 28 maggio 2013, n. 13010 Presidente Zecca – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello-sezione minorenni di Bologna confermava la sentenza della 05/10/2011 con la quale il Tribunale per i minorenni di quella stessa città aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di S L. per concessione del perdono giudiziale, in ordine al reato di cui all'art. 595 cod. pen. perché offendeva l'onore ed il decoro di S.A. , inserendo nel blog a lei registrato . accessibile a chiunque, fotografie ritraendosi la S. all'interno della classe e mostranti il volto di questa inserita in un corpo di scimmia o piegata in avanti mentre l'indagata l'afferrava da dietro simulando un rapporto sessuale ed accompagnando le suddette foto con commenti denigratori A. e il passatempo della nostra classe, la nostra valvola di sfogo, un essere venuto in terra per essere abusato, eccetera . , nonché intrattenendo sul suddetto blog conversazioni in chat con altri soggetti con i quali, commentando le fotografie, denigrava ulteriormente la persona della S. . 2. Avverso la anzidetta pronuncia il difensore dell'imputato, avv. Sergio Pellizzola, ha proposto ricorso per cassazione affidato le ragioni di censura indicate in parte motiva. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente eccepisce nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606 lett. b cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 120, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta, in proposito, che il giudice di appello aveva disatteso l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale ritenendo valida la querela proposta dai genitori della persona offesa, minore ultraquattordicenne, ancorché la stessa non fosse mai venuta a conoscenza del fatto ritenuto lesivo nei suoi confronti. A dire di parte ricorrente, la menzionata disposizione processuale presuppone che la persona offesa abbia comunque contezza del fatto, pur se la querela può essere ritualmente proposta dai suoi genitori anche in mancanza di volontà da parte sua e persino in caso di volontà contraria. Il secondo motivo eccepisce nullità della sentenza impugnata ai sensi dello stesso articolo 606 lett. e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta facoltà dei genitori esercenti la potestà di presentare querela in sostituzione del figlio ultra quattordicenne anche in caso di volontà contraria di quest'ultimo nell'ipotesi, come nella fattispecie, che lo stesso non fosse a conoscenza del fatto-reato commesso in suo danno. Il terzo motivo eccepisce nullità della sentenza impugnata per identico vizio di legittimità, con riferimento al fatto che, indipendentemente dalle modalità di accesso al sito rectius nasty del sito indicato sia stato ritenuto che quanto pubblicato fosse avvenuto comunque nei confronti di, più persone, integrando così il reato di diffamazione. Lamenta al riguardo che il giudice a quo non aveva affatto esaminato le deduzioni difensive contenute nei motivi di appello. Il quarto motivo eccepisce nullità per identico vizio motivazionale con riguardo al profilo di palese illogicità della motivazione. Il quinto motivo eccepisce nullità per vizio motivazionale con riferimento a quanto dedotto nel terzo motivo dell'atto di appello avente ad oggetto l'omessa valutazione della relazione dell'Usi di Ferrara in ordine alla situazione psicologica dell'appellante all'epoca della commissione di fatti. 2. La prima ragione di doglianza ripropone l'eccezione sollevata in sede di gravame in ordine all'asserita necessità della conoscenza del fatto-reato da parte del minore-persona offesa in caso di esercizio del diritto di querela, in sua vece, da parte del genitore. L'eccezione è infondata, come già ritenuto dal giudice di appello, anche se sulla base di motivazione sbrigativa ed inappropriata. Prendendo - in primo luogo - le mosse dal dato normativo di cui all'art. 120, comma 3, cod. pen. va focalizzata, ai fini della decisione della quaestio iuris così posta, la parte del dettato precettivo che, dopo il riconoscimento del diritto di querela in capo al minore ultraquattordicenne inibito, invece al minore infraquattordicenne, con contestuale sua attribuzione al genitore, nell'ambito dell'ordinario potere di rappresentanza a quest'ultimo attribuito ex lege , dispone che, in sua vece, lo stesso diritto possa essere esercitato dal genitore, soggiungendo che ciò può aver luogo nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita del minore Di talché, in caso di minore-persona offesa che abbia compiuto gli anni quattordici, il legislatore ha previsto una doppia legittimazione, in capo allo stesso minorenne ed all'esercente della potestà genitoriale. Il conferimento della doppia titolarità del diritto di querela comportava, nondimeno, la necessità di superare possibili situazioni conflittuali nascenti da eventuale volontà contraria di uno dei due soggetti abilitati. In ipotesi di dissenso del genitore, la norma nulla dice, lasciando, implicitamente, ritenere che, in tal caso, debba prevalere la volontà del minore, siccome portatore dell'interesse giuridico direttamente leso dal fatto illecito da altri commesso nei suoi confronti, anche in ragione del fine di politica criminale di favorire quanto più possibile il perseguimento di azioni delittuose. Viceversa, nell'ipotesi in cui la volontà contraria, tacita od espressa, sia, invece, manifestata dallo stesso minore, il legislatore mantiene la legittimazione in capo al suo genitore. Tale potere surrogatorio trova agevole spiegazione nella ridotta capacità di determinazione e di agire del minore ultraquattordicenne e nella conseguente semipiena capacità, da parte sua, di apprezzare le conseguenze lesive di un fatto-reato nella sfera giuridica dei suoi interessi, in tutti i possibili riflessi patrimoniali o morali. 3. Il perspicuo disposto normativo, in uno alla menzionata ratio legis, induce a ritenere - in termini di valida inferenza logica - che il mantenimento della legittimazione all'esercizio del diritto di querela in capo al genitore del minorenne dissenziente costituisca fattispecie giuridica che ricomprenda necessariamente - come il più comprende il meno - anche l'ipotesi in cui il minore non sia venuto a conoscenza magari per responsabile scelta del di lui genitore o comunque delle persone a lui vicine, come pare essersi verificato nel caso di specie della condotta delittuosa in suo danno. Insomma, in caso di dissenso del minore, la sua volontà è tamquam non esset e, se posta nel nulla dal legislatore, deve allora ritenersi, a fortiori, affatto irrilevante che egli sappia o meno dell'azione delittuosa in suo danno. La diversa chiave interpretativa offerta dal difensore, che muove dal rilievo secondo cui intanto una volontà contraria, espressa o tacita che sia, può essere esternata dal minore, in quanto egli sappia della detta azione delittuosa, è solo suggestiva, anche se non priva di coerenza logica. L'opzione ermeneutica non è, infatti, aderente alla menzionata ratio legis. In base ad essa è possibile, infatti, individuare, nell'arco di tempo della minore età, due distinte fasce temporali, ai fini della titolarità del diritto di querela sino agli anni quattordici, il minore è privo di siffatto diritto, donde l'assoluta irrilevanza della sua volontà oltre gli anni quattordici, il diritto gli è riconosciuto, ma convive con autonomo diritto in capo all'esercente la potestà genitoriale ed è destinato a cedere nei confronti di quest'ultimo ove la facoltà che lo sostanzia intendesse esplicarsi negativamente, ossia nella rinuncia ad avvalersene. In riferimento ad entrambe le fasce temporali non ha rilievo giuridico alcuno che il minore sia o meno a conoscenza del fatto illecito in suo danno, giacché in nessun caso la sua contraria volontà potrebbe prevalere sulla volontà del genitore orientata all'esercizio del diritto di querela. Tanto, in ragione, ancora una volta, del favor querelae che il legislatore penale ha mostrato in più occasioni e che la lezione giurisprudenziale ha fatto proprio n diverse circostanze, come nella lettura volta a privilegiare la volontà querelatoria in qualsiasi forma espressa, al di là dell'uso di formule sacramentali cfr. da ultimo, Cass. Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Rv. 251439 . 4. È infondato anche il rilievo difensivo riguardante la pretesa mancanza, nella fattispecie, dei presupposti della comunicazione con più persone. Al riguardo, la risposta motiva del giudice di appello è stavolta pertinente ed appropriata nel riferimento alle modalità di accesso al sito rectius al profilo nasty del sito indicato sulla base delle quali, con insindacabile apprezzamento di merito, è stato ritenuto che quanto pubblicato, costituente deprecabile esempio di cyberbullismo, fosse venuto a conoscenza di una pluralità di persone. 5. È, invece, fondato il terzo motivo, con il quale parte ricorrente si duole che il giudice di appello non abbia tenuto conto della relazione dell'USL di . riguardante la particolare situazione psicologica nella quale versava l'imputata all'epoca dei fatti, la cui considerazione avrebbe potuto determinare una più favorevole pronunzia di proscioglimento nel merito o d'improcedibilità. Ed infatti, nonostante la questione avesse costituito oggetto di espresso motivo di appello, la Corte ha omesso qualsiasi considerazione al riguardo. La carenza motivazionale inficia, in parte qua, la struttura argomentativa della sentenza impugnata, che va, dunque, annullata per nuovo esame sul punto. Stante la minore età delle persone coinvolte nel presente giudizio va disposto l'oscuramento dei dati sensibili, a norma di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna - sezione minorenni, per nuovo esame.